I nuovi requisiti per l’autorizzazione allo svolgimento di attività di assistenza fiscale

il decreto legge Milleproroghe 2015 apporta ulteriori modifiche alla disciplina dei requisiti dei Centri di Assistenza Fiscale (cd. CAF), dopo quelle introdotte dal decreto legislativo in materia di semplificazioni fiscali

Il decreto legge 31 dicembre 2014, n. 192, meglio conosciuto come il decreto “milleproroghe”, convertito in legge 27 febbraio 2015, n.11 (G.U. 49 del 28.02.2015) apporta importanti modifiche alla disciplina dei requisiti dei centri di assistenza fiscale – CAF, introdotta dal decreto legislativo in materia di semplificazioni fiscali (D.Lgs. n. 175 del 2014).

Le novità introdotte

Il decreto legge “mille proroghe” interviene:

  1. sull’articolo 35, comma 2, del predetto D.lgs. 175/2014, posticipando al 30 settembre 2015, in luogo del 31 gennaio 2015, il termine entro il quale i centri che richiedono l’autorizzazione all’esercizio dell’attività di assistenza fiscale devono presentare una relazione tecnica, dalla quale emerga il rispetto dei requisiti sulle garanzie di idoneità tecnico-organizzativa del centro, la formula organizzativa assunta anche in ordine ai rapporti di lavoro dipendente utilizzati, i sistemi di controllo interno nonché il piano di formazione del personale;

  2. sull’articolo 35, comma 3, del predetto decreto legislativo semplificazioni fiscali, che reca la disciplina dei centri autorizzati successivamente al 13 dicembre 2014. Per tali soggetti, il richiamato comma 3, precisa che il requisito del numero minimo di dichiarazioni trasmesse nei primi tre anni di attività (necessario allo svolgimento dell’attività di assistenza fiscale) si considera soddisfatto se è trasmesso annualmente un numero di dichiarazioni pari all’uno per cento, con uno scostamento massimo del 10 per cento, del rapporto risultante tra le dichiarazioni trasmesse dal centro in ciascuno dei tre anni e la media delle dichiarazioni complessivamente trasmesse dai soggetti che svolgono attività di assistenza fiscale nel triennio precedente, compreso quello considerato.

Con le modifiche in esame, si posticipa di un anno l’applicazione dei predetti requisiti minimi: si prescrive dunque che le condizioni relative al numero di dichiarazioni trasmesse trovi applicazione anche per i centri di assistenza fiscale già autorizzati al 13 dicembre 2014 (data di entrata in vigore del D.Lgs. 175/2014), ma con riferimento alle dichiarazioni trasmesse negli anni 2016, 2017 e 2018, in luogo delle annualità 2015, 2016 e 2017.

Si ricorda che l’articolo 35, del D.Lgs. n. 175 del 2014, ha modificato i requisiti necessari per lo svolgimento dell’attività di CAF e società che svolgono assistenza fiscale, al fine di garantirne l’idoneità tecnico-organizzativa, come richiesto dalla legge delega n. 23/2014.

Cosa ha previsto la legge di Stabilità 2014

Sulla questione evidenziata nel paragrafo precedente era già intervenuta la legge di Stabilità 2014 (commi 616 e 617, art. 1, della L. n. 147 del 2013), modificando in più parti il decreto del Ministro delle Finanze 31 maggio 1999, n. 164, in materia di assistenza fiscale.

In particolare, il comma 617, della legge di Stabilità 2014 aveva modificato la documentazione da allegare alla domanda per richiedere l’autorizzazione allo svolgimento dell’attività di assistenza fiscale, prevedendo la presentazione di una relazione tecnica sul rispetto dei requisiti sulla capacità operativa del CAF, sulla formula organizzativa assunta, sui sistemi di controllo interno volti a garantire la correttezza dell’attività (articolo 7 del D.M. n. 164 del 1999).

Si è previsto che i componenti del consiglio di amministrazione e i sindaci della società richiedente, ai fini dell’ottenimento dell’autorizzazione, non debbano aver commesso violazioni alle disposizioni in materia non solo tributaria ma anche contributiva .

Riguardo all’assistenza fiscale prestata dai CAF-dipendenti, si è stabilito che questi provvedano a conservare le schede relative alle scelte per la destinazione dell’otto e del cinque per mille dell’imposta fino al 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di dicembre del quarto anno successivo a quello di presentazione.

Infine, in materia di controlli si stabilisce che le richieste di documenti e di chiarimenti relative alle dichiarazioni siano trasmesse in via telematica, almeno 60 giorni prima della comunicazione al contribuente, al responsabile dell’assistenza fiscale o al professionista che ha rilasciato il visto di conformità per la trasmissione in via telematica all’Agenzia delle Entrate entro 30 giorni della documentazione e dei chiarimenti richiesti.

Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate (non emanato) dovevano essere definite le modalità attuative delle disposizioni.

Le novità dal decreto semplificazioni fiscali

L’articolo 35 del D.Lgs. n. 175 del 2014 ha modificato nuovamente il citato decreto del Ministro delle Finanze 31 maggio 1999, n. 164, e, più in dettaglio:

  • si dispone che per i centri che richiedono l’autorizzazione all’esercizio dell’attività, vi sia la presenza degli uffici periferici sul territorio in almeno un terzo delle province;

  • si precisa il contenuto della relazione tecnica annuale che i soggetti richiedenti devono redigere, in particolare prevedendo che da essa emerga il rispetto dei requisiti concernenti le garanzie di idoneità tecnico-organizzativa del centro, la formula organizzativa assunta anche in ordine ai rapporti di lavoro dipendente; si prevede che detta relazione contenga un piano di formazione del personale differenziato in base alle funzioni svolte dalle diverse figure professionali. Le modalità di offerta formativa saranno demandate a un provvedimento ministeriale;

  • i predetti soggetti dovranno altresì redigere, dopo il primo anno di attività, una relazione annuale sulla capacità operativa e sulle risorse umane utilizzate, sull’affidamento a terzi dell’attività di assistenza fiscale e sui controlli di qualità su prodotti, servizi e sul numero di dichiarazioni trasmesse;

  • si prevede un numero minimo di dichiarazioni che ciascun Centro autorizzato di assistenza fiscale dovrà validamente trasmettere all’Agenzia delle Entrate, che effettuerà verifiche in merito in rapporto alla media delle dichiarazioni trasmesse da altri centri;

  • si specifica che, ancorché i centri decadano dall’autorizzazione allo svolgimento dell’attività di assistenza fiscale per il venir meno dei requisiti, debba essere garantita l’assistenza fiscale per l’attività in corso;

  • si consente ai CAF di avvalersi, per l’assistenza fiscale, di società di servizi o dei soli lavoratori autonomi individuati tra gli intermediari autorizzati, i quali agiranno in nome e per conto del CAF.

6 marzo 2015

Federico Gavioli