analizziamo le principali novità legislative per la fiscalità immobiliare: il rent to buy ed il leasing immobiliare dedicato ai privati; queste misure dovrebbero (il condizionale è d'obbligo) servire per rilanciare lo stagnante mercato immobiliare italiano
Il Dl n. 133/2014, convertito dalla Legge n.164/2014, ha introdotto nel nostro ordinamento il Rent to buy. La Legge di stabilità 2016 (Legge n. 208/2015) ha esteso il ricorso del leasing agli acquisti immobiliari.
Esaminiamo nel dettaglio le due novità.
Rent to buy
Il rent to buy è un contratto diverso dalla locazione finanziaria, volto a conferire al conduttore l’immediato godimento dell’immobile, rinviando al futuro il trasferimento della proprietà del bene, con imputazione di una parte dei canoni al corrispettivo del trasferimento. La misura è stata pensata per rilanciare il mercato immobiliare ed è indirizzata, soprattutto, a quelle categorie di soggetti che operano in carenza di liquidità; tale fattispecie contrattuale trova applicazione con riferimento a tutte le tipologie di immobili, sia strumentali che abitativi.
Il contratto di rent to buy deve essere trascritto, ai sensi dell’art. 2645-bis del codice civile; può essere redatto per atto pubblico o per scrittura privata autenticata. L’art. 2645-bis del c.c. dispone, per i contratti preliminari, che gli effetti della trascrizione cessano se entro un anno dalla data convenuta dalle parti per la conclusione del contratto definitivo e, in ogni caso, entro 3 anni dalla trascrizione, non sia eseguita la trascrizione del contratto definitivo o di altro atto che costituisca esecuzione del contratto preliminare. Per il rent to buy si ha un’estensione di tale previsione: l’articolo 23, comma 3, prevede che il termine triennale di efficacia della trascrizione previsto per il contratto preliminare è elevato a tutta la durata del contratto e comunque ad un periodo non superiore a dieci anni.
Per quanto attiene ai canoni, le parti contraenti definiscono la quota da imputare al corrispettivo, che dovrà essere restituita dal concedente in caso di mancato esercizio del diritto d’acquisto della proprietà dell’immobile entro il termine prestabilito. Il contraente che stipula
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