Parere sulla salvaguardia degli equilibri di bilancio entro luglio

nuovi adempimenti attendono i Revisori degli enti locali nel corso delle prossime settimane: fra questi il più importante è rappresentato dalla delibera di salvaguardia degli equilibri di bilancio dell’ente

Nuovi adempimenti attendono i Revisori degli enti locali nel corso delle prossime settimane. Fra questi il più importante è rappresentato dalla delibera di salvaguardia degli equilibri di bilancio dell’ente.

Facciamo più precisamente riferimento all’adempimento previsto ai sensi della nuova formulazione dell’articolo 193 del TUEL, che con una periodicità stabilita dal regolamento di contabilità dell’ente locale, e ad ogni modo almeno una volta entro il 31 luglio di ciascun anno, impegna l’organo consiliare a dare atto, mediante l’adozione di un’apposita delibera, del permanere degli equilibri generali di bilancio. In caso di accertamento negativo, ossia quando dalle risultanze finanziarie si prevede un disavanzo di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, di cassa o dei residui, nella medesima delibera consiliare di salvaguardia occorre contestualmente adottare:

a) le misure necessarie a ripristinare il pareggio qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, di cassa ovvero della gestione dei residui;

b) i provvedimenti per il ripiano degli eventuali debiti previsti nel successivo articolo 194 del TUEL;

c) le iniziative necessarie ad adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui.

L’ordinamento finanziario e contabile degli enti locali ha ribadito il ruolo del Consiglio dell’ente quale organo di verifica e di controllo dell’andamento della gestione nel corso dell’esercizio, attribuendo alla delibera di salvaguardia una valenza chiave ai fini del corretto esercizio di tale funzione. Ne è dimostrazione il fatto che la mancata adozione del riequilibrio è equiparata alla mancata approvazione del bilancio di previsione, sanzionata con lo scioglimento del Consiglio.

La verifica del rispetto degli equilibri dell’ente non può che essere preceduta da una puntuale ricognizione ad opera del Responsabile del Servizio finanziario sullo stato di consistenza delle singole poste di entrata e di spesa, con evidenziazione della corrente situazione contabile dell’amministrazione e rilevazione nelle previsioni assestate di eventuali proposte di variazione al bilancio.

Nell’analisi condotta dal Responsabile la gestione di competenza viene tenuta distinta dalla gestione dei residui, evidenziando la permanenza o meno del rispetto del pareggio di bilancio di e di tutti gli equilibri di gestione.

Sulla proposta di delibera sulla verifica degli equilibri va acquisito, ai sensi dell’articolo 239 del TUEL, il parere dell’Organo di revisione, da esprimere una volta esaminati la bozza della delibera di salvaguardia nonché la relativa documentazione attestante la presenza degli equilibri di bilancio fornita dal Responsabile del Servizio finanziario.

Nella nuova versione del TUEL (D.Lgs. n. 267/2000), profondamente rivista ed adeguata ai nuovi principi di armonizzazione contabile previsti dal D.Lgs. n. 118/2011 e successive modifiche, l’adempimento viene anticipato dal 30 settembre al 31 luglio di ogni anno, con la chiara finalità di permettere ai Comuni di potere contare su un periodo di tempo maggiore (e quindi su maggiori spazi di manovra) per adottare le misure correttive che si rendessero eventualmente necessarie per ripristinare gli equilibri di bilancio.

Il nuovo temine della salvaguardia va tuttavia a sovrapporsi con il perenne quadro di proroghe dei termini di approvazione dei documenti di programmazione e rendicontazione che da ormai troppo tempo caratterizza il mondo degli enti locali italiani. Ne è un esempio il fatto che attualmente il termine ultimo per l’approvazione del bilancio di previsione relativo all’anno 2015 è fissato al prossimo 30 luglio 2015.

L’approvazione del bilancio di previsione così a ridosso del termine per l’adozione della delibera di salvaguardia rende in molti casi di fatto superfluo quest’ultimo adempimento. A riguardo si richiama quanto specificato dal Ministero degli Interni nel 2014, quando la medesima situazione si era verificata, e che aveva consentito ai Comuni che avevano approvato il bilancio di previsione nello stesso mese in cui scadeva il termine della salvaguardia, di non effettuare l’adempimento, posto che la verifica del permanere degli equilibri era già insita nel documento di bilancio. Auspicando che il Ministero si esprima quanto prima anche in riferimento al 2015, se si adottasse ancora lo stesso criterio interpretativo, tutti gli enti che hanno approvato il bilancio di previsione entro lo scorso 30 giugno 2015 devono convocare i consigli entro il 31 luglio per deliberare sulla salvaguardia degli equilibri, mentre gli enti i cui bilanci sono approvati nel mese di luglio non sono invece tenuti a questo passaggio. Ovviamente questi enti attestano la verifica degli equilibri nella stessa delibera di approvazione del bilancio.

Altro dubbio riguarda la necessità di effettuare contestualmente alla delibera di salvaguardia, anche la ricognizione dello stato di attuazione dei programmi. Questi due adempimenti nella versione del Tuel vigente fino al 2014 venivano fissati al 30 settembre di ogni anno. In una FAQ pubblicata sul proprio sito, la commissione Arconet risponde al quesito di un Comune che evidenziava il disallineamento tra l’articolo 193 del D.Lgs. n. 267/2000 e quanto invece disciplinato all’interno del principio sulla programmazione, allegato 4/2 al Dlgs 118/2011. Il paragrafo 4.2, lettera g) di questo principio indica tra gli strumenti di programmazione lo schema di delibera di assestamento del bilancio, comprendente lo stato di attuazione dei programmi e il controllo della salvaguardia degli equilibri, da presentare al consiglio entro il 31 luglio. L’articolo 193 del TUEL, modificato dal D.Lgs. n. 126/2014, ha invece separato l’obbligo di verifica dello stato di attuazione dei programmi dalla salvaguardia degli equilibri, lasciandolo al 30 settembre.

Nella risposta alla FAQ, Arconet conferma il differente scadenziamento dei due obblighi: salvaguardia entro il 31 luglio e ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi al 30 settembre. Ciononostante reputa la scadenza del 31 luglio il termine più idoneo per verificare lo stato di attuazione dei programmi, come previsto nel controllo strategico. Sotto quest’ultimo profilo, infatti, tutti gli enti con più di 15mila abitanti dal 2015 devono programmare il controllo strategico per rilevare i risultati conseguiti rispetto agli obiettivi. In questo ambito l’ente deve elaborare rapporti periodici, da sottoporre a giunta e consiglio per la predisposizione di delibere consiliari di ricognizione dei programmi. Va tuttavia tenuto presente che l’anticipo al 31 luglio della ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi non rappresenta affatto per gli enti un obbligo di legge, ed è preferibile pertanto effettuare l’adempimento alla scadenza originaria del 30 settembre, anche in considerazione della recente proroga al 31 ottobre 2015 del termine assegnato alla Giunta comunale per la presentazione al Consiglio del Documento unico di programmazione (D.U.P.), previsto dal nuovo articolo 151 del TUEL, accordata dal Decreto del Ministro dell’Interno del 3 luglio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 9 luglio 2015.

 

17 luglio 2015

Fabio Federici