Il regime dei minimi per chi ha aderito nel 2015: e ora?

i contribuenti che hanno scelto il regime dei minimi nel 2015, avendo iniziato una nuova attività potranno avvalersene fino al completamento del quinquennio o fino al raggiungimento del trentacinquesimo anno di età

minimi-immagineI contribuenti che hanno scelto il regime dei minimi nel 2015, avendo iniziato una nuova attività, beneficiando della previsione del c.d. decreto Milleproroghe, potranno avvalersene fino al completamento del quinquennio o fino al raggiungimento del trentacinquesimo anno di età. Il chiarimento è stato fornito dall’Agenzia delle entrate in occasione del Telefisco 2016.

Il problema, oramai risolto dopo l’intervento delle Entrate, trae origine dall’approvazione della legge di Stabilità del 2015 (legge n. 190/2014) che ha previsto l’abrogazione, con decorrenza dall’anno successivo, del regime dei minimi. Contestualmente, sia pure con la previsione di condizioni meno vantaggiose, è entrato in vigore, sempre dall’inizio dell’anno 2015, il nuovo regime forfetario.

In base alle nuove disposizioni originariamente in vigore avrebbe potuto applicare il nuovo regime forfetario un numero di contribuenti notevolmente inferiore rispetto a coloro che, in passato, hanno potuto beneficiare del regime dei minimi.

Le nuove disposizioni erano più penalizzanti. In particolare, il legislatore, nelle disposizioni in vigore solo per l’anno 2015, ha ridotto in misura sensibile i limiti che consentivano l’accesso al nuovo regime. Ad esempio gli esercenti arti e professioni hanno potuto applicare (inizialmente) il nuovo regime forfetario solo se l’ammontare dei compensi percepiti nell’anno precedente (il 2014) non aveva superato la soglia massima di 15.000 euro. Inoltre la soglia di ricavi per accedere al nuovo regime forfetario è stata diversificata a seconda dell’attività esercitata (avendo riguardo ai codici attività in base alla codifica Ateco 2007).

Un’ulteriore disposizione, che ha reso meno favorevole rispetto al passato il predetto regime forfettario, ha riguardato (inizialmente) l’imposta sostitutiva. La nuova misura inizialmente applicabile era pari al 5% anziché al 15%.

Il legislatore è nuovamente intervenuto con una disposizione transitoria rinviando le modifiche al nuovo regime forfetario all’anno successivo (il 2016). Per tale ragione l’articolo 10 della legge n. 11 del 2015 di conversione del D.L. n. 192 del 31 dicembre 2014 ha previsto la possibilità, per coloro che avessero iniziato l’attività nel periodo di imposta 2015, di applicare ancora una volta il regime dei minimi. In pratica la “cancellazione” definitiva del regime dei minimi è stata rinviata di un anno ferma restando, però, la possibilità di permanere all’interno del predetto regime fino ad esaurimento degli effetti (fino al completamento del quinquennio o fino al raggiungimento del trentacinquesimo anno di età).

E’ sorto così il dubbio se, anche coloro che si sono avvalsi della predetta proroga, avendo iniziato l’attività nel periodo di imposta 2015, potessero o meno continuare ad applicare il “vecchio” regime dei minimi fino ad esaurimento degli effetti. In base ad un’interpretazione rigorosa questi soggetti avrebbero dovuto uscire dal regime con decorrenza dal 1 gennaio 2016 per entrare nel nuovo regime forfetario. Ove questa lettura delle disposizioni fosse stata confermata la permanenza nel regime dei minimi avrebbe avuto, sia pure eccezionalmente, una durata limitata ad un solo anno.

L’Agenzia delle entrate, invece, ha fornito una soluzione diversa. L’Amministrazione finanziaria ha osservato come l’art. 1, comma 88 della legge di stabilità del 2015 non abbia subito alcuna modifica. Conseguentemente anche questi contribuenti potranno continuare ad applicare il vecchio regime scelto nel 2015 in concomitanza con l’avvio dell’attività per una durata di cinque anni o anche oltre, ma fino al raggiungimento dei trentacinque anni di età.

Ora, però, dal 1 gennaio 2016 chi inizia un’attività può scegliere solo il regime forfetario o, viceversa, determinare il reddito e l’Iva con i criteri ordinari. Non è più possibile scegliere il regime dei minimi ora abrogato definitivamente. I due regimi, il nuovo forfait, e quello dei minimi, cammineranno insieme in parallelo fin quando gli effetti pregressi, per coloro che hanno scelto il vecchio regime negli anni passati, non si esauriranno progressivamente.

24 febbraio 2016

Nicola Forte