Cambiano le regole del ravvedimento operoso e dal prossimo 1 gennaio 2016 costerà di meno regolarizzare eventuali violazioni commesse. La riduzione del costo è dovuto ad una duplice ragione riguardante sia il computo degli interessi legali che le sanzioni eventualmente irrogabili.
Il ravvedimento operoso è disciplinato dall’art. 13 del D.Lgs. 472/1997. La disposizione prevede che se il contribuente adempie spontaneamente all’omissione, la violazione può essere regolarizzata con il pagamento di una sanzione ridotta. In buona sostanza, a seguito di tale procedura il contribuente non potrà più essere destinatario dell’irrogazione di una sanzione in misura “piena”, qualora oltre all’imposta eventualmente dovuta abbia versato spontaneamente le sanzioni ridotte ed i relativi interessi.
In particolare, il successivo comma 2 prevede che “Il pagamento della sanzione ridotta deve essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione del pagamento del tributo o della differenza, quando dovuti, nonché al pagamento degli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno”.
In passato sono sorti dubbi sul significato attribui