Dal 2016 aumenta la deducibilità delle spese di rappresentanza

il legislatore fiscale è finalmente intervenuto con l’intento di ridurre alcune limitazioni alla deducibilità degli oneri nell’ambito del reddito di impresa: è stato previsto l’aumento, con decorrenza dal 2016, delle spese di rappresentanza deducibili, in sede di determinazione del reddito d’impresa

Non solo cattive notizie, ma il legislatore fiscale interviene con l’intento di ridurre alcune limitazioni alla deducibilità degli oneri nell’ambito del reddito di impresa. In particolare, il decreto c.d. “crescita e internazionalizzazione”, in attesa di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, prevede l’aumento, con decorrenza dal 2016, delle spese di rappresentanza deducibili in sede di determinazione del reddito.

La modifica riguarda le percentuali e non gli scaglioni che sono così rimasti invariati. Si potrà considerare in deduzione l’importo massimo pari all’1,5 per cento dei ricavi e dei proventi della gestione caratteristica delle imprese fino a 10 milioni di euro di ricavi. In precedenza la percentuale deducibile era pari all’1,3 per cento. Per la parte eccedente 10 milioni di ricavi fino a 50 milioni di euro la nuova percentuale è pari allo 0,6 per cento. In precedenza era lo 0,5 per cento. Oltre 50 milioni di euro la nuova percentuale è ora stata elevata allo 0,4 per cento rispetto alla precedente dello 0,1 per cento.

Gli importi degli scaglioni non sono stati variati, come pure il limite di 50 euro del valore unitario degli omaggi di modico valore non sottoposti al test, il cui importo è in ogni caso deducibile indipendentemente dall’applicazione delle predette percentuali.

Le predette percentuali, c.d. di congruità, potranno essere modificate anche con un semplice decreto del Ministero dell’Economia e delle finanze.

Ora, a seguito della modifica normativa, le percentuali indicate nell’art. 1, comma 2 del decreto ministeriale 19 novembre 2008, anche se non formalmente abrogato, non sono più applicabili. La congruità (i nuovi coefficienti) è stabilita direttamente dalla norma primaria, cioè direttamente dall’art. 108, comma 2, del TUIR. La tecnica legislativa utilizzata sembra così precludere agli uffici la possibilità di sindacare i comportamenti delle imprese per ciò che riguarda il profilo dell’economicità.

Per quanto riguarda l’identificazione dei ricavi e dei proventi della gestione caratteristica, si deve continuare a fare riferimento alle precisazioni fornite dall’Agenzia delle entrate con la Circ. n. 34 del 2009. In particolare, per le società industriali devono essere presi in considerazione i proventi iscritti alle voci A1 e A5 del conto economico. Le holding devono prendere in considerazione anche i proventi finanziari iscritti in corrispondenza delle voci C15 e C16 del conto economico. In tale senso si sono espresse le risoluzioni dell’Agenzia delle entrate n. 1143/2008 e 183/2009.

Le spese eccedenti i predetti limiti sono indeducibili ed oggetto di apposita variazione in aumento in sede di dichiarazione dei redditi.

Qualora l’importo delle spese di rappresentanza sia inferiore ai predetti limiti di deducibilità, la quota parte non utilizzata non potrà essere considerata in aumento del plafond del periodo di imposta successivo.

In buona sostanza le spese di rappresentanza sostenute nel periodo di imposta successivo, non deducibili interamente non trovando capienza nel plafond dell’anno, non potranno essere considerate in deduzione per la quota eccedente utilizzando il plafond residuo dell’anno precedente. In altre parole il plafond non utilizzato si “azzera” completamente al termine dell’esercizio per la quota residua (non utilizzata).

Allo stato attuale della normativa il recupero delle spese di rappresentanza indeducibili in quanto eccedenti il plafond è previsto unicamente per le start up (art. 1, c, 2, del DM del 2008). In buona sostanza le spese di rappresentanza sostenute nella fase di start up dell’impresa costituiscono oneri a deducibilità differita e subordinata alla capienza del plafond nel periodo d’imposta di conseguimento dei primi ricavi e dei proventi che caratterizzano l’attività d’impresa.

10 settembre 2015

Nicola Forte