Un problema di rapporto Fisco contribuente che si fa sempre più sentito, dato che durante il periodo di crisi economica sono aumentate di numero le dichiarazioni omesse: gli uffici fiscali sono in difficoltà nel riconoscere le eccedenze di credito IVA derivante da dichiarazione omessa e la procedura di recupero del credito è estremamente complessa. Il Prof. Tonino Morina affronta per noi il caso.
Aumentano le dichiarazioni omesse
La complessità del sistema fiscale crea enormi difficoltà anche tra gli addetti ai lavori.
Negli ultimi anni è aumentato notevolmente il numero delle dichiarazioni annuali dei redditi, dell’Iva e dell’Irap che sono state omesse.
Di norma, queste omissioni non sono da addebitare ai contribuenti, ma ai loro consulenti che, travolti dalle continue scadenze e dalle complicazioni del sistema fiscale, si “dimenticano” qualche adempimento.
In tema di dichiarazioni omesse, paradossalmente, è più grave non presentare una dichiarazione con rilevanti importi a credito, rispetto ad una dichiarazione a debito.
Questo per la ragione che, in caso di dichiarazioni omesse, gli uffici hanno difficoltà a riconoscere l’esistenza del credito.
Gli uffici devono riconoscere i crediti in tempo reale
In verità, a generare confusione tra gli uffici, ha anche contribuito l’agenzia delle Entrate con la circolare 34/E del 6 agosto 2012, in base alla quale, in caso di dichiarazione annuale omessa, i crediti si trasformavano in debiti.
Di conseguenza, il contribuente doveva pagare le somme, con l’aggiunta di sanzioni ed interessi, e solo dopo avrebbe potuto chiedere il rimborso del credito, magari con il contenzioso che sarebbe potuto durare più di dieci anni. Con la circolare 21/E del 25 giugno 2013, è stata però rivista la rigida interpretazione della predetta circolare 34/E del 2012.
Con la circolare 21/E del 2013, l’agenzia delle Entrate intende evitare sul nascere il contenzioso, invitando gli uffici a riconoscere in tempo reale il credito al contribuente, se effettivamente spettante.
Come si evita il contenzioso col Fisco
L’integrazione della circolare 34/E del 2012 si è resa necessaria per evitare che il contribuente fosse costretto ad aprire una lite per vedersi riconoscere il credito della dichiarazione omessa.
Come correttamente affermato dall’agenzia delle Entrate, è opportuno agire tempestivamente in una fase antecedente, senza ricorrere alla mediazione o al contenzioso come condizione utile per il riconoscimento del diritto al credito.
In questo senso, dopo il ricevimento della comunicazione di irregolarità, se il contribuente ritiene che il credito non dichiarato è fondatamente ed effettivamente spettante, può attestarne l’esistenza contabile, mediante la produzione all’ufficio competente, entro il termine previsto dagli articoli 36-bis, comma 3, del Dpr 600 del 1973 e 54-bis, comma 3, del Dpr 633 del 1972, cioè entro i trenta giorni successivi al ricevimento della comunicazione, di idonea documentazione (ad esempio, con riferimento alle eccedenze Iva, mediante esibizione dei registri Iva e delle relative liquidazioni, della dichiarazione cartacea relativa all’annualità omessa, delle fatture e di ogni altra documentazione ritenuta utile).
In questo modo, la dimostrazione dell’esistenza contabile del credito pone il contribuente, anche se in ritardo, nella stessa condizione in cui si sarebbe trovato qualora avesse correttamente presentato la dichiarazione. Resta ferma la possibilità per l’ufficio di effettuare le attività di controllo ai fini de