Invio delle dichiarazioni e fatture emesse dal professionista: incrocio impossibile

il Fisco ha iniziato ad incrociare i dati risultanti dallo spesometro relativamente alle fatture emesse e le dichiarazioni effettivamente inviate dal professionista: tale incrocio di dati si scontra con una realtà dei fatti in cui è spesso difficile abbinare ogni singola fattura ad ogni singolo invio

sul-filo-immagineL’Agenzia delle entrate ha iniziato ad incrociare i dati risultanti dallo spesometro relativamente alle fatture emesse e le dichiarazioni dei redditi effettivamente inviate dal professionista. Nell’ipotesi in cui alcuni modelli dichiarativi non fossero stati fatturati potrebbe così scattare il relativo accertamento. Il problema si pone per le prestazioni di servizi gratuite eventualmente effettuate nei confronti di parenti ed amici.

Il punto di partenza è dunque rappresentato dai dati presenti nell’Anagrafe tributaria e relativi all’elenco delle dichiarazioni trasmesse dall’intermediario abilitato. L’ufficio, riscontrando che alcuni invii telematici del modelli non sono stati fatturati dovrebbe inviare un questionario. Ciò al fine di consentire al contribuente di fornire i chiarimenti necessari relativamente al disallineamento dei dati. Possono nella pratica verificarsi situazioni completamente diverse che meritano di essere esaminate.

Ad esempio si consideri l’ipotesi in cui il professionista presti continuativamente assistenza ad una società di capitali di medie o grandi dimensioni. E’ naturale che in questo caso la “proprietà” della società si rivolga allo stesso professionista al fine di predisporre la dichiarazione dei redditi personale e quella dei propri familiari.

In questo caso entrano in gioco alcune considerazioni di tipo personale ed è auspicabile che il Fisco ne tenga conto. Se ad esempio il compenso professionale relativo all’assistenza societaria è sufficientemente adeguato, è ragionevole ritenere che ben difficilmente il professionista chieda un ulteriore compenso per le ulteriori prestazioni professionali, consistenti nella predisposizione delle dichiarazioni dei redditi personali.

In questo caso deve ragionevolmente ritenersi che il Fisco non sia neppure in grado di eccepire che la condotta assunta sia palesemente antieconomica. La sussistenza di questa condizione, su cui fondare l’eventuale avviso di accertamento, deve essere valutata complessivamente senza tenere conto della diversità solo formale dei soggetti destinatari della prestazione. In buona sostanza il professionista, dimostrando la congruità e la rilevanza dei compensi percepiti per l’assistenza societaria sarà in grado di effettuare anche un numero limitato di prestazioni gratuite professionali senza che queste possano essere qualificate come “antieconomiche”. In altre parole i compensi fatturati in misura più che congrua nei confronti della società sarebbero in grado di “spiegare” la gratuità delle prestazioni professionali effettuate nei confronti delle persone fisiche (soci e familiari).

La soluzione proposta è conforme alla recente presa di posizione assunta dalla Corte di Cassazione. Secondo quanto precisato dalla Suprema Corte non sono contestabili da parte del Fisco le prestazioni rese dai commercialisti a titolo gratuito in favore di soci di società già clienti a pagamento dello studio. Ciò in considerazione, tra l’altro, della circostanza che queste prestazioni potrebbero anche dare luogo ad un incremento della clientela (Cass. sentenza n. 21972/2015). In ogni caso, al fine di assumere una posizione di maggiore forza nell’eventualità di un contenzioso, è opportuno che nella lettera di incarico della società si faccia menzione delle prestazioni rese a titolo personale e con modalità assolutamente gratuite.

E’ comunque di tutta evidenza che non potrà mai “funzionare” un controllo incrociato automatico tra le dichiarazioni inviate e le fatture emesse. Si consideri ad esempio l’ipotesi in cui il professionista sia incaricato di predisporre ed inviare le dichiarazioni di un intero nucleo familiare. La fattura sarà intestata ad un solo soggetto (ad esempio il padre) che si farà carico del costo relativo all’incarico professionale. Analogamente al caso precedente la fattura sarà intestata ad un solo soggetto, il padre che effettua il pagamento della prestazione, ma le dichiarazioni riguarderanno ogni singolo componente del nucleo familiare.

Le circostanze potranno essere chiarite rispondendo al questionario eventualmente inviato dal locale Ufficio dell’Agenzia delle entrate. Sarebbe stato però preferibile “tralasciare” questa tipologia di controlli incrociati che nella maggior parte dei casi non determinano un reale recupero di gettito. Ciò anche con l’intento di osservare il principio dell’economicità dell’azione di accertatrice che dovrebbe essere posto a fondamento di qualsiasi attività di controllo.

9 giugno 2016

Nicola Forte