Reverse charge e servizi di pulizia: il caso delle prestazioni occasionali

si pone il problema di comprendere quando le predette prestazioni, astrattamente riconducibili in una delle attività individuate dai codici Ateco 2007 richiamati dall’Agenzia delle entrate con la predetta Circolare, si considerino poste in essere occasionalmente.
In questo caso la “prestazione occasionale” dovrà essere assoggettata ad IVA secondo le modalità ordinarie, quindi senza l’applicazione dell’inversione contabile

L’obbligo di dichiarare al Fisco l’inizio dell’attività o di una eventuale nuova attività è disciplinato dall’art. 35 del Decreto Iva.

In primis l’adempimento determina l’attribuzione del numero identificativo (numero di partita Iva), ma è essenziale anche ad altri fini.

In particolare, l’individuazione di un’eventuale e nuova attività esercitata è fondamentale al fine di comprendere se la prestazione posta in essere sia o meno soggetta all’obbligo di applicazione dell’inversione contabile.

La legge di stabilità del 2015 (L. n. 190/2014) ha modificato l’art. 17 del D.P.R. n. 633/1972.

Il testo novellato del comma 6 ha esteso l’ambito applicativo del meccanismo dell’inversione contabile con l’aggiunta della nuova lett. a–ter).

La disposizione ha esteso l’ambito applicativo del reverse charge ad ulteriori prestazioni quali quelle di demolizione, installazione di impianti e completamento di edifici.

Inoltre, sempre dall’inizio del nuovo anno, questa specifica modalità di assolvimento dell’imposta si applica anche ai servizi di pulizia relativi ad edifici.

Le maggiori incertezze conseguenti all’estensione dell’applicazione di tale meccanismo sono state dovute all’individuazione delle prestazioni indicate dal citato art. 17 del Decreto Iva.

Il problema è stato risolto dall’Agenzia delle entrate che, per esigenze di semplificazione, ha ritenuto dovesse farsi riferimento ai codici attività della Tabella Ateco 2007.

Tale criterio, deve, quindi, essere assunto al fine di individuare le prestazioni di pulizia, demolizione, installazione di impianti e completamento relative ad edifici.

Tuttavia, le predette prestazioni non assumono rilievo, ai fini dell’inversione contabile, qualora siano poste in essere occasionalmente (cfr Circ. Agenzia delle entrate n. 14/E del 27 marzo 2015).

Si pone così il problema di comprendere quando le predette prestazioni, astrattamente riconducibili in una delle attività individuate dai codici Ateco 2007 richiamati dall’Agenzia delle entrate con la predetta Circolare, si considerino poste in essere occasionalmente.

In questo caso la “prestazione occasionale” dovrà essere assoggettata ad Iva secondo le modalità ordinarie, quindi senza l’applicazione dell’inversione contabile.

La verifica della natura (occasionale o abituale) della prestazione richiede un’analisi complessa che coinvolge una serie di elementi e deve essere effettuata non sulla base di elementi meramente teorici, ma in punto di fatto.

Inoltre è necessario effettuare una valutazione complessiva di tutti gli elementi a disposizione che possono assumere una valenza diversa se considerarti isolatamente o unitariamente.

La verifica deve partire necessariamente dalle prestazioni che qualificano l’attività svolta ordinariamente dal contribuente.

Successivamente dovranno essere prese in esame le prestazioni occasionali esaminando i relativi rapporti con le prestazioni tipiche poste in essere, la frequenza (l’abitualità), e l’ammontare del corrispettivo supplementare eventualmente richiesto per le ulteriori prestazioni.

In buona sostanza le prestazioni di cui all’art. 17, comma 6, del D.P.R. n. 633/1972, oggettivamente individuate, sono soggette alla nuova disciplina dell’inversione contabile, solo laddove l’attività sia svolta, anche marginalmente (sia secondaria rispetto ad un’altra), ma con stabilità.

Devono rivenirsi le condizioni che rendono obbligatoria la comunicazione di inizio attività o di variazione dei dati, ai sensi dell’art. 35 del Decreto Iva.

Si consideri, ad esempio, il caso in cui un’impresa deve svolgere il servizio di manutenzione degli impianti di un edificio che non è utilizzato da diversi anni.

Il degrado dell’immobile è tale da richiedere preventivamente la pulizia del fabbricato che occasionalmente viene resa dalla stessa ditta che opera la manutenzione dell’impianto.

Solitamente tale ditta si limita ad effettuare esclusivamente l’attività manutenzione in quanto le prestazioni di pulizia richiedono la presenza di personale in possesso di una specializzazione diversa rispetto a quella abitualmente utilizzata per gli impianti.

Conseguentemente anche se la ditta richiede uno specifico compenso per la prestazione, resa eccezionalmente, relativa al servizio di pulizia, in questo caso (limitatamente alla predetta prestazione) l’Iva è applicabile con i criteri ordinari, cioè con l’esercizio della rivalsa.

Per le medesime ragioni non deve essere neppure comunicato all’Agenzia delle entrate l’inizio dell’attività relativa ai servizi di pulizia di edifici.

Non trova così applicazione l’art. 35 del Decreto Iva.

 

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18 maggio 2015

Nicola Forte