La deduzione dei costi per controversie di lavoro

i costi per controversie sono deducibili nell’anno d’imposta in cui il giudice conferisce valore esecutivo al verbale e non in quello anteriore in cui l’accordo si è perfezionato fra le parti

Corpus_Iuris_Civilis_(1776)Con la sentenza n. 11728 dell’8 giugno 2016, la Corte di Cassazione ha confermato che i costi per controversie sono deducibili nell’anno d’imposta in cui il giudice conferisce valore esecutivo al verbale e non in quello anteriore in cui l’accordo si è perfezionato fra le parti, che non ha ancora carattere di definitività.

Il principio

Come questa Suprema Corte ha già avuto modo di affermare, in tema di imposte sui redditi e con riguardo alla determinazione del reddito d’impresa, la somma dovuta dal datore di lavoro al lavoratore a seguito di controversia di lavoro, conclusasi con verbale di conciliazione dinanzi al giudice del lavoro, va dedotta dal reddito imponibile nell’anno d’imposta in cui il giudice ha conferito al predetto verbale valore esecutivo, in quanto, solo dopo che il verbale è stato dichiarato esecutivo, lo stesso non è più modificabile e, quindi, gli eventuali oneri che ne derivino per una delle parti assumono il carattere della certezza, che è una delle condizioni della deducibilità fiscale (Cass., Sez. 5, n. 12788 del 19/10/2001, Rv. 549756)”.

Infatti, in forza dell’ultimo comma dell’art. 2113 c.c., che richiama gli artt. 410 e 411 c.p.c., “il negozio transattivo stipulato in sede conciliativa, giudiziale o stragiudiziale, è assoggettato ad un regime giuridico derogatorio della regola generale – stabilita dai commi secondo e terzo della predetta disposizione – dell’impugnabilità nel termine decadenziale di sei mesi, in quanto l’intervento del terzo investito di una funzione pubblica (giudice, autorità amministrativa, associazione di categoria) è ritenuto idoneo a superare la presunzione di non libertà del consenso del lavoratore. Ne consegue che, a seguito della conciliazione ex art. 411 cod. proc. civ., non è impugnabile l’accordo con cui il datore dì lavoro abbia pattuito l’erogazione di somme di denaro, ottenendo in cambio la rinuncia all’impugnativa del licenziamento (Cass., Sez. L, n. 16283 del 19/08/2004, Rv. 575984)”.

 

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23 giugno 2016

Gianfranco Antico