La verifica dei limiti per la tenuta della contabilità

i limiti previsti per i diversi regimi contabili di imprese e professionisti: ordinaria o semplificata? Mensile o trimestrale?

dubbioso_immaginePremessa

Come di consueto prima di procedere con le registrazioni contabili del nuovo anno  occorre verificare l’ammontare dei ricavi/compensi o il volume d’affari IVA per valutare se possibile applicare, rispettivamente, il regime di contabilità semplificata ovvero per determinare la liquidazione dell’iva trimestralmente o mensilmente.

Cosa prevede la normativa in materia

Le persone fisiche che esercitano imprese commerciali e le società di persone, qualora i ricavi conseguiti in un anno intero non abbiano superato l’ammontare di:

a) euro 400.000,00, per le imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi;

b) euro 700.000,00, per le imprese aventi per oggetto altre attività;

sono esonerate per l’anno successivo dalla tenuta della contabilità ordinaria.

Per i contribuenti che esercitano contemporaneamente prestazioni di servizi e altre attività si fa riferimento all’ammontare dei ricavi relativi alla attività prevalente ( in mancanza della distinta annotazione dei ricavi, si considerano prevalenti le attività diverse dalle prestazioni di servizi).

Nota: in materia di tenuta della contabilità , come disposto dall’ art. 13, comma 1, D.P.R. 600/1973, si possono avere le seguenti casistiche:

a) contabilità ordinaria per obbligo: si applica in via generale alle spa, srl, sapa, cooperative e mutue assicuratrici,enti pubblici e privati diversi dalle società, che hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali,associazioni non riconosciute, i consorzi e le altre organizzazioni non appartenenti ad altri soggetti passivi, che hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali;

b) contabilità ordinaria per obbligo a seguito del superamento del limite dei ricavi previsto dalla norma: si applica alle società in nome collettivo, le società in accomandita semplice e i soggetti ad esse equiparate – art. 5 del TUIR,le persone fisiche che esercitano imprese commerciali – art. 55 del TUIR,gli enti pubblici e privati diversi dalle società, che, esercitano un’attività commerciale in via non prevalente.

Come si determinano i ricavi ai fini del calcolo del limite

Al fine di verificare quale regime contabile adottare per il 2016, è necessario verificare se l’ammontare dei ricavi conseguito nel 2015 superi i predetti limiti, con le seguenti modalità operative: i ricavi vanno individuati in base al principio di competenza e in caso in caso di inizio attività, è necessario ragguagliare ad anno i ricavi presunti.

Vanno considerati i corrispettivi delle cessioni di beni/servizi alla cui produzione/scambio è diretta l’attività dell’impresa; i corrispettivi delle cessioni di materie prime e sussidiarie, di semilavorati e di altri beni mobili (sono esclusi quelli strumentali, acquistati o prodotti per essere impiegati nella produzione); l’assegnazione dei predetti beni ai soci/autoconsumo del titolare; la destinazione dei predetti beni a finalità estranee all’esercizio dell’impresa;i contributi in c/esercizio a norma di legge (si applicano gli art. 57 e 85 del TUIR).

I contribuenti che non superano i predetti limiti possono adottare la contabilità semplificata quale “regime naturale” fatta salva la possibilità di optare per il regime ordinario mediante comportamento concludente e con comunicazione dell’opzione o della revoca nella prima dichiarazione annuale Iva da presentare relativamente all’anno in cui la scelta è stata operata (barrare casella nel quadro VO).

Nel caso di contabilità unica per tutte le attività esercitate si considerano prevalenti le attività diverse dai servizi (si applica il limite di euro 700.000,00); in presenza di contabilità con separata annotazione dei ricavi per ciascuna attività si deve fare riferimento all’ammontare dei ricavi relativo all’effettiva attività prevalente ( se è prevalente l’attività di prestazione servizi il limite da applicare è di euro 400.000 ovvero ,in caso contrario, il limite di euro 700.000).

Per annotazione separata è sufficiente che siano tenuti distinti i mastrini riferiti ai ricavi delle attività “di servizi” rispetto a quelli delle attività “non di servizi” ovvero l’ adozione di registri sezionali su vendite e/o corrispettivi (obbligo del registro riepilogativo) ovvero la contabilità separata ex art. 36 D.P.R. 633/72 (per obbligo o per opzione).

IL REGIME CONTABILE PER I PROFESSIONISTI

I professionisti e gli artisti applicano in via naturale, a prescindere quindi dal volume di compensi conseguito nell’anno precedente, la contabilità semplificata (il regime di contabilità ordinaria è applicabile solo su opzione, indipendentemente dall’ammontare dei compensi conseguiti, solo a seguito di opzione di durata annuale, esercitata mediante il comportamento concludente e poi con comunicazione nel quadro Vo della dichiarazione Iva.

esempio: un professionista con compensi di euro 500.000 non è soggetto ad alcun obbligo di tenuta della contabilità ordinaria; può adottare il regime di contabilità semplificata (regime naturale) oppure adottare per opzione il regime di contabilità ordinaria.

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ESEMPIO PRATICO IN CASO DI ESERCIZIO DI DUE ATTIVITA’

Si ipotizza un soggetto che esercita due attività appartenenti una al settore delle prestazioni di servizi e una ad attività commerciale con i seguenti dati relativi all’anno 2015 e con annotazione separata dei ricavi.

a) Prestazioni di servizi euro 300.000 + Commercio al minuto euro 80.000 Ricavi complessivi euro 380.000.

L’attività prevalente è quella della prestazioni di servizi ( euro 300.000) che prevede il limite di euro 400.000 ; inoltre la somma dei ricavi delle due attività non supera il limite massimo di euro 700.000 ; nel caso di specie è possibile rimanere nel regime contabile semplificato.

Nota: al fine di verificare la contabilità per il 2016 è necessario:

a) identificare l’attività prevalente;

b) verificare il limite di ricavi riferito all’attività prevalente;

c) verificare che il limite complessivo dei ricavi derivanti dalle 2 attività esercitate risulti non superiore a euro 700.000.

Nel caso dell’esempio il contribuente può adottare il regime semplificato tuttavia , nella pratica quotidiana, risulta utile verificare se il soggetto non abbia optato negli anni precedenti per la determinazione dell’Irap con il metodo da bilancio (tale scelta è irrevocabile per un triennio – al termine del quale si intende tacitamente rinnovata) e comporta l’obbligo di mantenere, per il periodo di validità della stessa, la contabilità ordinaria.

IL PASSAGGIO AL REGIME ORDINARIO

In caso di passaggio al regime ordinario l’impresa deve redigere apposita situazione patrimoniale (attività e passività) esistenti all’inizio del periodo d’imposta (D.P.R. n. 126/2003) e riportarla sul libro degli inventari o su apposito prospetto da redigere entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta precedente.

Nota: si ricorda che il contribuente in semplificata non è tenuto alla redazione del libro giornale, del libro inventari e delle scritture ausiliarie come per esempio quelle di magazzino; deve invece compilare i registri Iva acquisti e vendite con tutte le operazioni anche non rilevanti ai fini dell’Iva, il registro dei corrispettivi e dei beni ammortizzabili, il registro degli incassi e dei pagamenti.

Il regime ordinario prevede la redazione del libro giornale, del libro inventari e delle scritture ausiliarie, come per esempio quelle di magazzino.

La periodicità delle liquidazioni Iva

Per determinare se la liquidazione debba essere mensile o trimestrale occorre fare riferimento ai medesimi limiti previsti per l’adozione della contabilità semplificata ovvero:

a) 400.000 euro per chi svolge prestazioni di servizi;

b) 700.000 euro per chi svolge altre attività.

Il parametro da prendere in considerazione , a differenza del limite valido per il regime contabile, è il volume d’affari ai fini Iva conseguito nel periodo di imposta precedente.

Il volume d’affari ai fini Iva è costituito dall’ammontare complessivo delle cessioni di beni e prestazioni di servizi poste in essere nell’anno solare, ad esclusione delle cessioni di beni ammortizzabili e dei passaggi interni (le operazioni extraterritoriali (art. 21 c. 6-bis lett. a – b) dall’1 gennaio 2013 pur non essendo soggette ad IVA devono essere fatturate e registrate nel registro IVA vendite e concorrono alla determinazione del volume di affari IVA).

Le operazioni extraterritoriali sono le seguenti:

1) cessioni di beni e prestazioni di servizi, (diverse da quelle di natura finanziaria, bancaria, creditizia e assicurativa), rese nei confronti di soggetto passivo CEE: le cessioni di beni art. 7-bis; le prestazioni di servizi non soggette IVA artt. 7-ter, 7- quater e 7-quinquies;

2) le cessioni di beni e prestazioni di servizi rese nei confronti di soggetti stabiliti fuori dalla Unione Europea.

Nota: le imprese e i professionisti che nell’anno di imposta precedente abbiano realizzato un volume di affari non superiore a 400.000 euro nel caso di prestazioni di servizi e di euro 700.000 nel caso di altre attività possono optare per la liquidazione dell’Iva con cadenza trimestrale anziché mensile.

In caso di esercizio di prestazioni di servizi unitamente a altre attività occorre fare riferimento al maggior limite di euro 700.000.

Nel caso quindi in cui il contribuente fosse stato trimestrale nel 2015, ma avesse in tale periodo superato uno dei limiti suddetti, la sua periodicità di versamento dell’iva diverrebbe mensile con primo versamento di imposta in data 16 febbraio 2016.

Il parametro per la verifica dell’effettuazione delle liquidazioni e dei versamenti Iva con scadenza trimestrale è il volume di affari, ben diverso da quello previsto per la tenuta della contabilità semplificata costituito dall’ammontare dei ricavi.

In pratica è possibile identificare le seguenti casistiche:

a) Contabilità unificata per tutte le attività esercitate : in caso di tenuta della contabilità unificata per tutte le attività esercitate se i corrispettivi delle diverse attività non sono distintamente annotati, va fatto riferimento al limite di euro 700.000, mentre se i corrispettivi delle diverse attività sono annotati distintamente ai fini delle liquidazioni trimestrali devono sussistere congiuntamente i seguenti requisiti: il volume d’affari delle attività di prestazioni di servizi non superi euro 400.000 e il volume d’affari di tutte le attività complessivamente considerate non superi il limite di euro 700.000;

b) Contabilità separata per obbligo: in caso di tenuta della contabilità separata per obbligo ex art. 36, c. 2, D.P.R. n. 633/72 se le attività sono costituite esclusivamente da prestazioni di servizi o esclusivamente da altre attività, i predetti limiti vanno applicati autonomamente (il contribuente potrebbe effettuare liquidazioni mensili per un’attività e trimestrali per l’altra mentre , al contrario, se una o più delle attività comprendono sia prestazioni di servizi che altre attività, si applicano le regole previste nel caso di contabilità unificata, differenziate a seconda che per esse siano o meno annotati distintamente i corrispettivi;

c) Contabilità separata per opzione: in caso di tenuta della contabilità separata per opzione ex art. 36, c. 3, D.P.R. n. 633/72 è richiesto che il volume d’affari delle attività di prestazioni di servizi non superi euro 400.000 e quello di tutte le attività complessivamente considerate non superi il limite di euro 700.000.

8 febbraio 2016

Celeste Vivenzi