I revisori deli enti locali e le novità dalla Legge di Stabilità

i revisori degli enti locali devono fare particolare attenzione ad alcune novità nascoste nella Legge di Stabilità che riguardano i contributi alla finanza pubblica e gli ultimi correttivi in tema di armonizzazione contabile.

Poche novità riserva la Legge di stabilità 2015 ai Revisori degli enti locali.

Si segnala infatti che la Legge n. 190/2014, a differenza della maggior parte dei principali interventi legislativi operati sugli enti locali negli ultimi anni, non introduce disposizioni che coinvolgano direttamente gli Organi di revisione degli enti.

Ciò non toglie che il carattere omnicomprensivo di alcuni dei compiti loro affidati dal TUEL (D.Lgs. n. 267/2000) influenza sotto diversi aspetti l’attività di controllo dei Revisori.

 

Contributi di finanza pubblica

Si segnala ad esempio che la Legge di stabilità richiede nuovi contributi di finanza pubblica agli enti locali.

Nello specifico i commi 418 e 419 introducono per le nuove Province e Città metropolitane un’ulteriore riduzione della spesa corrente di un miliardo di euro per l’anno 2015, di 2 miliardi di euro per l’anno 2016 e di 3 miliardi di euro a decorrere dal 2017, mentre per i Comuni i tagli richiesti ammontano a decorrere dal 2015 a 1.200 milioni di euro.

Le modalità con cui gli enti interessati devono assicurare all’Erario la corresponsione del contributo di finanza pubblica richiesto ricalcano quelle indicate già previste per l’analogo intervento operato sulle finanze locali in occasione del D.L. n. 66/2014, convertito dalla Legge n. 89/2014 (Decreto Irpef): taglio corrispondente delle spettanze dei singoli enti a valere sul Fondo di solidarietà comunale per i Comuni e versamento in apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato da parte di Province e Città metropolitane.

Si evidenzia tuttavia che, in discontinuità con il precedente Decreto Irpef, in questo caso non sono previsti a carico dell’Organo di revisione specifici compiti di verifica dell’effettiva adozione delle misure di risparmio sopra indicate da parte degli enti, né viene richiesta alcuna espressa attestazione della suddetta attività nella relazione sul bilancio di previsione e sul rendiconto trasmessa alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti.

Ciò naturalmente non toglie che i Revisori sono comunque tenuti a monitorare che la situazione finanziaria del singolo ente si conformi ai limiti di finanza pubblica imposti sul singolo ente secondo la legislazione vigente, che necessariamente non può che tenere in considerazione anche i tagli introdotti dalla Legge di stabilità 2015.

 

 

Armonizzazione

Ulteriori interventi riguardano le modifiche apportate dalla Legge di stabilità alla disciplina dell’armonizzazione (D.Lgs. n. 118/2011, modificato dal D.L.gs. n. 126/2014), che per tutti gli enti finora non coinvolti nella precedente sperimentazione vedrà nel 2015 il suo primo anno di applicazione e che necessariamente attribuisce un importante ruolo di attestazione ai Revisori degli enti locali.

Nello specifico si fa riferimento all’operazione di riaccertamento straordinario che adegua lo stock di residui attivi e passivi al principio contabile generale della competenza finanziaria allegato al D.Lgs. n. 118/2011. Si ricorda infatti che, ai sensi dei commi 7 e seguenti dell’articolo 3 del citato D.Lgs. n. 118/2011, tale adempimento deve essere effettuato contestualmente all’approvazione del rendiconto 2014, mediante un’apposita delibera di giunta (unico atto deliberativo) da approvare previo il parere dell’Organo di revisione dell’ente.

La Legge di stabilità 2015 interviene a questo punto sulla disciplina vigente dal primo gennaio 2015, introducendo una serie di correzioni al D.Lgs. n. 118/2011 volte ad attenuare l’impatto, per alcune amministrazioni sicuramente dirompente, che i nuovi principi contabili dell’armonizzazione produrranno sui bilanci degli enti locali.

Il comma 507 concede perciò maggiore tempo agli enti locali per la copertura dell’eventuale disavanzo di amministrazione che dovesse emergere in seguito all’operazione di riaccertamento straordinario dei residui al primo gennaio 2015.

In base alle modifiche introdotte, il disavanzo emerso potrà essere risanato in un periodo massimo di 30 esercizi a quote costanti (anziché in 10 esercizi, come previsto in precedenza). La copertura del disavanzo da riaccertamento straordinario in trenta anni è estesa anche agli enti che avevano aderito alla sperimentazione ai sensi dell’articolo 36 del citato D.Lgs. n. 118/2011.

Nella Legge di stabilità trovano conferma gli impegni assunti dal Governo, tesi a definire con un apposito decreto attuativo tempi e modalità di copertura dell’eventuale maggiore disavanzo di amministrazione derivante dal riaccertamento straordinario dei residui.

In tal senso il comma 538 modifica l’articolo 3 del D.Lgs. n. 118/2011 prevedendo innanzitutto l’emanazione di un Decreto del Ministero dell’Economia e delle finanze chiamato a dettare le modalità e i termini per l’acquisizione delle informazioni da parte degli enti riguardanti il maggior disavanzo al 1° gennaio 2015 emerso presso le singole amministrazioni a seguito delle operazioni di riaccertamento straordinario, nonché delle informazioni relative agli enti che hanno partecipato alla sperimentazione, compreso l’importo dell’accantonamento al Fondo crediti di dubbia esigibilità.

Sulla base delle informazioni raccolte si procederà all’emanazione di un Decreto del Ministero dell’Economia e delle finanze che si occuperà dell’effettiva definizione delle procedure e dei tempi di copertura dell’eventuale maggiore disavanzo rispetto al risultato di amministrazione al 31 dicembre 2014, da attuare secondo modalità differenziate in considerazione dell’entità del fenomeno e della dimensione demografica e di bilancio dei singoli enti. Il comma 538 pone a carico degli enti che non dovessero trasmettere le informazioni riguardanti il maggiore disavanzo emerso l’obbligo di effettuarne il ripiano nella tempistica più breve che sarà prevista da questo secondo Decreto ministeriale.

La Legge di stabilità si preoccupa inoltre di introdurre una maggiore gradualità nell’applicazione delle nuove regole sullo stanziamento del Fondo crediti di dubbia esigibilità nel bilancio preventivo, previste in attuazione del nuovo principio della contabilità finanziaria rafforzata.

Si fa presente infatti che il comma 490 include a partire dal 2015 nel computo del saldo di competenza mista rilevante ai fini della valutazione del rispetto del Patto di stabilità anche gli stanziamenti di competenza del Fondo crediti di dubbia esigibilità, che saranno effettuati nel corso del 2015 in base al nuovo principio della contabilità finanziaria rafforzata.

Si sottolinea che la disposizione in esame potrebbe creare in tutte quelle realtà locali contraddistinte da bilanci appesantiti da crediti di dubbia esigibilità di importo ingente non poche difficoltà all’effettivo conseguimento degli obiettivi di Patto assegnati per il 2015 agli enti, fattispecie quest’ultima che, si ricorda, va necessariamente accertata ed attestata dall’Organo di revisione dell’ente.

Nello specifico l’intervento operato tramite il successivo comma 509 opera una significativa riduzione della percentuale minima di accantonamento, prevedendone al tempo stesso una progressiva crescita nel corso degli anni con ritmi meno traumatici per le finanze dei singoli enti locali.

Nel 2015 gli enti locali che non hanno effettuato la sperimentazione contabile sono difatti tenuti a stanziare a tale titolo almeno il 36 per cento (anziché il 50) dell’importo quantificato nel prospetto riguardante il Fondo crediti dubbia esigibilità da allegare al bilancio di previsione, mentre per gli enti sperimentatori tale percentuale è del 55 per cento.

Nelle annualità successive le percentuali di accantonamento al fondo si uniformano per tutti gli enti e passano nel 2016 al 55 per cento, nel 2017 ad almeno il 70 per cento, nel 2018 ad almeno l’85 per cento, mentre dal 2019 deve essere accantonato l’intero importo. Le stime sono state effettuate sulla base del valore medio determinabile secondo le tre diverse modalità di calcolo previste nell’appendice tecnica allegata al principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria di cui al D.Lgs. n. 118/2011.

La novità dovrebbero permetterebbe ai Sindaci di liberare, rispetto alla versione previgente del D.Lgs. n. 118/2011, circa 700 milioni di euro di minori risorse da accantonare nel bilancio preventivo nel Fondo crediti di dubbia esigibilità, subito utilizzabili dall’ente per spese correnti.

Va tenuto tuttavia in dovuta considerazione il fatto che le modifiche introdotte dalla Legge di stabilità non permettono di alleggerire il concorso degli enti locali al contenimento della spesa pubblica.

L’accantonamento al Fondo crediti dubbia esigibilità da determinare in sede di rendiconto di esercizio resta infatti commisurato alla percentuale di riscossione dei residui attivi negli ultimi cinque anni. Di conseguenza, pur potendo l’ente stanziare cifre minori nel bilancio di previsione, in sede di consuntivo occorrerà reperire ulteriori risorse per consentire la copertura da parte dell’avanzo di amministrazione dell’intero importo del Fondo crediti di dubbia esigibilità da accantonare.

Ad ogni modo il secondo periodo del comma 490 apre all’eventualità che, sulla base dei valori relativi agli accantonamenti effettuati sul Fondo crediti di dubbia esigibilità per l’anno 2015 acquisiti con specifico monitoraggio, le percentuali obiettivo del Patto per l’anno 2015, possano essere modificate.

A decorrere dall’anno 2016, le percentuali obiettivo vanno poi rideterminate tenendo conto in ogni caso anche del valore degli accantonamenti effettuati sul Fondo crediti di dubbia esigibilità nell’anno precedente.

 

5 marzo 2015

Marco Castellani