Il restyling delle procedure concorsuali

insieme alle deleghe fiscali, il Governo ha emanato un Decreto Legge che intende migliorare alcune criticità delle procedure concorsuali: i nuovi provvedimenti per concordato preventivo e accordo di ristrutturazione dei debiti, il nuovo ruolo del curatore fallimentare

Generale n. 147 del 27 giugno 2015, ha adottato delle “Misure urgenti in materia fallimentare, civile e processuale civile e di organizzazione e funzionamento dell’amministrazione giudiziaria”.

Di seguito le novità più rilevanti.

FACILITAZIONE DELLA FINANZA NELLA CRISI

L’art. 182-quinquies del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 recante la “Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell’amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa” introdotto con il D.L. 22 giugno 2012, n. 83 ha disciplinato il finanziamento e la continuità aziendale nel concordato preventivo e negli accordi di ristrutturazione dei debiti, prevedendo la possibilità per il debitore, a seguito di attestazione di un professionista e autorizzazione del Tribunale, di contrarre finanziamenti, anche concedendo pegni o ipoteche, o pagare creditori anteriori per prestazioni di beni o servizi.

Con il D.L. 83/2015 “il debitore può chiedere al Tribunale di essere autorizzato in via d’urgenza a contrarre finanziamenti, prededucibili, funzionali a urgenti necessità relative all’esercizio dell’attività aziendale fino alla scadenza del termine fissato dal Tribunale o all’udienza di omologazione o alla scadenza del termine di cui all’articolo 182 bis, settimo comma. La richiesta può avere ad oggetto anche il mantenimento di linee di credito autoliquidanti in essere al momento del deposito della domanda.

Il ricorso deve specificare:

  • la destinazione dei finanziamenti,

  • che il debitore non è in grado di reperire altrimenti tali finanziamenti,

  • che, in assenza di tali finanziamenti, deriverebbe un pregiudizio imminente ed irreparabile all’azienda.

Il Tribunale:

  • assume delle sommarie informazioni sul piano e sulla proposta in corso di elaborazione

  • sente il commissario giudiziale se nominato,

  • sente senza formalità i principali creditori,

e decide in camera di consiglio con decreto motivato, entro dieci giorni dal deposito dell’istanza di autorizzazione.

 

Altra novità riguarda la contrattazione di finanziamenti che può avvenire non solo attraverso la concessione di pegni o ipoteche ma anche mediante cessione di crediti, e l’estensione della facoltà del debitore di richiedere tali finanziamenti anche prima del deposito della documentazione allegata al ricorso.

Apertura alla concorrenza nel concordato preventivo

Viene introdotto l’art. 163-bis, rubricato “Offerte concorrenti”: il piano concordatario può prevedere la cessione dell’azienda o di uno o più rami o specifici beni ad un determinato soggetto, anche prima dell’omologazione. Però, nel caso in cui il commissario ritenga, alla luce di manifestazioni di interesse comunque pervenute, “che l’offerta contemplata dal piano possa non corrispondere al miglior interesse dei creditori, chiede al Tribunale di aprire un procedimento competitivo. Il Tribunale decide con decreto, stabilendo le modalità di presentazione di offerte irrevocabili. Se sono state presentate più offerte migliorative, il giudice dispone la gara tra gli offerenti”.

L’art. 182 L.F., disciplinante il concordato con cessione dei beni, viene rubricato “Cessioni e prevede che il liquidatore, su disposizione del Tribunale, effettui la pubblicità ex art. 490 c. 1 c.p.c.. Il D.L. in commento impone, inoltre, che a tali cessioni si applichino gli articoli da 105 a 108-ter L.F. in quanto compatibili. La cancellazione delle iscrizioni relative ai diritti di prelazione, nonchè delle trascrizioni dei pignoramenti e dei sequestri conservativi e di ogni altro vincolo, sono effettuati su ordine del giudice, salvo diversa disposizione contenuta nel decreto di omologazione.

All’articolo 163 L.F. sono state apportate le seguenti modificazioni:

  • la rubrica “Ammissione alla procedura” e sostituita da “Ammissione alla procedura e proposte concorrenti“;

  • la convocazione dei creditori potrà avvenire nel più lungo termine di 120 giorni in luogo dei 30 precedentemente previsti;

  • uno o più creditori anche successivi alla presentazione della domanda, purchè rappresentanti almeno il 10% dei crediti risultanti dalla situazione patrimoniale depositata, possono presentare una proposta concorrente di concordato preventivo e il relativo piano.

La proposta può prevedere l’intervento di terzi, un aumento di capitale della società con esclusione o limitazione del diritto d’opzione.

Le proposte di concordato concorrenti sono ammissibili se quella formulata debitore assicura il pagamento di almeno il 40% dei crediti chirografari.

 

E’ stato ritoccato anche l’art. 165 L.F. che inquadra la figura del commissario giudiziale, affidandogli anche il compito di fornire ai creditori che ne fanno richiesta, valutata la congruità della richiesta medesima e previa assunzione di opportuni obblighi di riservatezza, le informazioni utili per la presentazione di proposte e offerte concorrenti, sulla base delle scritture contabili e fiscali obbligatorie del debitore, nonché ogni altra informazione rilevante in suo possesso.

Novato anche l’art. 172 L.F. sono apportate le seguenti modificazioni:

  • la relazione del commissario deve essere depositata in cancelleria nel termine più lungo di 45 giorni in luogo dei dieci previste dalla vecchia norma;

  • il commissario giudiziale riferisce in merito alle proposte concorrenti.

 

In tema di discussione della proposta di concordato, ex art. 175 L.F., il D.L. 83/2015 prevede che:

  • nell’adunanza dei creditori il commissario giudiziale illustri oltre alla sua relazione e alle proposte definitive del debitore anche quelle presentate dai creditori;

  • la proposta di concordato possa essere modificata dopo l’inizio delle operazioni di voto (prima era espressamente vietata dal comma 2);

  • ciascun creditore può esporre le ragioni per le quali non ritiene ammissibili o convenienti sia le proposte di concordato che le eventuali proposte concorrenti;

  • sono sottoposte alla votazione dei creditori tutte le proposte presentate dal debitore e dai creditori, seguendo, per queste ultime, l’ordine temporale del loro deposito.

 

Cambiano anche le maggioranze per l’approvazione del concordato: quando sono poste al voto più proposte di concordato, si considera approvata la proposta che ha conseguito la maggioranza più elevata dei crediti ammessi al voto; in caso di parità, prevale quella del debitore o, in caso di parità fra proposte di creditori, quella presentata per prima. Se nessuna delle proposte concorrenti poste al voto sia stata approvata con le maggioranze richieste, il giudice delegato rimette al voto la sola proposta che ha conseguito la maggioranza relativa dei crediti ammessi al voto.

Vengono esclusi dal voto e dal computo delle maggioranze anche la società che controlla la società debitrice, le società da questa controllate e quelle sottoposte a comune controllo.

In tema di esecuzione del concordato viene introdotto l’obbligo per il debitore di compiere ogni atto necessario a dare esecuzione alla proposta di concordato dei creditori omologata. Su ciò vigila sia il commissario giudiziale, che deve senza indugio riferirne al tribunale, che i creditori. Il Tribunale, sentito il debitore, può attribuire al commissario giudiziale i poteri necessari a provvedere in luogo del debitore al compimento degli atti a questo richiesti.

L’art. 161 L.F. elenca i documenti da allegare al ricorso per concordato preventivo, tra questi vi è un piano contenente la descrizione analitica delle modalità e dei tempi di adempimento della proposta che a seguito del D.L. 83/2015 deve in ogni caso indicare l’utilità specificamente individuata ed economicamente valutabile procurata in favore di ciascun creditore”.

CONTRATTI PENDENTI NEL CONCORDATO PREVENTIVO

L’art. 169 bis consentiva al debitore con il ricorso o successivamente di chiedere al Tribunale l’autorizzazione a sciogliersi i contratti in corso di esecuzione alla data della presentazione del ricorso. Ora viene previsto che il giudice delegato senta l’altro contraente e ove occorra acquisisca sommarie informazioni.

Ex novo, in tema di contratto di locazione finanziaria, è introdotto il diritto del concedente alla restituzione del bene e l’obbligo di versare al debitore l’eventuale differenza fra la maggiore somma ricavata dalla vendita o da altra collocazione del bene stesso avvenute a valori di mercato rispetto al credito residuo in linea capitale. Nel qual caso il credito vantato dal concedente sia maggiore di quanto ricavato dalla nuova allocazione del bene, tale credito sarà soddisfatto come credito anteriore al concordato.

ACCORDI DI RISTRUTTURAZIONE CON INTERMEDIARI FINANZIARI E CONVENZIONE MORATORIA

Il D.L. 83/2015 introduce l’art. 182-septies disciplinante l’accordo di ristrutturazione con intermediari finanziarie e convenzione di moratoria.

Quando un’impresa ha debiti verso banche e intermediari finanziari in misura non inferiore al 50% dell’indebitamento complessivo, l’accordo di ristrutturazione dei debiti può individuare una o più categorie tra questi creditori che abbiano fra loro posizione giuridica e interessi economici omogenei. In tal caso, con il ricorso, il debitore può chiedere che gli effetti dell’accordo, siglato con almeno il 75% dei crediti della categoria, vengano estesi anche ai creditori non aderenti a condizione che questi ultimi:

  • abbiano posizione giuridica e interessi economici omogenei rispetto a quelli aderenti;

  • abbiano ricevuto complete ed aggiornate informazioni sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria del debitore nonché sull’accordo e sui suoi effetti, e siano stati messi in condizione di partecipare alle trattative;

  • possano risultare soddisfatti, in base all’accordo, in misura non inferiore rispetto alle alternative concretamente praticabili.

Quando fra l’impresa debitrice e una o più banche o intermediari finanziari viene stipulata una convenzione diretta a disciplinare in via provvisoria gli effetti della crisi attraverso una moratoria temporanea dei crediti, con almeno il 75% degli stessi, tale accordo produce effetti anche nei confronti delle banche e degli intermediari finanziari non aderenti, a condizione che:

  • i non aderenti siano stati informati dell’avvio delle trattative;

  • i non aderenti siano stati messi in condizione di parteciparvi in buona fede;

  • un professionista in possesso dei requisiti di cui all’articolo 67, comma 3, lettera d, attesti l’omogeneità della posizione giuridica e degli interessi economici fra i creditori interessati dalla moratoria.

Gli interessi delle banche e degli intermediari finanziari non aderenti alla convenzione tutelati da due previsioni:

  1. possibilità di proporre opposizione entro trenta giorni dalla comunicazione della convenzione stipulata, accompagnata dalla relazione del professionista;

  2. non può essere imposta l’esecuzione di nuove prestazioni, la concessione di affidamenti, il mantenimento della possibilità di utilizzare affidamenti esistenti o l’erogazione di nuovi finanziamenti.

Le disposizioni penali previste dagli artt. 236 e 236 bis L.F. nel caso di concordato preventivo, accordi di ristrutturazione dei debiti, piani attestati e liquidazione coatta amministrativa si applicano anche agli accordi di ristrutturazione con intermediari finanziari o di convenzione di moratoria.

Modifiche alla disciplina del curatore fallimentare

Cambiano anche i requisiti per la nomina a curatore, in particolare non possono essere nominati coloro che hanno concorso al dissesto dell’impresa durante i cinque anni (anziché i due precedentemente previsti) anteriori alla dichiarazione di fallimento. Inoltre non può essere nominato curatore chi abbia svolto la funzione di commissario giudiziale in relazione a procedura di concordato per il medesimo debitore, nonché chi sia unito in associazione professionale con chi abbia svolto tale funzione.

È richiesto al curatore il possesso di una adeguata struttura organizzativa e di sufficienti risorse.

Viene istituito presso il Ministero della giustizia un registro nazionale nel quale confluiscono i provvedimenti di nomina dei curatori, dei commissari giudiziali e dei liquidatori giudiziali. Nel registro vengono altresì annotati i provvedimenti di chiusura del fallimento e di omologazione del concordato, nonché l’ammontare dell’attivo e del passivo delle procedure chiuse.

Il programma di liquidazione deve:

  • essere predisposto non oltre 180 giorni dalla sentenza dichiarativa di fallimento, il mancato rispetto di tale termine senza giustificato motivo costituisce giusta causa di revoca del curatore;

  • indicare, tra gli altri, il termine entro il quale sarà completata la liquidazione dell’attivo, che non può eccedere due anni dal deposito della sentenza di fallimento. Nel caso in cui, limitatamente a determinati cespiti dell’attivo, il curatore ritenga necessario un termine maggiore, egli è tenuto a motivare specificamente in ordine alle ragioni che giustificano tale maggior termine.

 

Il curatore può affidare non solo a professionisti ma anche a società specializzate alcune incombenze della procedura di liquidazione dell’attivo, sempre dietro autorizzazione del giudice.

Inoltre viene introdotta una sanzione, rappresentata dalla sua revoca, per il curatore che non rispetta i termini previsti dal programma di liquidazione senza giustificato motivo.

In tema di chiusura della procedura di fallimento il D.L. 83/2015 ha sancito che non è impedita dalla pendenza di giudizi, rispetto ai quali il curatore può mantenere la legittimazione processuale. Le somme necessarie per spese future ed eventuali oneri relativi ai giudizi pendenti, nonchè quelle ricevute dal curatore per effetto di provvedimenti provvisoriamente esecutivi e non ancora passati in giudicato, sono trattenute dal curatore. Le somme ricevute dal curatore per effetto di provvedimenti definitivi e gli eventuali residui degli accantonamenti sono fatti oggetto di riparto supplementare fra i creditori. Nel caso, restano in carica il giudice delegato e il curatore.

Rateizzazione del prezzo DI VENDITA DEGLI IMMOBILI

In caso di vendita di beni immobili, ex art. 107 L.F., viene introdotta la possibilità di versare ratealmente il prezzo di vendite e di liquidazione. In ogni caso, al fine di assicurare la massima trasparenza sull’informazione e partecipazione degli interessati, il curatore deve effettuare la pubblicità prevista dall’art. 490, c. 1, c.p.c., almeno 30 giorni prima dell’inizio della procedura competitiva.

30 giugno 2015

Anna Maria Pia Chionna