Discrepanza sulla residenza del contribuente e legittimità della notifica

se vi sono incertezze sul domicilio del contribuente quali sono i presupposti della legittimità della notifica? Il fisco ha l’onere di accertare l’attuale residenza anagrafica del contribuente, potendo la stessa essere variata rispetto a quella indicata nell’ultima dichiarazione dei redditi

pecLa Commissione Tributaria Regionale della Toscana, con la sentenza n. 250/17/16 del 11 febbraio 2016, ha chiarito i termini e presupposti di legittimità della notifica tributaria, con specifico riferimento al caso in cui vi sia una divergenza tra la residenza dichiarata dal contribuente e quella automaticamente assegnata dal sistema informatico dell’Amministrazione Finanziaria.

Nel caso di specie l’Agenzia delle Entrate aveva rettificato il valore di alcuni cespiti (terreni) caduti in successione.

La Commissione Tributaria Provinciale riteneva che l’eccezione di tardività dell’impugnazione, sollevata dall’Ufficio, fosse fondata, in quanto la notificazione dell’avviso di liquidazione si era perfezionata, per compiuta giacenza, determinando, così, la tardività dell’impugnazione.

La tesi del ricorrente, secondo la quale tale notificazione sarebbe stata, in realtà, nulla, in quanto eseguita in un luogo ove egli non aveva né residenza, né dimora, né domicilio, era peraltro, ad avviso degli stessi giudici, infondata, in quanto lo stesso ricorrente, nelle sue dichiarazioni dei redditi presentate per gli anni dal 2008 al 2010, aveva indicato, quale sua residenza, proprio l’indirizzo presso cui la notifica era stata poi eseguita.

Inoltre il portalettere non aveva dichiarato che il destinatario era irreperibile, ma solo che il medesimo era “temporaneamente assente” e ciò implicava che il nome del destinatario fosse indicato tra quelli dei residenti nell’immobile.

Con atto d’appello il contribuente sosteneva allora che, in via di principio, dovessero prevalere, in materia, le risultanze anagrafiche comunali, dalle quali risultava che egli non era più residente a quell’indirizzo già dal 1982, essendo, da allora, iscritto all’anagrafe degli italiani residenti all1 estero.

L’argomento poi sostenuto dall’Ufficio, relativo all’indicazione anagrafica apposta sulle denunce dei redditi era infondato: infatti tale indicazione anagrafica era stata, in realtà, inserita automaticamente dal sistema informatico dell’ufficio, mentre egli, nell’originale cartaceo del modulo “Unico” relativo al 2010, aveva, correttamente, lasciato in bianco il campo della residenza, posto che la sua residenza non era variata e, pertanto, non si era avverata la condizione che avrebbe fatto scattare l’obbligo di compilare quello specifico campo.

Era stato, invece, correttamente compilato il campo del domicilio fiscale, con l’indicazione del Comune nel quale si era prodotto, a favore del contribuente, non residente in Italia, il reddito più elevato (art. 58, c. 2, per. 2, DPR n. 600 del 1973).

L’indirizzo, infine, ove, nell’ambito del domicilio fiscale, avrebbe dovuto essere correttamente eseguita la notificazione era stato indicato, oltre che in vari atti notarili relativi agli immobili dei quali si trattava, anche, e soprattutto, nella denuncia di successione in riferimento alla quale era intervenuto l’avviso di rettifica dell’Ufficio.

L’Agenzia delle Entrate, per conto suo, sosteneva invece che non fosse credibile che il sistema informatico dell’Amministrazione avesse inventato, inserendola, di propria iniziativa, sul modulo “Unico”, un’indicazione di residenza non proveniente dal contribuente.

I giudici di merito, quindi, accoglievano il ricorso sulla base delle seguenti considerazioni:

a) il fatto che l’indicazione della residenza fosse stata, effettivamente, inserita dall’ufficio di propria iniziativa risultava non solo dal confronto tra le copie del modello Unico prodotte dal ricorrente in primo grado e quelle prodotte dall’Ufficio in grado d’appello, ma, soprattutto, dal contenuto della nota che appariva in calce alla pagina 2 della copia del modulo prodotta dall’Ufficio, nella quale si leggeva testualmente: “I dati anagrafici di residenza, domicilio, sede sono desunti dalla posizione anagrafica registrata in anagrafe tributaria”;

b) l’arbitrario ed ingiustificato inserimento, ad iniziativa dell’Ufficio, nel campo, del modello “Unico”, destinato all’indicazione della residenza anagrafica, di una residenza non più attuale da quasi trent’anni non poteva quindi sorreggere una notificazione avvenuta in un luogo rispetto al quale non vi era alcuna prova dell’esistenza di un suo reale collegamento con il contribuente (non potendo, certo, del resto considerarsi, quale prova di ciò, la circostanza che il postino avesse dato atto, senza alcuna ulteriore specificazione, di una temporanea assenza del destinatario invece che di una sua irreperibilità).

La Commissione Tributaria Regionale richiamava infine, a sostegno della sua conclusione, le argomentazioni della Suprema Corte (Cassazione civile, sez. VI, 21/7/2015, n. 15258) in un caso praticamente identico.

Come evidenziato anche nella citata sentenza della Suprema Corte, si sottolinea del resto che, in mancanza di elezione di domicilio, ex art. 60, c. 1, lett. d, del D.P.R. n. 600 del 1973, ai fini della notifica degli atti impositivi, l’Amministrazione finanziaria ha l’onere di accertare l’attuale residenza anagrafica del contribuente, potendo la stessa essere variata rispetto a quella indicata nell’ultima dichiarazione dei redditi.

9 giugno 2016

Giovambattista Palumbo