Leasing e bonus ammortamenti 140%: vale la data di consegna del bene

un approfondimento sui vari dubbi circa il beneficio fiscale: l’incidenza sulle spese di manutenzione, gli acquisti in leasing, l’incidenza fiscale-civilistica, come si individua il periodo di acquisto…

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La maggiorazione del costo nella misura del 40 per cento rileva ai soli fini della determinazione della quota di ammortamento deducibile fiscalmente. Inoltre gli operatori dovranno prestare particolare attenzione nell’individuare il momento in cui l’investimento può considerarsi effettuato. Il beneficio spetta, con riferimento alle operazioni effettuate nell’arco temporale 15 ottobre – 31 dicembre 2015, oltre alle operazioni poste in essere nell’intero anno 2016.

Con riferimento al primo punto l’interpretazione si desume testualmente dall’art. 1, comma 91 della Legge n. 208/2015 (legge di Stabilità del 2016). L’utilizzo dell’espressione “con esclusivo riferimento alla determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria…” non lascia spazio a dubbi di sorta.

Ad esempio, se il costo di acquisto di un bene ammortizzabile ammonta a 10.000 euro, il costo “rafforzato” è pari a 14.000 euro. Tuttavia, ai fini della determinazione del plafond previsto dall’art. 102, c. 6 del TUIR assumerà rilievo solo il costo effettivamente sostenuto e non l’importo rilevante ai fini dell’agevolazione fiscale.

Secondo quanto previsto dalla disposizione citata, per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, le spese di manutenzione ordinaria sono deducibili entro il limite del 5% del costo complessivo dei beni risultante dal registro dei beni materiali ammortizzabili all’inizio dell’esercizio. Il plafond del 5% per cento deve essere determinato:

  • considerando il costo complessivo di tutti i beni materiali (ammortizzabili) risultante all’inizio dell’esercizio dal registro dei beni ammortizzabili;

  • senza ragguagliare il costo dei beni acquistati/ceduti nel corso dell’esercizio alla data di acquisto/cessione. Conseguentemente i beni acquistati nel corso dell’anno non rilevano e i beni ceduti nel corso dell’anno, in quanto presenti all’inizio dell’esercizio, rilevano per l’intero valore;

  • senza considerare la maggiorazione del 40%, avente valore esclusivamente ai fini degli ammortamenti, per i predetti beni ammortizzabili acquistati nel periodo compreso tra il 15 ottobre 2015 ed il 31 dicembre del 2016.

Per le medesime motivazioni il “costo rinforzato” non assumerà alcuna rilevanza neppure ai fini del test di operatività previsto dalla normativa sulle società c.d. di comodo. Gli asset patrimoniali da prendere in considerazione al fine di effettuare il predetto test devono essere considerati al netto della maggiorazione di cui alla legge di Stabilità del 2016.

Al fine di individuare il momento di effettuazione dell’investimento (che deve essere compreso nel periodo 15 ottobre 2015 – 31 dicembre 2016), si dovrà fare riferimento ai criteri previsti dal Testo Unico delle Imposte sui redditi. Per i beni mobili si dovrà fare riferimento alla data di consegna o spedizione ovvero, se diversa, alla data in cui si verifica l’effetto traslativo o costitutivo della proprietà o di altro diritto analogo. E’ irrilevante che una parte del prezzo sia stato corrisposto prima del “periodo agevolato” a titolo di acconto. Per i beni immobili il problema non si pone in quanto sono esclusi dal beneficio fiscale.

Alcuni dubbi potrebbero riguardare i contratti di locazione finanziaria. Ciò in quanto il beneficio, cioè la deduzione del maggior costo, spetta anche agli utilizzatori dei beni titolari dei predetti contratti. In questa ipotesi è irrilevante la data di stipula/sottoscrizione del contratto di locazione finanziaria. Si deve quindi fare riferimento alla materiale consegna del bene come risultante dal verbale di consegna. Ad esempio se una società ha stipulato un contratto di leasing il 10 ottobre del 2015, ma la consegna dei beni oggetto del contratto è avvenuta il successivo 20 ottobre, sarà possibile fruire della maggiore deduzione fiscale. Il contribuente dovrà avere cura di conservare con attenzione il verbale da dove risulta che la consegna dei beni è stata effettuata nel periodo che consente di fruire dell’agevolazione. Eventualmente il verbale dovrà essere esibito all’Agenzia delle entrate per finalità di controllo sulla spettanza dell’agevolazione.

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11 marzo 2016

Nicola Forte