Assegnazione agevolata di beni ai soci: trattamento contabile

Particolarità contabili della procedura di assegnazione dei beni ai soci: le situazioni in cui può essere assegnato un immobile, le diverse opzioni dell’operazione, i trabocchetti nascosti nella contabilizzazione dell’assegnazione.

La legge di stabilità 2016 [L. 28.12.2015, n. 208] ha introdotto disposizioni atte a consentire l’assegnazione agevolata di beni ai soci e di trasformazione in società semplice delle società commerciali, a fronte dell’assolvimento di un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell’IRAP, con contestuale riduzione dell’imposta di registro.

Una delle ipotesi nelle quali la procedura si rende maggiormente vantaggiosa è quella della società non operativa [«di comodo»], cioè della gestione in forma di società commerciale di beni e attività di fatto non relativi a una gestione commerciale, penalizzata dall’art. 30 della L. n. 724/1994.

Il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili [CNDCEC] è intervenuto al riguardo con un documento uscito nel mese di marzo 2016, che analizza il trattamento contabile dell’assegnazione dei beni ai soci, alla luce delle disposizioni del codice civile e dei Principi contabili nazionali OIC.

In particolare, a seguito dell’eliminazione dell’area straordinaria del conto economico, il documento informa che le plusvalenze da assegnazione, che non hanno una contropartita monetaria, dovranno essere inserite nella voce A5 del conto economico [«altri proventi»].

Se invece dall’assegnazione dei beni ai soci si genera una minusvalenza, tale componente negativo di reddito dovrà essere iscritto nella voce B.14 [«oneri diversi di gestione»].

 

Assegnazione agevolata di beni ai soci: soggetti interessati

Per quanto disposto dall’art. 1, comma 115, della L. 28.12.2015, n. 208 [legge di stabilità 2016], la procedura di assegnazione agevolata può essere adottata:

  • dalle società commerciali [s.n.c., s.a.s., s.r.l., s.p.a., s.a.p.a.] che, entro il 30.9.2016, assegnano o cedono ai soci beni immobili diversi da quelli strumentali per destinazione, o beni mobili iscritti in pubblici registri non utilizzati come beni strumentali nell’attività propria dell’impresa;

  • a condizione che tutti i soci risultino iscritti nel libro dei soci, ove prescritto, alla data del 30.9.2015, ovvero che vengano iscritti entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della stessa legge di stabilità, in forza di titolo di trasferimento avente data certa anteriore al primo ottobre 2015;

  • dalle società che hanno per oggetto esclusivo o principale la gestione dei predetti beni e che entro il 30.9.2016 si trasformano in società semplici.

 

Imposizione sostitutiva

Stabilisce il successivo comma 116 che sulla differenza tra il valore normale dei beni assegnati o, in caso di trasformazione, quello dei beni posseduti all’atto della trasformazione, e il loro costo fiscalmente riconosciuto, si applica un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell’IRAP , con le seguenti aliquote:

  • società in generale: 8%;

  • società considerate non operative in almeno due dei tre periodi di imposta precedenti a quello in corso al momento dell’assegnazione, cessione o trasformazione: 10,5%.

Le riserve in sospensione d’imposta annullate per effetto dell’assegnazione dei beni ai soci e quelle delle società che si trasformano sono assoggettate a imposta sostitutiva nella misura del 13%.

Relativamente a questi aspetti si osserva che alle società considerate «di comodo», ai sensi all’art. 30 della L. n. 724/1994, per almeno due periodi di imposta su tre [nel triennio di osservazione 2013-14-15] viene applicata in sede di imposizione sostitutiva un’aliquota maggiore.

 

Trattamento contabile dell’assegnazione dei beni ai soci

L’assegnazione dei beni ai soci può avvenire in sede di:

  • distribuzione dell’utile d’esercizio;

  • ripartizione di riserve (di utili o di capitale);

  • riduzione del capitale sociale, come, per esempio, nei casi di recesso o di liquidazione della partecipazione del socio.

 

In ambito societario si possono quindi verificare tre situazioni:

  • i soci attribuiscono al bene un valore pari al suo valore netto contabile;

  • i soci attribuiscono al bene un valore superiore al suo valore netto contabile;

  • i soci attribuiscono al bene un valore inferiore al suo valore netto contabile.

Deve inoltre considerarsi che il bene assegnato può essere qualificato come bene immobilizzato [sottoclasse B.II. dell’attivo patrimoniale], oppure come rimanenza [sottoclasse C.I. dell’attivo patrimoniale].

Nel primo caso [bene – immobilizzazione], l’assegnazione causa l’eliminazione del bene con la rilevazione dell’eventuale plus o minusvalenza, a fronte dell’estinzione dell’obbligazione della società nei confronti del socio a cui il bene è assegnato.

Nel secondo caso [bene merce], l’assegnazione causa la rilevazione di un provento a fronte dell’estinzione dell’obbligazione della società nei confronti del socio cui il bene viene assegnato.

 

Diverse ipotesi

Se al bene viene attribuito un valore pari al suo valore netto contabile, a seguito dell’assegnazione esso è semplicemente eliminato dalla contabilità societaria. In sede di delibera assembleare, i soci prendono atto della proposta e approvano il contenuto della delibera.

In conformità al principio OIC 16, l’eliminazione del bene comporta, in contropartita al corrispettivo ricevuto, l’eliminazione la voce delle immobilizzazioni per il valore netto contabile dell’immobilizzazione ceduta, cioè al netto degli ammortamenti accumulati fino alla data di alienazione comprendendo anche la quota di ammortamento relativa alla frazione dell’ultimo esercizio in cui è stato utilizzato.

Se i soci attribuiscono al bene un valore superiore al suo valore netto contabile, emerge di fatto un plusvalore per la società, nella misura in cui il bene assegnato al socio acquisisce un valore maggiore rispetto a quello rappresentato nei conti societari.

Le plusvalenze in oggetto, che non hanno una contropartita monetaria, ma relativa a debiti verso soci per utili da distribuire o riserve, dovranno figurare nei bilanci che hanno inizio a partire dal 1° gennaio 2016 nel conto economico, voce A5 [«altri proventi»]; analogamente le minusvalenze verranno inserite nella voce B14 [«oneri diversi di gestione»]1.

Secondo il documento in esame, la plusvalenza eventualmente emergente dal conto economico viene assorbita, ai fini delle imposte sui redditi e dell’IRAP, dall’imposta sostitutiva introdotta con la già legge di stabilità 2016. Diverso è invece il trattamento fiscale dell’eventuale minusvalenza: secondo la lettura combinata delle norme, infatti, le minusvalenze generate dall’assegnazione di beni diversi da quelli merce non dovrebbero essere deducibili [artt. 86 e 101, comma 1, TUIR]. Per le «perdite» [margini negativi] derivanti dall’assegnazione di beni merce non sembra, al contrario, che vi sia alcuna disposizione che ne precluda la deducibilità.

 

Informativa dell’operazione

L’operazione di assegnazione richiede la specificazione, in nota integrativa [art. 2427 c.c.], delle seguenti informazioni:

  • «2) i movimenti delle immobilizzazioni, specificando per ciascuna voce: il costo; le precedenti rivalutazioni, ammortamenti e svalutazioni; le acquisizioni, gli spostamenti da una ad altra voce, le alienazioni avvenuti nell’esercizio; le rivalutazioni, gli ammortamenti e le svalutazioni effettuati nell’esercizio; il totale delle rivalutazioni riguardanti le immobilizzazioni esistenti alla chiusura dell’esercizio»;

  • «4) le variazioni intervenute nella consistenza delle altre voci dell’attivo e del passivo; in particolare, per le voci del patrimonio netto, per i fondi e per il trattamento di fine rapporto, la formazione e le utilizzazioni»;

  • «7-bis) le voci di patrimonio netto devono essere analiticamente indicate, con specificazione in appositi prospetti della loro origine, possibilità di utilizzazione e distribuibilità, nonché della loro avvenuta utilizzazione nei precedenti esercizi».

 

Verbale di assegnazione ai soci

L’assegnazione dei beni ai soci è approvata dai soci stessi nell’ambito della deliberazione di approvazione del bilancio, ovvero in occasione di una deliberazione relativa alla distribuzione degli utili ai sensi dell’art. 2433 c.c., anche con datio in solutum.

Ai fini dell’assunzione del consenso, nonostante non esistano previsioni in merito, in ottica prudenziale, è ritenuto consigliabile che la delibera venga assunta con il consenso unanime dei soci.

 

19 maggio 2016

Fabio Carrirolo

1 Ciò accade perché, come rammenta il CNDCEC, il D.Lgs. 139/2015 ha eliminato dal bilancio l’area straordinaria del conto economico.