La determinazione dei ricavi dei contribuenti forfettari: le cessioni di beni strumentali

ecco i chiarimenti del fisco per determinare correttamente ricavi e compensi dei contribuenti forfettari, anche con riguardo alle cessioni di beni strumentali e plusvalenze

forte-immagineL’Agenzia delle entrate ha fornito con la Circolare n. 10/E del 4 aprile scorso alcuni chiarimenti relativi al regime forfetario previsto per la prima volta dalla legge n. 190/2014. Gli operatori attendevano queste indicazioni in quanto il predetto regime forfetario è molto diverso rispetto al regime dei minimi.

I due regimi riguardano i soggetti (imprenditori individuali e professionisti) di minori dimensioni, ma i criteri di determinazione del reddito sono molto diversi. Le similitudini maggiori riguardano la disciplina dell’imposta sul valore aggiunto.

Per quanto riguarda le imposte sui redditi le regole applicabili al regime dei minimi prevedono che il reddito debba essere determinato analiticamente. Si deve effettuare la differenza tra i compensi o i ricavi incassati e le somme effettivamente sostenute. In taluni casi sono previste specifiche regole. Ad esempio i beni utilizzati promiscuamente devono essere in ogni caso considerati nella misura del 50% indipendentemente dalle percentuali di deducibilità previste dal TUIR. Al contrario il regime di cui alla citata legge n. 190/2014 prevede che il reddito sia determinato sulla base di criteri forfetari. Ai ricavi o ai compensi effettivamente incassati si applicano specifici coefficienti di redditività a seconda dell’attività specificamente esercitata. Sono quindi irrilevanti le spese effettivamente sostenute.

Ai fini Iva le regole sono pressoché le stesse. L’imposta sul valore aggiunto assolta sugli acquisti di beni e servizi è in ogni caso indetraibile. Invece per le operazioni attive è vietato l’esercizio della rivalsa di cui all’art. 18 del D.P.R. n. 633/1972.

L’ultima circolare dovrebbe aver chiarito una volta per tutte secondo quali criteri debbano essere computati i ricavi o i compensi al fine di verificare se sussistono o meno le condizioni per accedere al regime. Il regime forfetario sarà applicabile a condizione che le somme incassate non eccedano gli specifici limiti previsti dalla legge (a seconda dell’attività economica esercitata).

L’art. 1, c. 54 della citata legge n. 190 prevede che le persone fisiche possono accedere al regime forfetario se nell’anno precedente “a) hanno conseguito ricavi ovvero hanno percepito compensi, ragguagliati ad anno, non superiori ai limiti indicati nell’allegato n. 4…”. Prima delle ultime indicazioni non era chiaro se al fine di verificare l’osservanza del predetto limite assumessero o meno rilevanza i proventi conseguiti/percepiti con la cessione di beni strumentali.

In base ad un’interpretazione rigorosamente letterale la soluzione avrebbe dovuto essere negativa. I proventi così conseguiti non sono tecnicamente qualificabili come ricavi, né come compensi. Pertanto non dovrebbero essere rilevanti al fine della verifica in rassegna.

L’interpretazione trova un’evidente conferma nella predetta circolare n. 10/E, ed in particolare al paragrafo 2.2 “Requisiti di accesso al regime”. Il documento di prassi prevede espressamente che “Concorrono alla determinazione dell’ammontare conseguito il valore normale dei beni destinati al consumo personale o familiare dell’imprenditore, di cui all’articolo 85 del TUIR, da attribuire in conformità alle disposizioni contenute nell’articolo 9, comma 3, del TUIR”. La rubrica dell’art. 85 è “Ricavi” e il relativo oggetto riguarda esclusivamente le cessioni (o le operazioni di autoconsumo) relative ai c.d. beni merce in grado di generare ricavi. Pertanto se il legislatore avesse voluto considerare rilevanti anche i proventi conseguiti con la realizzazione delle plusvalenze avrebbe dovuto fare riferimento al successivo articolo 86 la cui rubrica è “Plusvalenze patrimoniali”. Invece le somme così percepite sono completamente irrilevanti e quindi rimangono escluse dai ricavi o compensi al fine di verificare la sussistenza delle condizioni che consentono di accedere al nuovo regime forfetario.

11 aprile 2016

Nicola Forte