Le prestazioni di pulizia, demolizione, di installazione di impianti e di completamento di edifici poste in essere occasionalmente non dovrebbero rilevare ai fini dell’applicazione del meccanismo dell’inversione contabile di cui all’art. 17, c. 6, lett. a–ter, del D.P.R. n. 633/1972. La soluzione è desumibile dai primi chiarimenti forniti sul tema dall’Agenzia delle entrate con la Circ. n. 14/E del 27 marzo 2015.
Preliminarmente l’Agenzia delle entrate ha precisato che l’estensione dell’inversione contabile di cui alla nuova lettera a–ter opera indipendentemente dal rapporto contrattuale stipulato dalle parti e dalla tipologia di attività esercitata, che quindi può anche essere diversa dal settore edile.
Le prestazioni rientranti nella novità sono rappresentate dai servizi di pulizia, demolizione, installazion