Lavoratori frontalieri in Svizzera: come assolvere agli adempimenti fiscali

tanti lettori ci hanno chiesto di spiegare come si predispone la dichiarazione di un frontaliere che lavora in Svizzera: in questo articolo spieghiamo come procedere passo passo alla redazione del modello Redditi del contribuente residente in Italia che è dipendente in Svizzera. A cura di Marco del Grosso

Gli adempimenti fiscali dei frontalieri in Svizzera

Per capire come assolvere correttamente gli adempimenti di natura fiscale in Italia, con riferimento ai lavoratori frontalieri che quotidianamente o settimanalmente si recano a lavorare nei vicini cantoni Grigioni, Vallese e Ticino della Svizzera è necessario procedere passo per passo.

Nell’articolo vengono esaminati i casi di tassazione per i dipendenti frontalieri in Svizzera e verrà fatta chiarezza su una serie di aspetti, rispondendo alle seguenti domande:

  • secondo le norme tributarie italiane sono un lavoratore frontaliero?
  • dove pago le imposte per il reddito da lavoro dipendente prodotto in Svizzera?
  • devo dichiarare in Italia il reddito prodotto in Svizzera?
  • come funziona la tassazione degli altri tipi di reddito?
  • devo pagare anche un’imposta sul patrimonio posseduto in Svizzera (IVAFE/IVIE)
  • Sono soggetto alla normativa sul monitoraggio fiscale?

 

Il presente articolo tratta solamente gli adempimenti riferiti ai lavoratori frontalieri in attività sotto il profilo delle imposte dirette.

Non riguarda pertanto l’imposizione fiscale di ex-frontalieri, pensionati o invalidi che percepiscono rendite dalla Svizzera e nemmeno gli aspetti previdenziali, AVS/AI, secondo e terzo pilastro, cassa malati e altri argomenti attinenti.

 

 

1) Secondo le norme tributarie Italiane sono un lavoratore frontaliere?

dichiarazione dei redditi del lavoratore frontaliereSecondo la normativa fiscale Italiana, la convenzione contro le doppie imposizioni tra Italia e Svizzera e secondo le poche interpretazioni pubblicate negli anni dall’Agenzia delle Entrate il lavoratore frontaliere in senso stretto (in senso tecnico nel gergo fiscale) è la persona fisica residente in uno dei comuni d’Italia indicati nella tabella allegata che si reca a lavorare quotidianamente nei seguenti cantoni Grigioni, Vallese e Ticino.

Se il lavoratore risiede in un comune diverso da quelli indicati in tabella, benché si rechi quotidianamente a lavorare in Svizzera in uno dei cantoni appena citati, non viene considerato ai fini fiscali “frontaliere in senso stretto” ma viene considerato fiscalmente un residente che va a lavorare all’estero in un comune limitrofo alla frontiera italiana e subisce un trattamento fiscale differente rispetto al frontaliere in senso stretto. Esclusivamente per praticità espositiva questa casistica viene definita di seguito “frontaliere fuori fascia”.

 

 

2) Dove pago le imposte per il reddito da lavoro dipendente prodotto in Svizzera?

Frontaliere in senso stretto

Il lavoratore frontaliere in senso stretto per il reddito da lavoro dipendente prodotto in Svizzera assolve solo le imposte in Svizzera mediante una trattenuta sul proprio salario a titolo di “imposta alla fonte” che viene versata mensilmente al Cantone dal proprio datore di lavoro.

 

Frontaliere fuori fascia

Il lavoratore frontaliere fuori fascia per il reddito da lavoro dipendente prodotto in Svizzera assolve sia le imposte in Svizzera sia in Italia.

In Svizzera, il lavoratore frontaliere fuori fascia subisce una trattenuta sul proprio salario a titolo di “imposta alla fonte” che viene versata mensilmente al Cantone dal proprio datore di lavoro.

In Italia, i lavoratore frontaliere fuori fascia indica nella propria dichiarazione 730 o UNICO PF i redditi da lavoro dipendente percepiti in Svizzera, beneficiando (per il 2015) di una franchigia di reddito esente di € 7.500,00 e del credito per le imposte già assolte in Svizzera.

Pertanto verserà con modello F24 l’eventuale IRPEF e relative addizionali alle ordinarie scadenze (16 giugno relativamente al saldo 2015 e primo acconto 2016 – 30 novembre relativamente al secondo acconto 2016).

 

 

3) Come dichiaro in Italia il reddito da lavoro dipendente prodotto in Svizzera?

Frontaliere in senso stretto

Il lavoratore frontaliere in senso stretto non deve indicare nella dichiarazione 730 o modello UNICO PF il reddito da lavoro dipendente prodotto in Svizzera.

Il lavoratore frontaliere in senso stretto riceve il “Certificato di salario” dal proprio datore di lavoro entro fine febbraio dell’anno successivo a quello di riferimento. Secondo la normativa fiscale svizzera i lavoratori conviventi vengono considerati single a tutti gli effetti e di norma non potranno porsi a carico eventuali figli.

Per farlo sarà necessario presentare un ricorso presso l’Ufficio delle imposte alla fonte allegando la documentazione che comprovi che il compagno o la compagna in Italia non ha goduto di detrazioni fiscali per quei medesimi figli. Il ricorso potrà essere presentato dal 1 gennaio al 31 marzo di ogni anno con riferimento alle imposte alla fonte pagate nell’anno precedente.

I genitori divorziati che devono provvedere al pagamento degli alimenti per figli, potranno richiedere entro il 31 marzo di ogni anno un conguaglio all’Ufficio delle imposte alla fonte, scontando gli alimenti pagati dal reddito annuale.

 

Frontaliere fuori fascia

Il lavoratore frontaliere fuori fascia deve indicare nella dichiarazione dei redditi 730 o modello UNICO PF il reddito da lavoro dipendente prodotto in Svizzera.
Anzitutto è necessario avere il “Certificato di salario” rilasciato entro febbraio dal datore di lavoro che equivale alla nostra “Certificazione Unica” e convertire in Euro gli importi indicati.

Con riferimento al modello UNICO PF si dovranno compilare i seguenti quadri:

RC ricordandosi di selezionare il numero “4” della colonna 1 per beneficiare della franchigia di reddito esente di € 7.500,00 ed altresì indicando il reddito già al netto dei contributi sociali e assicurativi trattenuti in Svizzera (AVS, Secondo Pilastro);

CR al fine di vedersi riconoscere il credito per l’Imposta alla fonte già trattenuta in Svizzera;

Detti redditi e crediti confluiranno nel quadro RN di determinazione del reddito complessivo assieme ad altri redditi eventualmente dichiarati.

 

 

4) Oltre al reddito da lavoro dipendente ho prodotto in Svizzera altri tipi di reddito, ad esempio interessi attivi da conto corrente, interessi da obbligazioni, plusvalori da fondi comuni di investimento, dividendi o plusvalenze da azioni possedute per il tramite di un istituto bancario in Svizzera?

Frontaliere in senso stretto e Frontaliere fuori fascia

Indipendentemente dalla categoria di lavoratore frontaliere a cui si appartiene i redditi di natura finanziaria subiscono il medesimo trattamento di un residente che vive e lavora in Italia e non sono assoggettati a deroghe.

I redditi di natura finanziaria devono essere tassati in Italia e in funzione della categoria di redditi prodotti si dovranno compilare i seguenti quadri della dichiarazione dei redditi:

RM per dichiarare ad esempio gli interessi attivi

RT per dichiarare ad esempio le plusvalenze

CR per eventuale scomputo di imposte trattenute all’estero.

 

 

5) Devo pagare anche una imposta sul patrimonio posseduto in Svizzera (IVAFE/IVIE)?

Frontaliere in senso stretto e Frontaliere fuori fascia

Indipendentemente dalla categoria di lavoratore frontaliere a cui si appartiene vige l’obbligo di dichiarare nel quadro RW della dichiarazione mod. UNICO PF il valore dei beni patrimoniali posseduti all’estero come ad esempio:

  • immobili sulla quale sarà dovuta l’IVIE pari allo 0,76% del valore dei medesimi scomputando l’eventuale imposta patrimoniale già pagata in Svizzera);
  • prodotti finanziari come azioni, obbligazioni, fondi comuni di investimento sui quali è dovuta l’IVAFE pari allo 0,2% del valore dei medesimi alla data di fine anno o fine possesso ponderata per i giorni di possesso;
  • estratti conto sui quali è dovuta l’IVAFE nella misura di € 34,00 se la giacenza media del conto è risultata superiore a € 5.000,00 ponderata ad anno.

 

 

6) Sono soggetto alla normativa sul monitoraggio fiscale?

Frontaliere in senso stretto e Frontaliere fuori fascia

Indipendentemente dalla categoria di lavoratore frontaliere a cui si appartiene vige l’esonero dalla disciplina del monitoraggio fiscale se si lavora all’estero per la maggior parte del periodo di imposta, e solo con riferimento alle attività di natura finanziaria e patrimoniale detenute nel Paese in cui viene svolta l’attività lavorativa.

L’esonero permane fintanto che il lavoratore presta la propria attività all’estero e viene meno al suo rientro in Italia, qualora questi mantenga, per qualsiasi motivo, le suddette disponibilità all’estero.

Questo si traduce in un esonero per il frontaliere alla compilazione del quadro RW ma solamente ai fini del monitoraggio fiscale e non per l’eventuale determinazione delle imposte patrimoniali IVIE e IVAFE citate in precedenza che vanno dichiarate, quantificate e liquidate nel medesimo quadro.

 

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A cura di Marco del Grosso

 

COMUNI DI FRONTIERA

Provincia di Como

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Provincia di Varese

Agra Albizzate Arcisate Arsago Serpio Azzate Azzio Barasso Bardello Bedero Valcuvia Besano Besnate Besozzo Biandronno Bisuschio Bodio Lomnago Bregano Brenta Brezzo di Bedero Brinzio Brissago Valtravaglia Brunello Brusimpiano Buguggiate Cadegliano Cairate Cantello Caravate Carnago Caronno Varesino Casale Litta Casalzuigno Casciago
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Provincia di Lecco

Abbadia Lariana Bellano Bosisio Parini Casargo Cesana Brianza Civate Colico Costa Masnaga Dervio Dorio Esino Lario Introzzo Lierna Mandello del Lario Nibionno
Oliveto Lario Pagnona Perledo Rogeno Sueglio Suello Tremenico Valmadrera Varenna Vendrogno Vestreno

 

Provincia Verbano Cusio Ossola

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