Commercio elettronico: il regime speciale IVA per servizi erogati tramite sistemi elettronici da soggetti esteri a consumatori italiani

questo regime speciale dell’IVA può essere esercitato dai soggetti passivi dell’imposta domiciliati o residenti fuori dall’Unione Europea che dispongono di una stabile organizzazione in Italia per l’erogazioni di servizi in forma elettronica

lente-antiriciclaggio-immagineUna importante novità del Decreto Legislativo n° 42 del 2015 – che ha riformato il regime speciale dell’IVA per il commercio elettronico –  è contenuta nell’art. 74-sexies da esso introdotto nel DPR 633/1972, che dà la possibilità, ai soggetti passivi dell’IVA domiciliati in Italia od ivi residenti che non abbiano stabilito il domicilio all’estero, identificati in Italia (con la partita IVA), di optare per l’applicazione del regime speciale disciplinato dagli artt. 74-quinquies che abbiamo esposto nel paragrafo precedente e 74-sexies per le prestazioni di servizi di telecomunicazione, di tele radiodiffusione e per quelle erogate mediante strumenti elettronici rese a committenti che non sono soggetti passivi dell’IVA domiciliati o residenti negli altri Stati membri dell’Unione Europea, Italia compresa (1° comma). Il numero di partita IVA attribuito al soggetto passivo ai sensi del 1° comma dell’art. 35 del DPR 633/1972 deve essere utilizzato in relazione all’esercizio di questa opzione (3° comma).

Tale opzione per questo regime speciale dell’IVA può essere esercitata anche dai soggetti passivi dell’imposta (imprese, lavoratori autonomi ed altri enti che esercitano attività commerciale) domiciliati o residenti fuori dall’Unione Europea che dispongono di una stabile organizzazione in Italia. Questo è possibile anche se la stabile organizzazione del soggetto domiciliato o residente fuori dall’UE è ubicata in un altro Stato membro dell’Unione, ma in tal caso l’opzione citata non può essere revocata prima del secondo anno successivo a quello del suo esercizio (2° comma).

I soggetti passivi dell’IVA che hanno esercitato questa opzione che dispongono di una stabile organizzazione in almeno uno Stato membro dell’UE diverso dall’Italia, a partire dalla quale i servizi di telecomunicazione, di tele radiodiffusione ed elettronici sono prestati, indicano nella dichiarazione trimestrale inviata all’Agenzia delle Entrate, oltre a quanto prescritto dal 6° comma dell’art. 74-quinquies (che trattiamo nel nostro e-book sul commercio elettronico, i contratti a distanza ed il loro regime speciale dell’IVA), anche l’ammontare, cioè il valore monetario di tali servizi resi tramite questa stabile organizzazione in ciascuno Stato membro dell’UE diverso da quella in cui quest’ultima è localizzata, in cui i committenti del o dei servizi citati hanno il domicilio o la residenza, nonché il numero di identificazione IVA (l’equivalente della Partita IVA italiana) o il diverso numero di registrazione fiscale della stabile organizzazione stessa (4° comma).

Il soggetto passivo dell’IVA che ha esercitato l’opzione di cui sopra per il regime speciale non può detrarre dall’imposta dovuta ai sensi dell’art. 74-quinquies per le prestazioni di servizi elettronici, di telecomunicazione e di teleradiodiffusione quella relativa agli acquisti di beni o servizi ed alle importazioni di beni effettuati in Italia. Esso può esercitare soltanto il diritto alla detrazione dell’imposta relativa agli acquisti di beni o servizi ed alle importazioni di beni effettuati in Italia, qualora spettante ai sensi degli artt. 19 e ss. del DPR 633/1972, dall’ammontare dell’IVA dovuta per le operazioni imponibili effettuate nell’ambito delle attività economiche diverse da quelle citate a cui si applica il regime speciale disciplinato dall’art. 74-quinquies (ovviamente, se il soggetto svolge tali attività) (5° comma).

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18 marzo 2016

Gianfranco Visconti