TASI, la responsabilità solidale fra più contribuenti: a chi potrà rivolgersi il Comune in caso di mancato versamento?

nella TASI la responsabilità dei possessori (proprietari o titolari di altro diritto reale) è del tutto autonoma e distinta, e le regole sono diverse rispetto all’IMU. E se uno dei proprietari non paga il Comune a chi può rivolgersi?

In generale, per esigenze di semplificazione, tutti gli operatori tendono ad accomunare le regole applicabili ai fini del calcolo dell’IMU e della TASI. L’operazione è in alcuni casi corretta, ma la verifica deve essere effettuata caso per caso. In assenza di riscontro sono possibili errori e violazioni. E’ auspicabile, che in sede di approvazione della prossima legge di stabilità, la nuova local tax, oltre a prevedere una serie di novità e ad accorpare IMU e TASI, dia luogo ad un’effettiva semplificazione del sistema di tassazione degli immobili.

Una delle questioni che ha interessato gli operatori (creando incertezze) durante il primo anno di applicazione della TASI ha quale oggetto il computo del periodo di possesso degli immobili acquistati o venduti nel periodo di imposta. A tal fine è stato chiarito che deve computarsi per intero il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni. La regola è prevista espressamente dalla normativa IMU, ma mancava una corrispondente disposizione ai fini della nuova TASI. Ne sono conseguiti una serie di dubbi chiariti dall’Amministrazione finanziaria.

Le regole di pagamento sono però diverse. Per quanto riguarda l’IMU la legge prevede che ciascun contitolare sia tenuto al versamento dell’imposta in misura corrispondente alla propria quota di possesso e con riferimento alla propria situazione. In pratica ognuno effettuerà il versamento autonomamente disinteressandosi del comportamento assunto dagli altri soggetti. Ad esempio se l’immobile è detenuto a titolo di proprietà in egual misura da due fratelli, ognuno dovrà versare l’IMU per la propria quota e in caso di omissione del versamento da parte di uno dei due fratelli il Comune potrà rivolgersi unicamente al soggetto inadempiente.

Diversamente, le disposizioni in materia di TASI non forniscono alcun riferimento alle quote di possesso. In pratica la scelta del legislatore è stata quella di adottare un modello molto simile alla TARI (tassa sui rifiuti). In questo caso si prescinde dalla quota di cui è titolare il singolo comproprietario.

I comproprietari possono facoltativamente effettuare versamenti separati (ciascuno per la loro quota), ma se taluno di questi soggetti dovesse omettere il relativo versamento il Comune potrà rivolgersi indifferentemente a ciascuno di essi per riscuotere l’intero credito. Successivamente i comproprietari potranno regolare i rapporti economici tra di loro, ma nulla si potrà eccepire al Comune che tenterà di escutere il patrimonio del soggetto ritenuto più solvibile anche se il contribuente avrà versato la TASI corrispondente alla quota da lui detenuta a titolo di proprietà.

 

La solidarietà troverà però distinta applicazione, cioè da un lato i possessori e dall’altro i detentori. Se un immobile dovesse essere utilizzato da un soggetto diverso dal proprietario, l’utilizzatore (il detentore) sarà obbligato al versamento di una quota variabile tra il 10 ed il 30 per cento a seconda della delibera comunale. In caso di più detentori e per gli omessi versamenti il Comune potrà rivolgersi indifferentemente a ciascuno dei predetti soggetti.

La responsabilità dei possessori (proprietari o titolari di altro diritto reale) è del tutto autonoma e distinta. Pertanto il Comune non potrà rivolgersi ai predetti soggetti per esigere la quota di tributo a carico dei detentori. La responsabilità solidale dei possessori opera esclusivamente nel loro ambito. Pertanto, come già chiarito, un comproprietario potrà essere chiamato a rispondere dell’omesso versamento di un altro possessore, ma non della quota a carico del locatario che utilizza effettivamente l’immobile.

La solidarietà opera a condizione che i possessori siano considerati contribuenti. Ad esempio il Comune potrebbe aver deliberato di applicare a TASI solo sull’abitazione principale. Gli eventuali altri due comproprietari, che posseggono l’immobile, ma non a titolo di abitazione principale sarebbero così esclusi dall’imposizione. In capo a tali soggetti, proprio in quanto non in possesso della qualifica di contribuenti (sono stati esclusi), non potrà mai sorgere la responsabilità solidale dell’unico soggetto passivo di imposta che utilizza l’immobile quale abitazione principale e per tale ragione risulta obbligato al versamento della TASI.

 

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12 giugno 2015

Nicola Forte