L'Equity Crowdfunding: che cosa è?

l’equity crowdfunding è uno strumento di raccolta di fondi di finanziamento tramite la sottoscrizione di quote sociali o azioni da parte di investitori, sia essi persone fisiche che operatori professionali. Esso si sostanzia nel finanziamento di progetti da parte di una “massa” di investitori, a mezzo di elargizioni in denaro…

finanza-islamica-immagineL’equity crowdfunding è uno strumento di raccolta di fondi di finanziamento tramite la sottoscrizione di quote sociali o azioni da parte di investitori, sia essi persone fisiche che operatori professionali. Esso si sostanzia nel finanziamento di progetti da parte di una “massa” di investitori (la folla: “crowd”), a mezzo di elargizioni in denaro (funding) effettuate attraverso internet.

L’equity crowdfunding da quindi la possibilità, per i singoli individui, di finanziare imprese attraverso portali online, acquisendone quote di capitale. I portali online rappresentano quindi il luogo dove si incontrano la domanda e l’offerta di finanziamento.

In generale si possono classificare quattro tipologie di crowdfunding:

  • il modello “reward-based”, il quale si sostanzia in un investimento di denaro a cui è collegata una specifica ricompensa, attualmente il più diffuso. Funziona con la promessa di concedere in cambio del finanziamento dei progetti una ricompensa o un premio in natura (ad esempio un prototipo, una serie limitata, una miniatura di quanto finanziato). Solitamente è fornita la possibilità di scegliere tra diversi livelli di ricompensa, il cui valore cresce all’aumentare dell’importo della donazione;

  • il modello “donation-based”, che consiste in una mera donazione, richiesta per progetti per i quali il sostegno è motivato da incentivi filantropici o di sponsorizzazione politica o culturale. Tipicamente rientrano in tale categoria tutti i progetti a sfondo benefico, sociale e/o che hanno come obiettivo il finanziamento di organizzazioni no-profit. Non è previsto infatti alcun ritorno per “l’investitore” se non un mero riconoscimento morale, a volte in forma di “targa” o elenco dei benemeriti finanziatori di un progetto;

  • il modello “social lending” o “peer to peer lending”, a tutt’oggi in grossa espansione, che consiste in un prestito da parte di privati ad altri soggetti privati, ricompensato con il pagamento di interessi ed effettuato per il tramite di piattaforme on-line, che mettono in contatto i soggetti interessati, trattenendo una percentuale quale commissione per il servizio effettuato;

  • il modello “equity crowdfunding” : si configura come vera e propria raccolta di “equity” – sia in forma di azioni di SpA che di quote di Srl – dunque di capitale di rischio per le aziende. In questo caso il finanziatore diventa effettivamente socio dell’iniziativa imprenditoriale che finanzia attraverso la piattaforma. Non è richiesto l’intervento di un Notaio, l’acquisto di quote o azioni avviene attraverso l’accredito del bonifico su un c/c bancario, vincolato per tutta la durata della procedura.

L’Italia è stato il primo paese in Europa a dotarsi di una disciplina organica per l’equity crowdfunding: il Decreto Legge 179 del 2012 (“decreto crescita-bis”) definisce l’ambito di applicazione del crowdfunding concedendo alle sole start up innovative e agli incubatori di start up innovative la possibilità di accesso a questo strumento di finanziamento per soddisfare il proprio bisogno finanziario.

Il D.L. 179/2012 intende favorire la crescita, la creazione di occupazione, in particolare quella giovanile, l’attrazione di talenti e capitali dall’estero, a rendere più dinamico il tessuto produttivo e tutta la società italiana mediante la creazione di un “ecosistema” favorevole alle start-up innovative. In particolare con il decreto si è inteso creare, per la prima volta nel panorama legislativo italiano, un quadro di riferimento nazionale coerente per le start-up.

Non vi sono vincoli soggettivi per le aziende che intendono ricorrere a questo strumento di finanziamento, ma esistono solo vincoli di importo che ne definiscono il limite massimo complessivo ed individuale.

Il “Decreto Crescita bis», ha delegato alla Consob il compito di disciplinare alcuni specifici aspetti del fenomeno, con l’obiettivo di creare un “ambiente” affidabile in grado, cioè, di creare fiducia negli investitori. La Consob ha adottato il nuovo regolamento il 26 giugno 2013 e con la delibera n. 18592 pubblicata a luglio 2013 ha emanato il “Regolamento sulla raccolta di capitali di rischio da parte di start-up innovative tramite portali on-line”. Il regolamento, pubblicato sul sito www.consob.it, disciplina sia l’iscrizione degli intermediari, cioè dei portali, nell’apposito Registro tenuto dalla Consob sia le offerte lanciate attraverso questi portali.

Il Registro contiene:

  • una sezione ordinaria in cui sono iscritti i gestori di portali che sono autorizzati dalla Consob in seguito alla positiva verifica della sussistenza dei requisiti richiesti dal Tuf e dal Regolamento adottato dalla Consob con delibera 26 giugno 2013 n. 18592;

  • una sezione speciale in cui sono annotate le banche e le imprese di investimento autorizzate alla prestazione dei relativi servizi di investimento che hanno comunicato alla Consob, prima dell’avvio dell’operatività, lo svolgimento dell’attività di gestione di un portale.

Il Regolamento prevede l’ esenzione dall’applicazione della disciplina MiFID, (Markets in Financial Instruments Directive, direttiva 2004/39/CE del Parlamento Europeo) per gli investimenti che siano complessivamente al di sotto di una determinata soglia pari a: 500 euro per singolo ordine e 1.000 euro per ordini complessivi annuali per gli investimenti delle persone fisiche, mentre per gli investimenti delle persone giuridiche il limite è 5.000 euro per singolo ordine e 10.000 euro per ordini complessivi annuali,. Per poter applicare l’esenzione, è necessario che gli investitori dichiarino di non avere superato le soglie annuali, incluso eventuali altri portali/investimenti effettuati.

In merito alla disciplina delle offerte, non è richiesta la pubblicazione di un c.d. “Prospetto” come per le normali offerte azionarie, ma solo una più semplice scheda informativa (non soggetta alla «greenlight» Consob) che deve essere redatta secondo il modello Consob e pubblicata sul portale. L’ammontare totale dell’offerta non può superare € 5 milioni e deve avere ad oggetto quote o azioni (sono escluse le obbligazioni). Le offerte possono essere «all or nothing» oppure scindibili, per cui vanno a buon fine indipendentemente dalle somme raccolte. Almeno il 5% deve essere sottoscritto da investitori professionali o fondazioni bancarie o incubatori.

La normativa prevede anche clausole specifiche di protezione degli investitori retail a cui è concesso il diritto di recesso degli ordini al verificarsi di determinate condizioni.

6 febbraio 2016

Maurizio Corvino