Personale degli Enti Locali: cosa cambia dopo la Legge di Stabilità 2016

Le Regioni e gli Enti Locali devono provvedere alla ricognizione delle proprie dotazioni organiche dirigenziali, nonché al riordino delle competenze degli uffici dirigenziali, eliminando eventuali duplicazioni. A cura di Marco Rossi.

La Legge di Stabilità 2016, L. 28.12.2015, n. 208, riporta come di consueto numerose novità per le amministrazioni locali, tra cui spiccano quelle relative al personale, che da diverso tempo costituisce un elemento a cui il legislatore dedica particolare attenzione, nella prospettiva di razionalizzare le spese delle pubbliche amministrazioni.

In proposito, si prevede anzitutto che le Regioni e gli Enti Locali provvedano alla ricognizione delle proprie dotazioni organiche dirigenziali secondo i rispettivi ordinamenti, nonché al riordino delle competenze degli uffici dirigenziali, eliminando eventuali duplicazioni.

Tra l’altro, per garantire la migliore flessibilità delle figure dirigenziali è disposto il superamento dei precedenti vincoli di esclusività caratterizzanti i dirigenti dell’avvocatura civica e della polizia municipale ma anche degli obblighi di rotazione delle figure (per effetto della disciplina «anticorruzione»), qualora la dimensione dell’ente risulti incompatibile.

E’ anche modificato (in senso più restrittivo rispetto al regime previgente) il vincolo del turn over assunzionale, stabilendo che, nel triennio 2016, 2017 e 2018 gli enti possano effettuare assunzioni di personale a tempo indeterminato di qualifica non dirigenziale per una spesa pari al 25% di quella relativa al medesimo personale cessato nel corso dell’esercizio precedente.

Tale regola, peraltro, non vale per i comuni istituiti a partire dal 2011 a seguito di fusione e per le unioni di comuni, dal momento che tali enti possono procedere ad assunzioni a tempo indeterminato nel limite del 100% della spesa relativa al personale di ruolo cessato dal servizio nell’anno precedente.

E’ anche introdotta anche una modifica alla disciplina della precedente Legge di Stabilità (L. 190/2014) finalizzata a garantire, non senza molte complicazioni, la ricollocazione del personale delle amministrazioni provinciali dichiarato eccedentario per effetto del riassetto delle funzioni.

Per delimitare l’applicazione di tale disciplina speciale, che ha vincolato non poco nel corso del 2015 gli spazi assunzionali degli enti locali (anche per effetto delle molteplici criticità interpretative), è ora stabilito che l’ordinario turn over sarà ripristinato nel momento in cui, nel corrispondente ambito regionale, è stato ricollocato il personale interessato alla relativa mobilità.

E’ anche da segnalare, sempre sul fronte del personale, la reintroduzione di alcuni vincoli e limiti in materia riguardanti le risorse annualmente destinate al trattamento accessorio, alleggeriti per l’esercizio scorso. Nel 2016, infatti, tali risorse non possono superare il corrispondente importo 2015 e devono essere automaticamente ridotte, in misura proporzionale, in funzione della riduzione del personale.

Rilevante, è anche la disposizione che pone gli oneri per i rinnovi contrattuali per il triennio 2016/2018, posti a carico dei bilanci delle diverse amministrazioni, facendo rinvio però ad un successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (da emanare entro 30 giorni) per la definizione dei criteri attuativi.

Infine, va sottolineato il raccordo operato in via interpretativa tra le disposizioni restrittive in materie di spese di personale ed il nuovo quadro dei vincoli di finanza pubblica. Si stabilisce ora, infatti, che le norme in materia di patto di stabilità devono intendersi riferite alle nuove regole in materia di «pareggio» di bilancio e che, per gli enti con popolazione inferiore a 1.000 abitanti, troveranno ancora applicazione i criteri di cui all’art. 1, c. 562, della L. 296/2006.

 

7 gennaio 2016

Marco Rossi