Enti commerciali e modello intra 12: nessun adempimento il 31 ottobre

gli enti non commerciali, che hanno effettuato acquisti intracomunitari destinati alle attività istituzionali non dovranno presentare, entro il 31 ottobre prossimo il Modello Intra 12. Invece dopo il 30 novembre la nuova scadenza entrerà in vigore a regime

 

Gli enti non commerciali che hanno effettuato acquisti intracomunitari destinati alle attività istituzionali non dovranno presentare, entro il 31 ottobre prossimo il Modello Intra 12. La circostanza è dovuta alle modifiche intervenute con l’approvazione del nuovo modello ed aventi ad oggetto anche il cambio di periodicità, avvenuta con il provvedimento direttoriale del 25 agosto scorso.

La principale novità è senz’altro costituita dalla nuova scadenza di presentazione: a partire dal 1° ottobre 2015, infatti, il modello deve essere trasmesso, esclusivamente in via telematica, entro la fine di ciascun mese indicando l’ammontare degli acquisti registrati con riferimento al secondo mese precedente (più correttamente non il mese di registrazione, ma il mese di ricevimento del documento cfr Infra).

Si allungano, quindi, i termini di presentazione tenuto conto che, fino a tutto settembre, la scadenza dell’adempimento è stata la fine del mese successivo a quello di registrazione degli acquisti. In conseguenza delle modifiche, quindi:

  • entro il 30 settembre doveva essere trasmesso in via telematica il modello INTRA 12 relativo agli acquisti registrati nel mese di agosto;

  • entro il 30 novembre andrà invece utilizzato il modello approvato con il provvedimento del 25 agosto per dichiarare gli acquisti registrati per il mese di settembre.

A seguito della variazione della periodicità entro il 31 ottobre 2015 non è previsto alcun adempimento. Invece dopo il 30 novembre la nuova scadenza entrerà in vigore a regime. Conseguentemente entro il 31 dicembre dovranno essere dichiarati gli acquisti registrati entro il mese di ottobre.

La modifica è conseguente al recepimento delle disposizioni contenute nell’art. 1, comma 326, lett. g) della L. n. 228/2012 che, nel modificare l’art. 49 del d.l. n. 331/1993, ha per l’appunto previsto la nuova tempistica di dichiarazione.

La variazione del termine di trasmissione telematica comporta anche un differimento del termine di versamento dell’imposta relativa. Secondo quanto prevede il comma 2 dell’articolo 49 del d.l. n. 331/1993, infatti, l’imposta deve essere versata entro il termine per la presentazione del modello, cumulativamente per tutti gli acquisti registrati nel mese.

Per quanto riguarda la corretta compilazione ed il computo dell’Iva a debito è necessario tenere in considerazione i termini di registrazione delle fatture di acquisto (in reverse charge) intracomunitarie (di beni) e di servizi. In particolare l’art. 47, comma 1 del d.l. n. 331/1993 prevede che le fatture di acquisto previa integrazione, devono essere annotate, distintamente, entro il giorno quindici del mese successivo a quello ricezione, ma con riferimento al mese precedente, nel registro delle fatture emesse (per l’imposta a debito), secondo l’ordine della numerazione, con l’indicazione anche dell’eventuale corrispettivo delle operazioni espresso in valuta estera.

 

Se l’ente esercita esclusivamente un’attività istituzionale la registrazione, la cui finalità è la rilevazione “a debito” del tributo, è effettuata in apposito registro tenuto e conservato ai sensi dell’art. 39 del decreto Iva. Con decorrenza dal 1° gennaio 2013, i termini di registrazione, sono i medesimi degli acquisti destinati alla sfera commerciale. Pertanto, se la fattura di acquisto è stata ricevuta il 4 novembre 2015, la registrazione potrà essere effettuata indifferentemente entro il 30 novembre (entro il mese di ricevimento) o entro il quindici dicembre del medesimo anno (entro il giorno quindici del mese successivo a quello di ricevimento del documento), ma con riferimento al mese precedente. In tale ultima eventualità la fattura dovrà concorrere alla liquidazione a debito del mese di novembre.

Le su indicate regole di liquidazione dell’Iva hanno effetto anche sulla corretta compilazione del modello INTRA 12. In linea di principio le operazioni di acquisto registrate entro il mese di dicembre sono comprese nel modello da presentare entro il 28 febbraio dell’anno successivo e entro la stessa data deve essere versata l’Iva. Tuttavia, le operazioni registrate entro il giorno quindici dicembre, ma riferibili al mese di novembre (documento ricevuto a novembre) devono essere comprese nel modello da presentare entro il 31 gennaio successivo. Diversamente il contribuente effettuerebbe il versamento del tributo tardivamente. In altre parole il contribuente non può spostare in avanti a suo piacimento la registrazione degli acquisti con l’intento di ritardare il versamento dell’Iva la cui scadenza è collegata alla presentazione del modello INTRA 12. L’interpretazione è confermata dalle istruzioni per la compilazione del modello laddove si precisa che devono essere ivi indicati i dati delle fatture ricevute nel secondo mese precedente a quello di presentazione della dichiarazione. Non rileva, quindi, la data di registrazione del documento, ma la data in cui la fattura è materialmente in possesso dell’ente per effetto dell’avvenuta ricezione.

 

26 ottobre 2015

Nicola Forte