IVA in agricoltura: le percentuali di compensazione

una guida aggiornata alle percentuali di compensazione IVA da applicare alle cessioni di prodotti agricoli, in particolare animali vivi e prodotti lattiero caseari

iva in agricoltura e percentuali di compensazioniSecondo l’art. 34, comma 1, Dpr 633/1972 (Regime speciale per i produttori agricoli) per le cessioni di prodotti agricoli e ittici compresi nella prima parte dell’allegata tabella A) effettuate dai produttori agricoli, la detrazione prevista nell’art.19 è forfettizzata in misura pari all’importo risultante dall’applicazione, all’ammontare imponibile delle operazioni stesse, delle percentuali di compensazione stabilite, per gruppi di prodotti, con decreto del M.F. di concerto con il Ministro per le politiche agricole.

L’imposta si applica con le aliquote proprie dei singoli prodotti, salva l’applicazione delle aliquote corrispondenti alle percentuali di compensazione per i passaggi di prodotti ai soggetti di cui al comma 2, lettera c), che applicano il regime speciale e per le cessioni effettuate dai soggetti di cui al comma 6, periodi 1 e 2.

L’art. 296, Dir. 2006/112/CE del Consiglio del 28.11.2006, riprendendo quanto già previsto dalla VI Direttiva, consente agli Stati membri di prevedere particolari modalità di applicazione dell’IVA per le attività agricole, al fine di semplificare e attenuare gli adempimenti.

Secondo l’art. 296, Dir. 2006/112/CE del Consiglio del 28/11/2006 (Regime comune forfettario per i produttori agricoli), gli Stati membri possono applicare ai produttori agricoli un regime forfettario inteso a compensare l’onere dell’IVA pagata sugli acquisti di beni e servizi degli agricoltori forfettari.

Ogni agricoltore forfettario ha il diritto di optare per l’applicazione del regime normale dell’IVA o, eventualmente, delle modalità semplificate di cui all’art.281, secondo le modalità e le condizioni stabilite da ciascun Stato membro.

La circolare n.19/E del 06.05.2016, dell’Agenzia delle Entrate – Direzione Centrale Normativa – Settore Imposte Indirette – Ufficio IVA – di Roma, riguardo all’art. 1, comma 908, L.208/2015 – IVA – Settore agricolo – Aumento delle percentuali di compensazione per alcuni prodotti, ha chiarito quanto segue.

La L.208/2015 (legge di Stabilità), con il comma 908 dell’articolo unico, prevede nuove aliquote compensative per i soggetti che operano nel regime speciale IVA di cui all’art.34, Dpr 633/72.

Nel nostro ordinamento, in coerenza con la normativa unionale, le disposizioni contenute nell’art. 34, Dpr 633/72 prevedono un regime speciale IVA per l’agricoltura, che, in presenza dei requisiti richiesti, rappresenta il regime naturale, salvo facoltà di optare per l’applicazione dell’imposta secondo le regole ordinarie.

Tale regime, oltre ad essere caratterizzato dalla semplificazione degli adempimenti, detta regole particolari per la detrazione dell’IVA. I produttori agricoli, infatti, che rientrano in tale regime:

  • all’atto della vendita dei prodotti agricoli espressamente indicati nella Tabella A, Parte I, allegata al Dpr 633/1972, applicano le aliquote proprie previste per le cessioni di tali prodotti agricoli e ittici;
  • all’atto della determinazione dell’Iva dovuta, in sede di liquidazione periodica e di dichiarazione annuale, detraggono un importo corrispondente alle “percentuali di compensazione” calcolate sulle vendite degli stessi prodotti agricoli venduti.

Come detto, dunque, la cessione dei beni elencati nella Tabella A, Parte I, Dpr 633/72, è soggetta all’Iva con l’aliquota propria dei singoli prodotti – ad eccezione dei conferimenti alle cooperative, consorzi ed altri organismi associativi e delle cessioni da Parte dei soggetti esonerati – mentre la detrazione va applicata con le percentuali di compensazione stabilite da diversi decreti, in particolare dal D.M. 30/12/1997, nonché dal D.M. 23/12/2005 e, da ultimo, dal Decreto emanato il 26/01/2016, in attuazione del citato co.908 dell’articolo unico della citata L.208/2015.

Le percentuali di compensazione

Secondo l’art.1, D.M. 30/12/1997 (Percentuali di compensazione), in vigore dal 31/12/1997, con effetto dal 01/01/1998, le percentuali di compensazione di cui all’art.34, Dpr 633/72, e successive modificazioni sono stabilite per i seguenti prodotti o gruppi di prodotti nelle misure a fianco di ciascuno indicate:

  1. cavalli, asini, muli e bardotti, vivi (v.d. 01.01); animali vivi della specie suina (v.d. 01.03), ovina e caprina (v.d. 01.04); volatili da cortile vivi; volatili da cortile morti, commestibili, freschi e refrigerati (v.d. 01.05 – ex 02.02); conigli domestici, piccioni, lepri, pernici, fagiani e altri animali vivi destinati all’alimentazione umana, api e bachi da seta (v.d. ex 01.06): 7,50%;
  2. animali vivi della specie bovina, compresi gli animali del genere bufalo (v.d. 01.02): 7%;
  3. vini di uve fresche, compresi i vini spumanti con esclusione di quelli liquorosi ed alcolizzati e di quelli contenenti piu’ del 22% in volume di alcole (v.d. ex 22.05): 12,5%.

Percentuali di compensazione per le cessioni di prodotti agricoli

Secondo l’art. 1, Decreto 23/12/2005 (Percentuali di compensazione per le cessioni di prodotti agricoli) le percentuali di compensazione di cui all’art.34, Dpr 633/72, e successive modificazioni, sono stabilite per i seguenti prodotti o gruppi di prodotti, compresi nella tabella A, parte prima, allegata allo stesso decreto n.633/1972, nelle diverse misure a fianco di ciascuno di essi indicate:

  1. prodotti di cui ai numeri 1) e 2), esclusi gli animali vivi della specie bovina e del genere bufalo, e n. 4), esclusi le rane ed il pollame indicato all’art. 2, p. 2, lett. a), Dpr 587/93, e successive modificazioni: 7,30%;
  2. prodotti di cui al n. 5), escluse le carni, frattaglie e parti di pollame indicate all’art. 2, p. 2, lett. a), Dpr 587/93: 8,30%;
  3. latte fresco non concentrato nè zuccherato e non condizionato per la vendita al minuto, esclusi yogurt, kephir, latte cagliato, siero di latte, latticello (o latte battuto) e altri tipi di latte fermentati o acidificati; prodotti di cui al n. 9), escluso il latte fresco non concentrato nè zuccherato, destinato al consumo alimentare, confezionato per la vendita al minuto, sottoposto a pastorizzazione o ad altri trattamenti previsti da leggi sanitarie, nonchè ai numeri 11), 12), 34), 47), 48), 49), 56): 8,80%;
  4. prodotti di cui al n. 36): 12,30%.

Percentuali di compensazione per prodotti del settore lattiero-caseario

Secondo l’art. 1, c. 908, della L. 208 del 28.12.2015, con decreto del MEF, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottare entro il 31/01/2016 ai sensi dell’art.34, co.1, Dpr 633/72, sono innalzate le percentuali di compensazione applicabili a taluni prodotti del settore lattiero-caseario in misura non superiore al 10%.

Con lo stesso decreto e con le medesime modalità sono innalzate, per l’anno 2016, le percentuali di compensazione applicabili agli animali vivi della specie bovina e suina rispettivamente in misura non superiore al 7,7% e all’8%.

Secondo l’art.1, D.M. 26/01/2016 (Percentuali di compensazione per le cessioni di prodotti agricoli) le percentuali di compensazione di cui all’art.34, Dpr 633/72, e successive modificazioni, sono stabilite per i seguenti prodotti o gruppi di prodotti, compresi nel n. 9) della tabella A, parte prima, allegata allo stesso decreto n.633/1972, nella misura a fianco di ciascuno di essi indicata:

  1. latte fresco non concentrato né zuccherato e non condizionato per la vendita al minuto, esclusi yogurt, kephir, latte cagliato, siero di latte, latticello (o latte battuto) e altri tipi di latte fermentati o acidificati: 10%;
  2. gli altri prodotti compresi nel citato n. 9), escluso il latte fresco non concentrato né zuccherato, destinato al consumo alimentare, confezionato per la vendita al minuto, sottoposto a pastorizzazione o ad altri trattamenti previsti da leggi sanitarie: 10%.

Percentuali di compensazioni per bovini e suini

Il comma 2, stabilisce che per l’anno 2016 le percentuali di compensazione di cui all’art. 34, Dpr 633/72, e successive modificazioni, sono stabilite per i seguenti prodotti o gruppi di prodotti, compresi nel n. 2) della tabella A, parte prima, allegata allo stesso decreto n.633/1972, nelle diverse misure a fianco di ciascuno di essi indicate:

  1. animali vivi della specie bovina, compresi gli animali del genere bufalo: 7,65%;
  2. animali vivi della specie suina: 7,95%.

L’innalzamento delle percentuali di compensazione, contenuto nel Decreto, tiene conto, quindi, della flessibilità concessa dal legislatore nel comma 908 dell’articolo unico della legge di Stabilità 2016, e, nel rispetto dei fondi messi a disposizione, indica le nuove percentuali.

Nello specifico, dunque, le percentuali di compensazione sono così individuate:

  • solo per l’anno 2016, in misura pari al: 7,65%, per gli animali vivi della specie bovina – compresi gli animali del genere bufalo – (la percentuale precedente era pari al 7 per cento); e 7,95%, per gli animali vivi della specie suina (la precedente percentuale era del 7,3%).
  • a regime e, quindi, in via permanente, in misura pari al: 10 per cento, per il latte fresco non concentrato né zuccherato e non condizionato per la vendita al minuto, esclusi yogurt, kephir, latte cagliato, siero di latte, latticello (o latte battuto) e altri tipi di latte fermentati o acidificati (in precedenza la percentuale di compensazione era dell’8,8%, a fronte di un’aliquota IVA del 10% applicabile alle relative cessioni, con conseguente obbligo a carico dei produttori agricoli di versamento di un’imposta pari all’1,2%.

Il previsto innalzamento della percentuale di compensazione consentirà, pertanto, di ridurre l’IVA dovuta fino ad azzerarla); 10% per gli altri prodotti compresi nel n. 9) della Tabella A, Parte I, allegata al Dpr 633/1972, escluso il latte fresco non concentrato né zuccherato, destinato al consumo alimentare, confezionato per la vendita al minuto, sottoposto a pastorizzazione o ad altri trattamenti previsti da leggi sanitarie.

Al riguardo, si precisa che il citato n. 9) della Tabella A, Parte I, allegata al Dpr 633/1972 richiama il “latte fresco” e la “crema di latte” “non concentrati né zuccherati”, facendo espressamente riferimento alla voce doganale 04.01 della Tariffa doganale in vigore al 31/12/1987.

In detta voce doganale rientrano anche yogurt, kephir e altri prodotti, pertanto, l’indicazione “altri” deve ritenersi inclusiva di tutti gli altri prodotti di cui alla più analitica elencazione della voce doganale 04.01.

Tale interpretazione è in linea con quanto già previsto fino al 31/12/2015, relativamente all’applicazione della percentuale di compensazione dell’8,80%, in base al precedente D.M. 23/12/2005, nonché con quanto affermato nella relazione accompagnatoria all’attuale Decreto, dove si legge che:

“In particolare, all’art.1, co.1, del decreto si prevede l’innalzamento a regime delle percentuali di compensazione relative al latte fresco non condizionato per la vendita al minuto, nonché di quelle relative agli altri prodotti lattieri di cui al n. 9) della tabella A) Parte prima, allegata al Dpr 633/72, escluso il latte fresco confezionato per la vendita al minuto”.

Per quanto riguarda, inoltre, l’efficacia delle nuove disposizioni, l’art.2 del Decreto stabilisce espressamente che l’innalzamento delle percentuali di compensazione decorre dall’1 gennaio 2016.

A tale riguardo, per individuare le percentuali di compensazione applicabili, ai sensi dell’art. 34 del Dpr 633/1972, in base alle casistiche di operazioni poste in essere dalle imprese agricole, si rileva quanto segue:

  • per i passaggi dei prodotti agricoli ed ittici compresi nella Tabella A, Parte I, allegata al Dpr 633/1972 da Parte dei produttori agricoli soci, associati o Partecipanti (che applicano il più volte richiamato regime speciale), alle cooperative o agli altri organismi associativi, il momento di effettuazione coincide con quello del pagamento del prezzo al produttore agricolo associato, ai sensi dell’art. 34, c. 7, fatto salvo quanto previsto dall’art. 6, c. 4, Dpr 633/72, che disciplina l’anticipazione del momento impositivo attraverso l’emissione della fattura o il pagamento di acconti. Di conseguenza, anche per le consegne effettuate nel corso dell’anno 2015, con pagamento del prezzo dopo il 1° gennaio 2016, troveranno applicazione le nuove percentuali di compensazione in sede di liquidazione dell’imposta. Si precisa che in caso di adozione del regime speciale anche da Parte dell’ente o organismo associativo, l’imposta si applica con le aliquote corrispondenti alle percentuali di compensazione in parola;
  • nel caso di cessioni degli stessi prodotti agricoli, al di fuori dei suddetti passaggi alle cooperative o agli altri organismi associativi, il momento impositivo segue le regole generali dell’imposta, ai sensi dell’art.6, Dpr 633/1972. Di conseguenza, ai fini dell’individuazione del momento di effettuazione dell’operazione e quindi della misura dell’aliquote delle percentuali di compensazione applicabili, rileva il momento della consegna o spedizione dei beni, quando la fatturazione è immediata. Nel caso di fatturazione differita, per consegna effettuata con documento di trasporto, rileva il momento di emissione della fattura, atteso che l’imposta viene liquidata facendo riferimento al mese in cui la fattura viene emessa.

Pertanto, nel caso di consegne effettuate nel mese di dicembre 2015 con fattura emessa nel successivo mese di gennaio (IVA da liquidare nel mese di gennaio, ovvero nel primo trimestre 2016), si applicheranno le nuove aliquote di compensazione.

La medesima soluzione vale per i contratti di somministrazione, per i quali il momento impositivo si identifica con il pagamento e non con la consegna del bene, ai sensi dell’art. 6, c. 2, lett. a), Dpr 633/1972, e per le consegne dei beni con prezzo da determinarsi, atteso che ai sensi del DM 15/11/1975 la fattura può essere emessa entro il mese successivo alla determinazione del prezzo.

Restano, anche in tali casi, ferme le disposizioni di cui al richiamato art. 6, Dpr 633/1972, qualora, anteriormente alla determinazione del prezzo, siano emesse fatture ovvero siano eseguiti pagamenti, anche parziali, dei corrispettivi.

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21 maggio 2016

Antonino Pernice