L’art. 5 del D.Lgs. n. 147 del 14 settembre 2015, attuativo della delega fiscale (legge 11 marzo 2014, n. 23), ha previsto che gli Uffici tributari non potranno più applicare le norme di cui all’art. 110, comma 7, del T.U. n. 917/86, alle operazioni intercorse tra imprese domestiche, nonostante le pretese del Fisco siano state spesso sostenute dalla Suprema Corte, che ha ritenuto applicabili le norme contenute nell’art. 110, comma 7, del T.U. n.917/86, anche nei casi di rapporti fra società interne, facenti parte dello stesso gruppo.
Attraverso detta norma1, l’Amministrazione finanziaria può contestare alla società italiana, la violazione della normativa sul transfer pricing (una volta accertata la sussistenza della posizione di controllo), che è quella tecnica con la quale si tenta di trasferire gli utili da un paese ad alta pressione fiscale ad un altro più interessante fiscalmente, attraverso lo scambio di beni e servizi, svincolati dalle normali pratiche commerciali, alterando il valore normale delle cessioni dei beni o delle prestazioni di servizi effettuate o ricevute.
Il transfer pricing domestico
Il transfer pricing domestico, che come abbiamo anticipato non trovava nessun appoggio normativo diretto ma solo indiretto, è stato esaminato dall’Amministrazione finanziaria, con la circolare n. 53/99, la quale ha precisato che lo str