La revisione del sistema sanzionatorio tributario

la revisione delle sanzioni penali/tributarie entrerà in vigore subito dopo la pubblicazione del Decreto legislativo nella Gazzetta Ufficiale e non sarà più un provvedimento a ‘tempo determinato’: ecco le prime valutazioni sulle novità di cui è atteso l’arrivo

 

La revisione delle sanzioni penali/tributarie entrerà in vigore subito dopo la pubblicazione del Decreto legislativo nella Gazzetta Ufficiale e non sarà più a tempo (non avrà scadenza). E’ questa una delle principali novità contenute nel Decreto legislativo approvato venerdì scorso dal Governo. Ora il Decreto dovrà ottenere il via libera definitivo del Parlamento per poi approdare nella Gazzetta. Decorso il periodo di vacatio legis di quindici giorni le disposizioni saranno pienamente efficaci e troverà anche applicazione il principio del favor rei.

Secondo la versione iniziale del provvedimento le nuove sanzioni penali avrebbero dovuto trovare applicazione dal 1 gennaio 2016 fino al 31 dicembre 2017. Si “giustificava” la temporaneità delle disposizioni con la cronica mancanza di risorse finanziarie e con la necessità di ottenere la bollinatura del testo dalla Ragioneria generale dello Stato.

Il vice ministro dell’Economia Casero aveva ammesso, nei giorni scorsi, che almeno per le disposizioni penali, si trattava di un errore tecnico e la revisione delle sanzioni penali/tributaria non avrebbe potuto essere “a tempo” con una scadenza. In questo caso sarebbe stata ampiamente compromessa la “certezza del diritto”.

Una delle disposizioni contenute nel Decreto legislativo prevede l’introduzione di nuove cause di non punibilità. La circostanza consentirà ai contribuenti, anche con riferimento alle violazioni già commesse, di non essere puniti penalmente per errori materiali commessi in buona fede. Ad esempio la nuova diposizione si applicherà al reato costituito dalle indebite compensazioni per importi superiori a 50.000 euro con crediti non spettanti.

In base alla precedente disciplina, chi ha utilizzato in compensazione crediti non spettanti o inesistenti per un totale superiore a 50.000 euro per ciascun periodo d’imposta è punito con la reclusione da sei mesi a due anni. Ora la nuova norma effettua una distinzione per ciò che riguarda la sanzione applicabile. In particolare, per la compensazione di crediti non spettanti, rimane la sanzione della reclusione da sei mesi a due anni. Invece per la compensazione di crediti inesistenti la reclusione è aumentata da diciotto mesi a sei anni.

 

La novità riguarda anche la specifica applicazione di una causa di non punibilità per le sole compensazioni indebite (oltre la soglia di 50.000 euro) con crediti non spettanti. Se il debito tributario viene pagato prima del dibattimento, il reato delle compensazioni irregolari non è punibile. Il beneficio non può invece essere applicato alle compensazioni (oltre soglia) con crediti inesistenti.

Ad esempio si consideri il caso in cui il contribuente abbia utilizzato in compensazione un credito Irpef esistente e spettante con un debito Irap per un importo pari a 60.000 euro. Successivamente, per un errore materiale, l’utilizzo del predetto credito non è stato indicato nel modello Unico. In tale ipotesi, non avendo il contribuente evidenziato nel modello di dichiarazione l’avvenuta compensazione risulterà un credito di un importo più elevato rispetto a quello effettivo che potrebbe essere stato utilizzato in compensazione ancora una volta.

Questa tipologia di errore è rilevabile attraverso i controlli automatizzati del Modello Unico e determina l’emissione di un preavviso di irregolarità. Come chiarito dall’Agenzia delle entrate si applica la sanzione del 30 per cento del minor importo versato o del credito non spettante. In buona sostanza l’Amministrazione finanziaria ha “classificato” tale eccedenza nell’ambito dei crediti non spettanti e non in quelli inesistenti. Diversamente avrebbe dovuto essere applicata, in luogo della sanzione del 30 per cento, quella variabile dal 100 al 200 per cento del credito (inesistente) e nel caso di specie, trattandosi di una compensazione di importo superiore a 50.000 euro, una sanzione pari al 200 per cento. Ciò in quanto l’utilizzo di un credito inesistente integra un comportamento fraudolento.

 

La differenza è sostanziale in quanto se il contribuente, una volta ricevuto il preavviso di irregolarità, versa l’imposta dovuta a seguito dell’errata compensazione o, indipendentemente dal preavviso si avvale del ravvedimento operoso, troverà applicazione la nuova causa di non punibilità. Ciò anche laddove la compensazione oltre la soglia di 50.000 euro sia stata effettuata prima dell’entrata in vigore del Decreto legislativo avente ad oggetto la revisione delle sanzioni penali. In questo caso troverà applicazione il principio del favor rei anche per i reati commessi in precedenza.

La medesima esimente non potrà essere applicata con riferimento alla compensazione tra debiti tributari e crediti inesistenti.

8 settembre 2015

Nicola Forte