E' il codice ATECO a definire l'applicazione del reverse charge

per individuare le nuove prestazioni soggette all’applicazione si deve far riferimento unicamente ai codici attività della Tabella ATECO 2007 (i primi aggiornamenti dalla recente circolare dell’Agenzia in tema di reverse charge)

Le prestazioni di pulizia, demolizione, di installazione di impianti e di completamento di edifici poste in essere occasionalmente non dovrebbero rilevare ai fini dell’applicazione del meccanismo dell’inversione contabile di cui all’art. 17, c. 6, lett. a–ter, del D.P.R. n. 633/1972. La soluzione è desumibile dai primi chiarimenti forniti sul tema dall’Agenzia delle entrate con la Circ. n. 14/E del 27 marzo 2015.

 

Preliminarmente l’Agenzia delle entrate ha precisato che l’estensione dell’inversione contabile di cui alla nuova lettera a–ter opera indipendentemente dal rapporto contrattuale stipulato dalle parti e dalla tipologia di attività esercitata, che quindi può anche essere diversa dal settore edile.

Le prestazioni rientranti nella novità sono rappresentate dai servizi di pulizia, demolizione, installazione di impianti e completamento di edifici. Il problema principale che gli operatori devono affrontare riguarda l’individuazione della tipologia di prestazioni rientranti nell’ambito dei predetti servizi.

L’Agenzia delle entrate, in una logica di semplificazione, ed al fine di evitare incertezze interpretative, ha ritenuto che per individuare le predette prestazioni “debba farsi riferimento unicamente ai codici attività della Tabella ATECO 2007”.

A tal proposito la Circolare in rassegna ha esaminato il caso di un contribuente che pone in essere sistematicamente (quindi con continuità) attività comprese nelle classificazioni ATECO 2007 aventi ad oggetto le prestazioni di pulizia, demolizione, installazione di impianti e completamento relative ad edifici senza che l’inizio di tali attività sia stato comunicato ai sensi dell’art. 35, comma 3 del Decreto Iva.

In tale ipotesi l’Agenzia delle entrate individua una soluzione prescindendo dalla formale comunicazione dell’inizio attività ed avendo riguardo ai profili sostanziali. Infatti, indipendentemente dalla omessa comunicazione di cui al citato art. 35 del Decreto Iva, le anzidette operazioni devono essere assoggettate al meccanismo dell’inversione contabile. Inoltre il contribuente deve procedere all’adeguamento del codice ATECO segnalando l’inizio o la variazione delle attività esercitate.

 

La fattispecie presa in esame riguardava un soggetto che esercitava stabilmente una o più attività le cui prestazioni avrebbero dovuto essere assoggettate al meccanismo dell’inversione contabile. Sembra dunque doversi desumere, indirettamente, come per le diverse fattispecie di inversione contabile di cui alla precedente lettera a dello stesso art. 17, c. 6, del D.P.R. n. 633/1972, che le prestazioni oggettivamente individuate sono soggette alla nuova disciplina esclusivamente nel caso in cui l’attività sia svolta, anche marginalmente (sia secondaria rispetto ad un’altra), ma con stabilità. In buona sostanza devono rivenirsi le condizioni che rendono obbligatoria la comunicazione di inizio dell’attività ai sensi dell’art. 35 del Decreto Iva.

In base all’art. 17, c. 6, lett. a, se il contribuente (il committente) effettua occasionalmente una prestazione rientrante nel settore dell’edilizia, il subappaltatore deve emettere la fattura esercitando la rivalsa secondo i criteri previsti dall’art. 18 del D.P.R. n. 633/9172. Allo stesso modo, ad esempio, se il soggetto che effettua la prestazione di servizi non è in possesso di nessuno dei codici relativi alle prestazioni di pulizia (81.21.00 e 81.22.02) ed occasionalmente rende tale servizio, l’inversione contabile non deve essere applicata. E’ essenziale, però, che il servizio di pulizia sia effettivamente occasionale, in quanto se tale attività viene svolta marginalmente, ma con carattere di continuità, l’omessa segnalazione all’Agenzia delle entrate, quindi la mancata presentazione della denuncia di variazione dati prevista dall’art. 35 del Decreto Iva, non dispensa il prestatore dall’applicazione dell’inversione contabile. L’inversione contabile si applica alle prestazioni oggettivamente riconducibili nell’ambito della lettera a–ter in rassegna anche se le attività contraddistinte dai predetti codici ATECO 2007 non sono prevalenti nell’ambito dell’impresa.

31 marzo 2015

Nicola Forte