I controlli fiscali sui trasferimenti delle licenze dei taxi sono iniziati all’incirca nel 2007, sulla base di un articolato percorso d’indagine elaborato dall’Ufficio analisi fenomeni evasivi della Direzione Centrale dell’Agenzia delle entrate, con il quale era stato evidenziato che tali trasferimenti devono essere trattati fiscalmente alla stregua di cessioni d’azienda e tassati secondo la relativa disciplina. La prassi degli operatori del settore sino ad allora, invece, era proprio quella di non dichiarare gli importi percepiti per il trasferimento della licenza al soggetto subentrante e ovviamente non tassarli.
Della questione si è recentemente occupata la C.T. Prov. di Milano, con la «singolare» sentenza 1886/8/15, che merita un approfondimento. Secondo i giudici milanesi, infatti, la scrittura con la quale l’intestatario della licenza taxi s’impegna a richiedere al Comune il trasferimento del titolo amministrativo all’altro contraente della scrittura, a fronte di una contropartita in denaro, non configura una cessione d’azienda, ma un contratto atipico tra il titolare della licenza ed il soggetto subentrante.
In passato, la giurisprudenza di merito ha stabilito che il trasferimento della licenza di taxi deve considerarsi al