Nuovi limiti al trasferimento del contante: i libretti al portatore e la gestione delle segnalazioni da parte dei professionisti

da inizio anno è stato alzato il limite di utilizzo per il denaro contante: tale nuovo limite non vale per i libretti al portatore; inoltre, il professionista deve ricordarsi di verificare la data di un movimento di contanti per verificare se eccede il limite previsto per le eventuali segnalazioni

tanti soldiIl MEF ha fornito l’interpretazione ufficiale delle disposizioni contenute nella legge di Stabilità del 2016 che hanno elevato il limite all’utilizzo del denaro contante.

Il primo dubbio riguardava l’ambito applicativo del nuovo limite. In particolare non era chiaro se la nuova soglia di 3.000 euro (in precedenza 1.000 euro) può interessasse anche il saldo dei libretti bancari o postali al portatore e la risposta del MEF è stata negativa.

L’art. 1, comma 898, della legge di Stabilità del 2016 ha modificato l’art. 49, comma 1 del D.Lgs n. 231/2007. La soglia massima dei libretti al portatore è indicata dal successivo comma 12, che però è rimasto invariato. In pratica, nonostante l’innalzamento del limite, è vietato detenere un libretto al portatore il cui saldo sia superiore all’importo di 999,99 euro.

Tuttavia, come precisato dallo stesso MEF, l’innalzamento del limite previsto per il trasferimento del denaro contante riguarda anche i libretti al portatore. Pertanto alla luce della predetta modifica è possibile, senza per questo violare le disposizioni in materia di antiriciclaggio, trasferire tre libretti al portatore il cui saldo di ciascuno di essi non risulti superiore a 900 euro.

In questo caso il soggetto che effettua l’operazione rispetta i due diversi limiti. Infatti, il saldo di ciascun libretto non supera la soglia precedentemente in vigore, pari a 999,99 euro, che di fatto è rimasta inalterata. Contestualmente risulta rispettato anche il maggior limite non riguardante, però, il saldo, ma l’importo complessivo oggetto di trasferimento. L’importo effettivamente trasferito ammonta a 2.700 euro, quindi inferiore rispetto all’importo massimo di 2.999,99 euro.

L’interpretazione è condivisibile in quanto, come ricordato in premessa, i due limiti trovano applicazione su piani completamente diversi.

Il terzo problema affrontato dal MEF ha riguardato l’applicabilità del principio del favor rei per le violazioni commesse prima dell’innalzamento della soglia e la soluzione è stata negativa. Secondo quanto precisato dal ministero deve essere applicato l’articolo 1 della legge n. 689/1981 che prevede l’assoggettamento del comportamento tenuto, quindi il trasferimento del denaro contante oltre la soglia massima, alla legge del tempo in cui la condotta è stata posta in essere.

Il MEF ha poi ancora osservato come il citato articolo 1 sia stato considerato legittimo sotto il profilo costituzionale dalla Corte con l’Ordinanza n. 501 del 28 novembre 2002. Secondo quanto precisato dalla Consulta, nella materia delle violazioni e delle sanzioni amministrative pecuniarie si applica la disciplina vigente al tempo in cui l’irregolarità è stata commessa con la conseguente irrilevanza dell’eventuale disciplina successiva più favorevole. Il legislatore ha ampia discrezionalità di valutazione circa l’adozione di criteri di maggiore o minore rigore avendo riguardo all’oggetto.

L’interpretazione ministeriale avrà un impatto diretto anche sull’attività svolta dai professionisti. Infatti, qualora i Dottori commercialisti siano venuti a conoscenza nell’esercizio delle funzioni svolte, di infrazioni alle disposizioni che limitano l’utilizzo del denaro contante, avrebbero dovuto segnalare al MEF la violazione constatata. Se il predetto limite è stato violato nel 2015 non sarà possibile invocare, per evitare l’irrogazione della sanzione dovuta alla mancata comunicazione dell’infrazione, l’applicazione del favor rei. In pratica la mancata applicazione del predetto principio consentirà di sanzionare per le violazioni commesse in passato, anche se entro il limite di 3.000 euro, non solo il soggetto che ha effettuato il trasferimento del denaro contante oltre la soglia massima, ma anche il professionista che avrà omesso la comunicazione di infrazione al MEF.

18 febbraio 2016

Nicola Forte