S.A.S.: lo stalking sugli amministratori non è consentito

una recente sentenza del Tribunale di Roma interviene sulle difficoltà di gestione del rapporto societario in una società in accomandita distinguendo i ruoli soci accomandanti e soci accomandatari

SOCIETA’ IN ACCOMANDITA SEMPLICE:

  1. RECESSO DEL ACCOMANDANTE

  2. I POTERI DI CONTROLLO DEL SOCIO ACCOMANDANTE

  3. INGERENZA DEL SOCIO ACCOMANDANTE

Riferimento giurisprudenziale: Sentenza Trib. Roma 8422 del 20.04.2015

 La sentenza del Tribunale di Roma, n.8422 del 20.04.15, propone alcuni spunti di riflessione molto interessanti, in materia di società in accomandita semplice.

 I fatti vedono protagonista il socio accomandante1 di una s.a.s. che recedeva per giusta causa dalla società, in quanto il socio accomandatario teneva l’accomandante all’oscuro delle sue scelte gestionali e lo citava pure in giudizio.

 Il tribunale ha però rigettato la domanda di accertamento dell’intervenuto recesso poichè la sua dichiarazione non era stata diretta agli altri soci ma solo alla società. Sul punto non si può che condividere l’assunto dei Giudici, visto l’art.2285 del Codice Civile 3 comma: “Nei casi previsti nel primo comma il recesso deve essere comunicato agli altri soci con un preavviso di almeno tre mesi”.

 La controversia vede al suo centro i poteri di controllo del socio accomandante all’interno della società. Sappiamo che il Codice Civile lo inquadra come un controllo diretto ad accertare l’esattezza del bilancio (art. 2320) mediante la consultazione dei libri contabili.

Rammentando che per quanto riguarda il falso in bilancio, ci sono novità rilevanti in termini di procedura, a partire dallo scorso 14 Giugno e che la norma tocca anche questo bilancio, che il Codice non a caso denomina come tale, anche se pedissequamente vi aggiunge anche il profitti e perdite, che per noi Commercialisti ne è invece parte integrante e non un’appendice qualsiasi, rammentando tutto questo, dicevo, occorre dire che la mera consultazione dei libri ai fini del riscontro dell’esattezza del Bilancio, in realtà, potrebbe poi sfociare in richieste di chiarimenti all’accomandatario ben più analitiche ed approfondite, di quanto a prima vista potrebbe sembrare leggendo il Codice.

 Non si tratta, cioè, di un mero riscontro formale, bensì nel controllo indiretto della gestione sociale, sia pure a posteriori e non durante l’esercizio.

 Sul punto quindi il Tribunale esalta e precisa le differenze tra questo tipo di controllo, riservato a chi non risponde più di tanto delle obbligazioni sociali, rispetto a quello ex art. 2261 c.c., riservato invece a chi ne risponde solidalmente ed illimitatamente con gli altri (società semplice ed s.n.c.).

Perciò, anche nel merito, la “giusta causa” non era presente. Tuttavia nel merito non ci si è entrati, perché la dichiarazione di recesso è stata ritenuta inefficace per via delle modalità imperfette della sua comunicazione. A mio parere, ne sarebbe scaturito un giudizio di invalidità, perché l’accomandatario non ha violato alcuna norma in materia di informazione ai soci.

 Per inciso, il Tribunale di Roma ha affermato che il recesso può essere esercitato liberamente dal socio nel caso in cui la società sia stata contratta a tempo indeterminato ovvero per tutta la vita di uno dei soci e che il recesso può, inoltre, essere esercitato allorchèsussista giusta causa, laddove per giusta causa si intende l’altrui violazione di obblighi contrattuali ovvero violazione dei doveri di fedeltà, lealtà, diligenza e correttezza.

 Infine la sentenza ribadisce una cosa molto importante e cioè che non costituisce intromissione nella gestione sociale la fideiussione rilasciata dall’accomandante in favore di un terzo, come la banca, per garantire il pagamento dei debiti della società.

20 luglio 2015

ROBERTO MAZZANTI

1 Ricordiamo che il socio accomandante non risponde dei debiti sociali oltre a quanto conferito a titolo di capitale sociale ed altre eventuali riserve in conto capitale.