La destinazione di beni a finalità estranee all’attività economica (autoconsumo) e l’assegnazione di beni ai soci si qualificano come operazione rientranti nel campo di applicazione dell’Iva.
L’inclusione tra le cessioni di beni di quelli trasferiti per finalità estranee a quelle d’impresa è motivata dallo scopo di evitare che i beni, acquistati nell’ambito dell’esercizio di un’attività economica che ha consentito il diritto alla detrazione dell’imposta subita “a monte”, giungano al consumo detassati.
In particolare, lo scopo perseguito è quello di evitare che un soggetto passivo di diritto possa avvantaggiarsi di tale qualifica per detrarre l’Iva su acquisti di beni e/o servizi utilizzati per finalità proprie (cioè allorché agisce come consumatore finale, ossia contribuente passivo di fatto).
Ne deriva che non sono considerate cessioni rilevanti le …
Assegnazione immobile ai soci: la ricerca della giusta base imponibile IVA (articolo integrale)
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