è nulla la notifica della cartella se dalla relata emerge che il messo notificatore ha ricercato il contribuente soltanto presso l’indirizzo indicato nell’atto e non nell’intero Comune;
il messo notificatore deve effettuare le dovute ricerche e darne atto nella relata; non è non è sufficiente indicare sconosciuto “sui citofoni” o sconosciuto “in loco”
Se il tentativo di consegnare la cartella di pagamento non è andato a buon fine, la notifica può dirsi perfezionata ai sensi dell’art. 60 del D.P.R. n. 600/73 (irreperibilità assoluta) solamente se dalla relata emerge chiaramente che il messo ha ricercato il contribuente, non soltanto presso l’indirizzo indicato nell’atto, ma nell’intero Comune1.
Non è sufficiente la mera attestazione nella relata “sconosciuto sui citofoni” e “sconosciuto in loco”. L’annotazione “sconosciuto in loco” non è idonea a dare atto del compimento delle doverose ricerche del destinatario del plico da parte dell’agente notificatore. La detta annotazione, in altri termini, è assolutamente generica, quindi non atta a soddisfare i requisiti richiesti dall’art. 148 del codice di rito civile.
Con riferimento alla previa acquisizione di notizie e/o al previo espletamento delle ricerche, nessuna norma prescrive2 quali attività devono esattamente essere compiute, né con quali espressioni verbali e in quale contesto documentale deve essere espresso il risultato di tali ricerche, purché emerga chiaramente che le ricerche sono state effettuate, che sono attribuibili al messo notificatore e riferibili alla notifica in esame3. Dalla mera attestazione “sconosciuto sui citofoni” e “sconosciuto in loco” non emerge di certo se il messo notificatore abbia effettuato le dovute ricerche e se queste siano state sufficienti per pervenire alla conclusione della irreperibilità del destinatario.
Compete al giudice di merito interpretare la relata di notifica e di valutare la sufficienza delle ricerche da parte del messo; tuttavia non si può tacere che tale attività d’interpretazione e di valutazione presuppone che delle ricerche ci sia traccia agli atti del giudizio, giacché, diversamente, non risulterebbe soddisfatto il requisito di legittimità della notifica ai sensi dell’articolo 60 del D.P.R. n. 600/73, “ossia che emerga chiaramente che le ricerche sono state effettuate, che sono attribuibili al messo notificatore e riferibili alla notifica in esame”. Va anche aggiunto che dalla lettera della norma emerge che le ricerche devono avere a oggetto la presenza del destinatario non solo presso l’indirizzo ove è stata richiesta la notifica, ma nell’intero territorio comunale (Corte di Cassazione sesta sezione civile ordinanza n. 24082 del 25 novembre 2015).
Nella realtà operativa poiché il ricorso alle forme di notificazione di cui all’art. 140 presuppone che il luogo di residenza, dimora o domicilio del destinatario dell’atto sia stato esattamente individuato e che la copia da notificare non possa essere consegnata per mere difficoltà di ordine materiale tutte le volte che emergano elementi idonei ad ingenerare il sospetto del trasferimento del destinatario in altro luogo sconosciuto (con conseguente necessità di applicare il procedimento ex art. 60 del D.P.R. n. 600 del 1973) l’agente notificatore è tenuto a svolgere le necessarie ricerche per accertare l’eventuale avvenuto trasferimento, dandone atto nella relata4. In tema di notificazione degli atti in materia tributaria, qualora risulti che il contribuente si sia trasferito in località sconosciuta, il messo notificatore, prima di procedere alla notifica ai sensi dell’art. 60, c. 1, lett. e, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, deve effettuare ricerche nel comune dove è situato il domicilio fiscale del contribuente, per verificare che il suddetto trasferimento non si sia risolto in un mero mutamento di indirizzo nell’ambito dello stesso comune (Cass. civ. Sez. V, 22-01-2013, n. 1440; Cass. civ. Sez. V, 03-07-2013, n. 16696).
La notificazione degli avvisi e degli atti tributari impositivi va effettuata mediante il rito previsto per l’irreperibilità relativa o temporanea quando siano conosciuti la residenza e l’indirizzo del destinatario, ma non si sia potuto eseguire la consegna perchè questi (o ogni altro possibile consegnatario) non è stato rinvenuto in detto indirizzo, per essere ivi temporaneamente irreperibile, mentre va effettuata mediante il rito previsto per gli irreperibili assoluti quando il messo notificatore non reperisca il contribuente perchè risulta trasferito in luogo sconosciuto, accertamento questo, cui il messo deve pervenire dopo aver effettuato ricerche nel Comune dov’è situato il domicilio fiscale del contribuente, per verificare che il suddetto trasferimento non si sia risolto in un mero mutamento di indirizzo nell’ambito dello stesso Comune (Cass. civ. Sez. VI, Ordinanza, 23-11-2014, n. 24260). Ogniqualvolta il messo notificatore non abbia reperito il contribuente, perché trasferito in luogo sconosciuto, e abbia verificato che il suddetto trasferimento non si sia risolto in un mero mutamento di indirizzo nell’ambito dello stesso comune, l’impossibilità di notificare l’atto impositivo al destinatario presso la sede sociale nota ma non reperita legittima la notifica dello stesso nelle forme di cui all’articolo 60, lettera e, D.P.R. n. 600/1973 (Cass. civ. Sez. V, 11-12-2013, n. 27677).
26 gennaio 2016
Ignazio Buscema
1 Nel caso di irreperibilità assoluta, per la notifica di un atto tributario non sono richieste (a pena di nullità della notifica9 le stesse formalità previste dall’art. 140 c.p.c., né è necessario il compimento di ulteriori ricerche anagrafiche. Quando nel comune (di domicilio fiscale) in cui deve eseguirsi la notifica non vi è abitazione, ufficio o azienda del contribuente, il messo, infatti, dovrà seguire il procedimento ex art. 60, c. 1, lett. e, del D.P.R. n. 600/1973, mediante affissione dell’avviso del deposito prescritto dal citato art. 140 nell’albo comunale, senza necessità di spedizione della raccomandata e senza che l’ufficio sia tenuto a espletare ricerche ulteriori, in particolare anagrafiche, essendo un tale obbligo configurabile soltanto nel caso di intervenuto spostamento di residenza nell’ambito dello stesso comune (Cass., sentenza n. 7120 del 9 maggio 2003).
2 La notificazione dell’avviso di accertamento tributario deve essere effettuata applicando la disciplina di cui all’art. 60, lett. e, D.P.R. n. 600 del 1973, sostitutivo per il procedimento tributario dell’art. 143 c.p.c.: quando il messo notificatore non reperisca, appunto, il contribuente che, dalle notizie acquisite all’alto della notifica, risulti trasferito in luogo sconosciuto. Nessuna norma indica, con esattezza, le attività che debbano essere compiute a tal fine, né con quali espressioni verbali e in quale contesto documentale deve essere espresso il risultato di tali ricerche; conseguentemente deve affermarsi che la notificazione è valida quando, malgrado le ricerche del messo notificatore (ritenute sufficienti, in base ad un giudizio di fatto insindacabile in sede di legittimità) sia impossibile reperire l’abitazione, l’ufficio o l’azienda del contribuente nel comune ove il medesimo ha il domicilio fiscale (Cass. civ. Sez. V, 14-12-2012, n. 23062).
3 In tema di notificazione degli avvisi e degli atti tributari impositivi, prevista dall’art. 60 del d.P.R. n. 600 del 1973, la notificazione deve essere effettuata secondo il rito previsto dall’art. 140 cod. proc. civ. solo quando siano conosciuti la residenza e l’indirizzo del destinatario, ma non si sia potuto eseguire la consegna perché questi (o ogni altro possibile consegnatario) non è stato rinvenuto in detto indirizzo, mentre deve essere effettuata applicando la disciplina di cui all’art. 60 lett. e d.P.R. n. 600 del 1973 quando il messo notificatore non reperisca il contribuente che dalle notizie acquisite all’atto della notifica, risulti trasferito in luogo sconosciuto. Con riferimento alla previa acquisizione di notizie e/o al previo espletamento delle ricerche, va evidenziato che nessuna norma prescrive quali attività devono esattamente essere a tal fine compiute né con quali espressioni verbali ed in quale contesto documentale deve essere espresso il risultato di tali ricerche purché emerga chiaramente che le ricerche sono state effettuate, che sono attribuibili al messo notificatore e riferibili alla notifica in esame (Cass. civ. Sez. V, Sent., 28-09-2007, n. 20425).
4 Nel caso in esame manca nella relata la attestazione del minimum indispensabile, perchè potesse scattare la modalità notificatoria ex art. 140 (dando conseguentemente luogo ai prescritti adempimenti), perchè l’ufficiale notificante (nella specie messo comunale) non ha dichiarato di essersi recato alla Via Santa Cristina n. 153 e di non avervi trovato nè il contribuente, nè altresì persona di famiglia, addetta alla casa, all’ufficio, o alla azienda, ne’ un portiere dello stabile (giusta la sequenza enunciata nell’art. 139, cui l’art. 140 si richiama), ma afferma puramente e semplicemente di avere proceduto alle modalità notificatorie da irreperibilità (e non importa a questo punto accertare se tali modalità siano state rispettate e se, in particolare in tema di atti tributari, fosse consentito discostarsi dalla fattispecie legale) senza avere previamente accertato i presupposti della irreperibilità. In una situazione di inadempienza siffatta al minimo comun denominatore della irreperibilità, quale emerge dal combinato disposto degli artt. 139 e 140 (potendo tale norma venire in considerazione solo quando all’indirizzo indicato non sia stato possibile consegnare l’atto al destinatario abilitato), resta escluso che gli adempimenti conseguenziali ad una irreperibilità non constatata ed attestata nella relata possano salvare una notificazione carente nel suo presupposto essenziale per legittimarla, quello appunto dell‘irreperibilita (CTC 26-06-1989 n. 4507 sez. 13).