Indennità di fine mandato e riaccertamento straordinario dei residui

è dovere dell’Organo di revisione verificare che l’ente in sede di riaccertamento straordinario ai sensi del D.Lgs. n. 118/2011 abbia effettuato il suddetto accantonamento a fronte dell’indennità di fine mandato da erogare

Come sappiamo l’Organo di revisione è chiamato a formulare un parere sulla delibera di giunta, predisposta dagli uffici degli enti locali, per il riaccertamento straordinario dei residui, da effettuarsi in ossequio all’applicazione dei nuovi principi dell’armonizzazione ai sensi dell’articolo 3 del D.Lgs. n. 118/2011 e successive modifiche.

Si vuole porre l’attenzione sulle modalità corrette di effettuazione dell’accantonamento del somme a copertura delle spese per indennità di fine mandato. Si fa riferimento all’indennità attribuita ai sensi del comma 8, lettera f) dell’articolo 82 del D.Lgs. n. 267/2000 (Testo unico Enti locali) a Sindaci e Presidenti di Provincia alla fine del loro mandato, il cui importo viene determinato sulla base di una’indennità mensile, spettante per ciascun anno di mandato. Tali somme nel sistema di contabilità degli enti pre-armonizzazione trovavano sovente collocazione fra i residui passivi.

Il nuovo principio della contabilità finanziaria “potenziato”, alla lettera i) del punto 5.2 ritiene invece che le spese per indennità di fine mandato costituiscano una spesa potenziale dell’ente. In considerazione della natura di queste spese, ai sensi del nuovo principio contabile occorre perciò prevedere tra le spese del bilancio di previsione un apposito accantonamento, denominato “fondo spese per indennità di fine mandato del ….”. Su tale capitolo non è possibile impegnare e pagare e, a fine esercizio, l’economia di bilancio confluisce nella quota accantonata del risultato di amministrazione, immediatamente utilizzabile.

La previsione del principio della contabilità finanziaria “potenziata” rende conseguentemente necessario effettuare in occasione della prima applicazione dei principi della contabilità finanziaria (e quindi in sede di riaccertamento straordinario del risultato di amministrazione), una volta rideterminato il risultato di amministrazione per effetto della cancellazione o reimputazione dei residui, un apposito accantonamento a copertura del fondo spese per indennità di fine mandato.

Nel caso in cui l’ente abbia iscritto in bilancio residui passivi di parte corrente relativi ad impegni per indennità di fine mandato, la nuova natura di spesa potenziale attribuita a queste indennità dal principio contabile richiede pertanto che questi residui siano eliminati in sede di riaccertamento straordinario, con un conseguente incremento del risultato di amministrazione post riaccertamento, che viene tuttavia vincolato dall’accantonamento da fare in ossequio alla citata lettera i) del punto 5.2.

 

È pertanto dovere dell’Organo di revisione verificare che l’ente in sede di riaccertamento straordinario ai sensi del D.Lgs. n. 118/2011 abbia effettuato il suddetto accantonamento. Dovrà inoltre essere accertata la congruità dell’importo accantonato a tal fine nel risultato di amministrazione rideterminato. Il quantum dell’accantonamento non potrà essere infatti inferiore al valore della indennità di fine mandato maturata alla data di riferimento dell’operazione di riaccertamento straordinario, ossia allo scorso 31 dicembre 2014. Il Revisore, ai fini della valutazione della congruità dell’accantonamento, procederà alla verifica dei valori iscritti a residuo a tale titolo nel rendiconto relativo all’anno 2014, richiedendo tutt’al più ulteriori conferme sulla correttezza dei conteggi al Responsabile del Servizio Finanziario dell’ente.

L’Organo di revisione dà menzione dell’attività di verifica sopra descritta nel parere accompagnatorio alla delibera di giunta per il riaccertamento straordinario dei residui, premurandosi di segnalare nel caso (raro) di eventuali incapienze, la necessità per l’ente di adeguare i valori degli accantonamenti rispetto alla quota di indennità di fine mandato effettivamente maturato.

21 maggio 2015

Fabio Federici