Il bonus ammortamenti 140% in Unico 2016, come calcolare nel primo esercizio

Pubblicato il 7 giugno 2016

ecco i chiarimenti per godere in Unico 2016 del bonus ammortamenti: in particolare, puntiamo il mouse su come gestire gli ammortamenti ridotti per il primo anno di utilizzo del bene

porscheL’Agenzia delle entrate ha fornito sul filo di lana, a pochi giorni dalla scadenza del 16 giugno 2016, prevista per il versamento del saldo IRPEF ed IRES del 2015, i chiarimenti per calcolare correttamente i maxi ammortamenti previsti dalla legge di Stabilità del 2016 (Circ. n. 23/E del 2016).

La novità interessa anche il Modello Unico 2016 limitatamente agli “investimenti” in beni nuovi effettuati nel periodo compreso tra il 15 ottobre 2015 ed il 31 dicembre successivo. La circolare dell’Agenzia delle entrate ha fornito la soluzione ad una serie di questioni “aperte” che ha dato luogo a numerose incertezze tra gli operatori.

In primis l’Agenzia ha chiarito che l’agevolazione (la maxi quota di ammortamento) deve essere determinata prendendo in considerazione quale base l’importo massimo teoricamente deducibile a seguito dell’applicazione dei coefficienti di ammortamento fiscale (di cui al DM 31/12/1988). Si tratta, nella sostanza, di una deroga al principio di “derivazione”.

Ad esempio se la quota di ammortamento iscritta in bilancio tra i costi ammonta a 1.000 euro e la quota determinata in base ai coefficienti di ammortamento fiscale ammonta a 2.000 euro, la maggiore quota di ammortamento sarà pari a 800 euro (il 40 per cento di 2.000). L’impresa potrà così considerare in deduzione la quota di ammortamento risultante dal bilancio (pari a 1.000 euro) e un’ulteriore quota di 800 euro, effettuando un’apposita variazione in diminuzione dell’imponibile fiscale.

La circolare ha però precisato che resta ferma la regola prevista dall’art. 102, comma 2, del TUIR, in base al quale la quota di ammortamento relativa al primo esercizio durante il quale il bene è entrato in funzione deve essere ridotta alla metà. Ad esempio se la quota di ammortamento massima (teoricamente applicabile in base ai coefficienti fiscali) è pari a 1.200 euro è necessario effettuare preventivamente la riduzione della stessa del 50% (per l’anno di entrata in funzione del bene). Pertanto 600 euro rappresentano la base di calcolo del maxi ammortamento che risulta così pari a 240 euro. In questo caso l’impresa potrà considerare in deduzione la quota iscritta nel bilancio di esercizio e la maggiore quota di 240 euro mediante un’apposita variazione in diminuzione.

Nell’esercizio successivo, invece, essendo il bene entrato in funzione nell’anno precedente, non troverà applicazione la predetta riduzione del 50 per cento. Pertanto la maxi quota di ammortamento dovrà essere determinata partendo da una base di 1.200 euro. In pratica la maggiore quota sarà pari a 480 euro.

 

La medesima soluzione non trova applicazione per gli esercenti arti e professioni. La disciplina degli ammortamenti è parzialmente diversa da quella delle imprese. L’art. 54 del TUIR non prevede (nell’anno di entrata in funzione del bene) l’obbligo di ridurre del 50% la quota di ammortamento. Inoltre, la quota di ammortamento su cui calcolare il beneficio coinciderà sempre con la quota fiscalmente deducibile risultante dal quadro RE del Modello Unico. In questo caso, mancando quale riferimento il bilancio di esercizio, non troverà mai applicazione il principio di derivazione né le eventuali deroghe (come previsto per le imprese).

Un ulteriore chiarimento molto atteso dagli operatori ha riguardato le conseguenze nell’eventualità di una successiva cessione dei beni oggetto di agevolazione. L’Agenzia delle entrate ha chiarito che l’acquirente non potrà continuare a considerare in deduzione le successive quote di maxi ammortamento. Il cedente non sarà a sua volta obbligato a restituire al Fisco le imposte non versate (risparmiate) calcolate sulle maggiori quote di ammortamento fino allora considerate in deduzione. Le maggiori quote di ammortamento sono altresì irrilevanti ai fini della determinazione delle plusvalenze o minusvalenze. Pertanto gli eventuali plusvalori dovranno continuare ad essere determinati effettuando la differenza tra il corrispettivo e il costo fiscalmente riconosciuto considerando a tal fine le quote di ammortamento non maggiorate.

7 giugno 2016

Nicola Forte