Con il D.Lgs. n.128 del 5 agosto 2015, in G.U. n. 190 (serie generale) del 18 agosto 2015, recante disposizioni sulla certezza del diritto nei rapporti tra fisco e contribuente, in attuazione della legge delega 11 marzo 2014, n. 23, sono state riviste le regole sull’abuso del diritto.
In particolare, l’art.1, del D.Lgs.n.128/2015, ha inserito nello Statuto del contribuente – L.n.212/2000 – l’art.10-bis, disciplinando l'abuso del diritto o l’ elusione fiscale.
La definizione
Secondo quanto indicato all’art.1, comma 1, del nuovo art.10-bis, della L.n.212/2000, configurano abuso del diritto una o più operazioni prive di sostanza economica che, pur nel rispetto formale delle norme fiscali, realizzano essenzialmente vantaggi fiscali indebiti.
Tali operazioni non sono opponibili all'amministrazione finanziaria, che ne disconosce i vantaggi determinando i tributi sulla base delle norme e dei principi elusi e tenuto conto di quanto versato dal contribuente per effetto di dette operazioni.
A tali fini – comma 2 - si considerano:
a) operazioni prive di sostanza economica i fatti, gli atti e i contratti, a