La deduzione IRPEF sul contributo casa a copertura dei canoni di locazione e delle spese condominiali a favore dell'ex coniuge

con la recente circolare sugli oneri detraibili, il Fisco ha ammesso a deducibilità del cosiddetto ‘contributo casa’ pagato periodicamente all’ex coniuge a copertura dei canoni di locazione e delle spese condominiali, se stabilito dal giudice

L’Agenzia delle entrate ha preso in esame con la Circolare n. 17/E del 24 aprile 2015 una serie di questioni interpretative in materia di IRPEF. I casi esaminati sono di estremo interesse in vista della prossima scadenza relativa alla presentazione del modello 730 e del Modello Unico 2015.

Il punto 4.1 della Circolare ha affrontato il problema della deducibilità del “contributo casa” pagato periodicamente all’ex coniuge a copertura dei canoni di locazione e delle spese condominiali, se stabilito dal giudice.

 

L’Agenzia delle entrate, nel precisare l’ambito applicativo dell’art. 10, c. 1, lett. c, del D.P.R. n. 917/1986, ha “ricostruito” il quadro normativo di riferimento facendo riferimento alle indicazioni fornite nel corso degli anni. “In merito alle somme che sono disposte dal giudice a favore del coniuge separato o divorziato, l’Agenzia ha più volte chiarito che la deducibilità prevista dal citato art. 10 del TUIR è limitata a quelle espressamente previste a titolo di assegno periodico di mantenimento del coniuge, con esclusione delle altre somme corrisposte una tantum o in luogo di detto assegno”.

Si è posto così il problema se il “contributo casa” pagato periodicamente all’ex coniuge fosse o meno riconducibile nell’ambito degli “assegni periodici”. Infatti, un’eventuale soluzione negativa avrebbe determinato l’indeducibilità dell’importo corrisposto.

La soluzione è stata di fatto anticipata dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 13029 del 2013. In particolare, la Suprema Corte ha stabilito che “le spese per assicurare al coniuge la disponibilità di un alloggio costituiscono un contributo per il di lui mantenimento, ai sensi dell’art. 156 c.c.. In quanto la disponibilità di un’abitazione costituisce elemento essenziale per la vita di un soggetto”. In pratica la somma erogata al coniuge finalizzata al sostenimento della spesa costituita dal canone di locazione e degli oneri condominiali ha natura di assegno periodico e per tale ragione, in presenza degli altri presupposti stabiliti dalla legge, è deducibile.

 

La Corte di Cassazione ha altresì evidenziato nel corso dell’esame della controversia la sussistenza delle altre condizioni previste dalla legge. In particolare tale contributo corrisposto per la casa è “periodico, e corrisposto al coniuge stesso; inoltre è determinato dal giudice, sia pur ‘per relationem‘ a quanto risulta da elementi certi e conoscibili”.

L’orientamento della Corte di Cassazione è fatto proprio e condiviso dall’Agenzia delle entrate con la circolare in commento. A tal proposito viene precisato che nel caso in cui dette somme riguardino l’immobile a disposizione della moglie e dei figli, la deducibilità è limitata alla metà delle spese sostenute (cfr art. 3 del DPR n. 42 del 1988).

 

A proposito della quantificazione del contributo l’Agenzia delle entrate chiarisce come sia possibile effettuare l’operazione per relationem. Si pone in questo caso, tra l’altro, un problema di prova. Ad esempio il provvedimento del giudice potrebbe prevedere l’obbligo di pagamento di un importo equivalente al canone di locazione o delle spese condominiali ordinarie per ciò che riguarda l’immobile assegnato dal giudice all’ex coniuge.

In tale ipotesi, se si intende far valere la deducibilità dell’onere, la documentazione idonea sarà costituita dal provvedimento dell’Autorità giudiziaria da cui si desume l’obbligo di pagamento; dal contratto di locazione recante l’importo del canone da pagare o da altra documentazione da cui risulti l’importo delle spese condominiali; da qualsiasi documentazione comprovante l’avvenuto versamento (contabile del bonifico bancario, copia dell’assegno…).

Un problema potrebbe porsi laddove l’ex coniuge erogasse la somma direttamente al proprietario dell’immobile “accollandosi” direttamente il canone di locazione. La fattispecie non è stata esaminata direttamente dall’Agenzia delle entrate, ma la Corte di Cassazione ha affermato espressamente che il contributo deve essere corrisposto al coniuge. E’ probabile, di fronte a tale affermazione espressa, che l’Agenzia delle entrate neghi la possibile deduzione del contributo laddove la somma in questione, anche se destinata effettivamente a copertura del canone di locazione dell’ex casa coniugale, sia corrisposta direttamente al proprietario dell’immobile.

In ogni caso, ferma restando la deducibilità delle somme corrisposte a tale titolo direttamente al coniuge, quest’ultimo dovrà assoggettarle a tassazione quali redditi assimilati al lavoro dipendente ai sensi dell’art. 50, c. 1, lett. i, del D.P.R. n. 917/1986.

29 aprile 2015

Nicola Forte