Le nuove esenzioni per l'IMU agricola

pubblichiamo l’lenco dei nuovi comuni esentati dal pagamento dell’IMU agricola situati nelle isole cosiddette ‘minori’

Il Parlamento ha approvato in via definitiva il Disegno di Legge di conversione del D.L. n. 4 del 24 gennaio 2015.

Niente sanzioni né interessi per chi versa l’imposta dovuta per il 2014 sui terreni agricoli ex montani entro il 31 marzo 2015.

Peraltro, il D.L. convertito in Legge prevede che, a decorrere dall’anno 2014, l’esenzione dall’IMU si applica, oltre che ai terreni agricoli, nonché a quelli non coltivati, ubicati nei comuni classificati come totalmente montani (come riportato dall’elenco dei comuni italiani predisposto dall’ISTAT) e quelli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali (IAP) di cui all’art. 1 del DLgs. 99/2004, iscritti nella previdenza agricola, ubicati nei comuni classificati come parzialmente montani (come riportato dallo stesso elenco dell’ISTAT), anche ai terreni agricoli, compresi quelli non coltivati, ubicati nei Comuni delle isole minori di cui all’allegato A della L. 28 dicembre 2001 n. 448.

Si tratta delle:

– Isole Tremiti: San Nicola, San Domino, Capraia, Pianosa;

– Pantelleria;

– Isole Pelagie: Lampedusa, Lampione, Linosa;

– Isole Egadi: Favignana, Levanzo, Marettimo, Formica, Ustica;

– Isole Eolie: Lipari, Vulcano, Alicudi, Filicudi, Stromboli, Panarea, Salina;

– Isole Suscitane: Sant’Antioco, San Pietro;

– Isole del Nord Sardegna: La Maddalena, Caprera, Santo Stefano, Spargi, Santa Maria, Budelli, Razzoli, Mortorio, Tavolara, Molara, Asinara;

– Isole Partenopee: Capri, Ischia, Procida, Nisida, Vivara;

– Isole Ponziane: Ponza, Palmarola, Zannone, Ventotene, Santo Stefano;

– Isole Toscane: Elba, Pianosa, Montecristo, Isola del Giglio, Giannutri, Formiche di Grosseto, Capraia, Gorgona, Secche della Meloria;

– Isole del Mare Ligure: Arcipelago di Porto Venere: Palmaria, Tino, Tinetto.

Il comma 1-bis dell’art. 1 del DL 4/2015, introdotto in sede di conversione, inoltre, prevede che, a decorrere dall’anno 2015, per i terreni agricoli ubicati nei Comuni di cui all’allegato del D.L. convertito, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e IAP di cui all’art. 1 del DLgs. 99/2004, iscritti nella previdenza agricola, si detraggono dall’imposta dovuta, fino a concorrenza del suo ammontare, 200 euro.

Possibile pagare entro il 31 marzo: I soggetti passivi tenuti al pagamento dell’IMU in base alle disposizioni contenute nel DM 28 novembre 2014 e nel D.L. n. 4/2015 dovevano versare l’imposta dovuta per l’anno 2014 in un’unica rata entro il 10 febbraio 2015.

Inoltre, la legge di conversione del DL n. 4/2015, all’art. 1 comma 5, ha introdotto una sorta di clausola di salvaguardia per cui non sono applicati sanzioni e interessi nel caso in cui l’IMU dovuta per l’anno 2014 venga versata entro il 31 marzo 2015.

23 marzo 2015

Vincenzo D’Andò