il decreto di delega fiscale ha previsto che il Fisco non potrà più applicare le norme sul transfer price alle operazioni intercorse tra imprese nazionali collegate in gruppi societari
L’art. 5 del D.Lgs. n. 147 del 14 settembre 2015, attuativo della delega fiscale (legge 11 marzo 2014, n. 23), ha previsto che gli Uffici tributari non potranno più applicare le norme di cui all’art. 110, comma 7, del T.U. n. 917/86, alle operazioni intercorse tra imprese domestiche, nonostante le pretese del Fisco siano state spesso sostenute dalla Suprema Corte, che ha ritenuto applicabili le norme contenute nell’art. 110, comma 7, del T.U. n.917/86, anche nei casi di rapporti fra società interne, facenti parte dello stesso gruppo.
Attraverso detta norma1, l’Amministrazione finanziaria può contestare alla società italiana, la violazione della normativa sul transfer pricing (una volta accertata la sussistenza della posizione di controllo), che è quella tecnica con la quale si tenta di trasferire gli utili da un paese ad alta pressione fiscale ad un altro più interessante fiscalmente, attraverso lo scambio di beni e servizi, svincolati dalle normali pratiche commerciali, alterando il valore normale delle cessioni dei beni o delle prestazioni di servizi effettuate o ricevute.
Il transfer pricing domestico
Il transfer pricing domestico, che come abbiamo anticipato non trovava nessun appoggio normativo diretto ma solo indiretto, è stato esaminato dall’Amministrazione finanziaria, con la circolare n. 53/99, la quale ha precisato che lo strumento può essere utilizzato da società controllanti o collegate, con sede nei territori del Centro-Nord, che cedono merci o beni immateriali alle controllate o consociate aventi sede nel Mezzogiorno ad un prezzo inferiore al valore normale, così come definito dall’art. 9 del T.U. n. 917/86. Tale manovra consente di realizzare una contrazione dell’utile per l’impresa settentrionale, con reddito assoggettato alle aliquote ordinarie, e di “gonfiare” l’utile dell’impresa meridionale se questa gode delle agevolazioni fiscali stabilite dall’art. 26 del D.P.R. n. 601/73.
Il pensiero della Corte di Cassazione
Con la sentenza n. 12844/2015 la Corte di Cassazione ha ritenuto che per la valutazione a fini fiscali delle manovre sui prezzi di trasferimento interni, va applicato il principio, avente valore generale, stabilito dall’art.9 del T.U. n. n.917 del 1986, che impone, quale criterio valutativo, il riferimento al normale valore di mercato per corrispettivi e altri proventi, presi in considerazione dal contribuente.
Ricordiamo che, antecedentemente, con la sentenza n. 8849/ 2014 i giudici del Palazzaccio hanno legittimato il transfer pricing interno, richiamando un proprio precedente (sent. n. 17955/2013), affermando che nella valutazione delle manovre sul trasferimento dei prezzi tra società facenti parte di uno stesso gruppo ed aventi tutte sedi domestiche, “va applicato il principio, avente valore generale, e dunque non circoscritto ai soli rapporti internazionali di controllo, stabilito dal D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art.9, che non ha mera portata contabile e che impone il riferimento al normale valore di mercato per corrispettivi e altri proventi presi in considerazione dal contribuente”.
Per la Corte si tratta di una clausola antielusiva, esplicazione del generale divieto di abuso del diritto2 in materia tributaria, essendo precluso al contribuente conseguire vantaggi fiscali mediante l’uso distorto, pur se non contrastante con alcuna specifica disposizione di legge, di strumenti giuridici idonei ad ottenere vantaggi in difetto di ragioni diverse dalla mera aspettativa di quei benefici.
Conclusioni
L’orientamento che confermava la sussistenza del c.d. “transfer price interno”, pur in assenza di una norma specifica ed in presenza di una norma ad hoc per il cd. transfer pricing estero, è stato, di fatto cancellato dal recente intervento legislativo (art. 5, comma 2, del cd. D.Lgs. internazionalizzazione), che restringe il perimetro dell’art. 110, comma 7, del T.U. n. 917/86 alle sole operazioni estere.
Trattandosi di norma di interpretazione autentica, il nuovo dettato normativo avrà ricadute per i contenziosi in atto, e non ancora definiti.
10 novembre 2015
Roberto Pasquini
1 Rileviamo che per il transfer price estero, l’art. 26 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, conv., con modif., dall’art. 1 della L. n. 122, del 30 luglio 2010, ha introdotto nell’ordinamento italiano un regime di oneri documentali.
2 Oggi, in ogni caso, tale sentenza andrebbe letta alla luce dell’art. 1, del D.Lgs. n. 128 del 5 agosto 2015, norma che ha inserito, nella L. n. 212/2000, Statuto del contribuente, dopo l’art. 10, l’art. 10-bis (Disciplina dell’abuso del diritto o elusione fiscale), in vigore dall’1 ottobre. L’obiettivo perseguito dal legislatore, come si legge nella relazione illustrativa al D.Lgs. n. 128/2015, “è quello di dare maggiore certezza al quadro normativo in tema di elusione-abuso del diritto, di evitare che gli uffici esercitino i loro poteri di accertamento senza precise linee guida limitandosi a invocare il principio generale antiabuso e, soprattutto, di sganciare la dimostrazione della sussistenza della sostanza economica delle operazioni dalla sfera dei motivi della condotta, oggettivizzandola nel senso dell’effettività”.