questo regime speciale dell’IVA può essere esercitato dai soggetti passivi dell’imposta domiciliati o residenti fuori dall’Unione Europea che dispongono di una stabile organizzazione in Italia per l’erogazioni di servizi in forma elettronica

Tale opzione per questo regime speciale dell’IVA può essere esercitata anche dai soggetti passivi dell’imposta (imprese, lavoratori autonomi ed altri enti che esercitano attività commerciale) domiciliati o residenti fuori dall’Unione Europea che dispongono di una stabile organizzazione in Italia. Questo è possibile anche se la stabile organizzazione del soggetto domiciliato o residente fuori dall’UE è ubicata in un altro Stato membro dell’Unione, ma in tal caso l’opzione citata non può essere revocata prima del secondo anno successivo a quello del suo esercizio (2° comma).
I soggetti passivi dell’IVA che hanno esercitato questa opzione che dispongono di una stabile organizzazione in almeno uno Stato membro dell’UE diverso dall’Italia, a partire dalla quale i servizi di telecomunicazione, di tele radiodiffusione ed elettronici sono prestati, indicano nella dichiarazione trimestrale inviata all’Agenzia delle Entrate, oltre a quanto prescritto dal 6° comma dell’art. 74-quinquies (che trattiamo nel nostro e-book sul commercio elettronico, i contratti a distanza ed il loro regime speciale dell’IVA), anche l’ammontare, cioè il valore monetario di tali servizi resi tramite questa stabile organizzazione in ciascuno Stato membro dell’UE diverso da quella in cui quest’ultima è localizzata, in cui i committenti del o dei servizi citati hanno il domicilio o la residenza, nonché il numero di identificazione IVA (l’equivalente della Partita IVA italiana) o il diverso numero di registrazione fiscale della stabile organizzazione stessa (4° comma).
Il soggetto passivo dell’IVA che ha esercitato l’opzione di cui sopra per il regime speciale non può detrarre dall’imposta dovuta ai sensi dell’art. 74-quinquies per le prestazioni di servizi elettronici, di telecomunicazione e di teleradiodiffusione quella relativa agli acquisti di beni o servizi ed alle importazioni di beni effettuati in Italia. Esso può esercitare soltanto il diritto alla detrazione dell’imposta relativa agli acquisti di beni o servizi ed alle importazioni di beni effettuati in Italia, qualora spettante ai sensi degli artt. 19 e ss. del DPR 633/1972, dall’ammontare dell’IVA dovuta per le operazioni imponibili effettuate nell’ambito delle attività economiche diverse da quelle citate a cui si applica il regime speciale disciplinato dall’art. 74-quinquies (ovviamente, se il soggetto svolge tali attività) (5° comma).
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18 marzo 2016
Gianfranco Visconti

