Si configura un distacco quando un datore di lavoro, per soddisfare un proprio interesse, pone temporaneamente uno o più lavoratori a disposizione di un altro soggetto per l’esecuzione di una determinata attività lavorativa.
Nel concreto, quali sono le condizioni che devono essere sempre verificate ai fini della configurabilità del distacco legittimo?
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la sussistenza dell’interesse del datore di lavoro distaccante;
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la temporaneità: il periodo di attività presso il distaccatario deve infatti essere temporaneo (anche per lunghi periodi ma non definitivo, altrimenti si ha trasferimento) ma può protrarsi funzionalmente alla persistenza dell’interesse del distaccante;
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la determinazione dell’attività lavorativa: i compiti del lavoratore devono essere definiti e resta esclusa la generica messa a disposizione del dipendente distaccato.
Ma, quando la sussistenza dell’interesse sorge automaticamente, rendendo privilegiati alcuni soggetti contraenti?
In caso di:
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contratto di rete;
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gruppo di imprese.
Il “Contratto di rete” o rete di Impresa (istituto disciplinato dal D.L. n. 5/2009) consiste in un accordo finalizzato alla collaborazione, allo scambio e all’aggregazione tra aziende, il cui scopo primario è quello di incrementare la competitività aziendale nonché la capacità di innovare. Se il distacco avviene nell’ambito di un contratto di rete è più agevole ricorrervi in quanto l’interesse sorge automaticamente proprio in forza del contratto di rete ed è addirittura ammessa la codatorialità, secondo le regole stabilite dal contratto di rete stesso.
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