In questo tipo di rapporto giuridico il datore di lavoro (distaccante) distacca temporaneamente un proprio lavoratore presso un soggetto beneficiario per l’esecuzione di un’attività lavorativa.
Vediamo in questo articolo gli elementi cardine della disciplina giuridica, economica e contributiva dell’istituto del distacco.
Indice rapido dell’articolo:
- Distacco temporaneo del lavoratore: definizione
- Distacco e trattamento giuridico
- Distacco e trattamento economico, previdenziale e assicurativo
- Distacco illecito: le sanzioni previste
- Distacco e DURC in caso di contratto d’appalto
Distacco temporaneo di lavoratori: definizione
Per affrontare questo tema partiamo dalla definizione di distacco resa dall’art.30 del D.Lgs,10/09/2003 n.276 o anche Legge Biagi:
“L’ipotesi di distacco si configura quando un datore di lavoro, per soddisfare un proprio interesse legittimo, pone temporaneamente uno o più lavoratori a disposizione di un altro soggetto (non necessariamente imprenditore) per l’esecuzione di un’attività lavorativa. In caso di distacco il datore di lavoro rimane responsabile del trattamento economico e normativo a favore del lavoratore.”
In questo tipo di rapporto giuridico abbiamo contemporaneamente il sorgere di un’obbligazione giuridica tra il datore di lavoro ed i lavoratori, identificabile come consueto rapporto di lavoro dipendente regolamentato, con il coinvolgimento di un terzo soggetto, estraneo al rapporto di lavoro subordinato stipulato tra i primi due, che tuttavia diviene il beneficiario della prestazione lavorativa.
Caratteristiche del distacco di lavoratori
Il datore di lavoro originario viene definito in questa circostanza “distaccante” e, per realizzare un suo interesse produttivo, caratterizzato da precisi requisiti di specificità, concretezza, durevolezza, ma diverso dalla mera somministrazione di lavoro altrui, mette a disposizione di un terzo uno o più lavoratori per una determinata attività lavorativa.
Consideriamo che il distacco ha carattere di temporaneità, quindi non può essere posto a titolo definitivo.
La durata deve essere infatti finalizzata al conseguimento dell’interesse produttivo del distaccante.
Il rapporto di subordinazione, preesistente tra le parti, prosegue durante tutto i