IVA per cassa: dal 2015 arriva la possibilità di revoca

dato che il regime dell’IVA per cassa è nato nel 2012, il 2015 rappresenta il primo anno nel quale i soggetti che hanno a suo tempo optato possono valutare se proseguire con tale regime oppure tornare alla normale liquidazione dell’IVA

L’art. 32-bis del DL n. 83/2012, c.d. “Decreto Crescita”, ha introdotto il nuovo regime dell’IVA “per cassa”, prevedendo l’esigibilità differita dell’IVA per le cessioni/prestazioni eseguite da soggetti passivi con un volume d’affari non superiore a Euro 2.000.000 nei confronti di soggetti passivi d’imposta. Il  regime dell’IVA per cassa, in base alle disposizioni attuative contenute nel DM 11.10.2012, è entrato in vigore a decorrere dall’1.12.2012.

L’Agenzia delle Entrate con il Provvedimento 21.11.2012 e con la Circolare n.44/E del 26.11.12 ha reso note le modalità di esercizio dell’opzione. La possibilità di optare per la liquidazione dell’IVA secondo la contabilità di “cassa” interessa gli imprenditori/lavoratori autonomi che effettuano, nei confronti di soggetti passivi IVA, cessioni di beni e prestazioni di servizi “imponibili nel territorio dello Stato” e che nell’anno precedente hanno realizzato ovvero, in caso di inizio dell’attività, prevedono di realizzare, un volume d’affari non superiore a € 2.000.000. L’Agenzia delle Entrate nella circolare n. 44/E del 26.11.12 ha precisato che il suddetto importo non va ragguagliato in caso di inizio dell’attività in corso d’anno. Il volume d’affari deve essere determinato considerando tutte le operazioni attive, sia quelle assoggettate all’IVA per cassa sia quelle escluse. I soggetti che optano per questo regime applicano la liquidazione dell’IVA “per cassa” sia alle operazioni attive (IVA a debito) che alle operazioni passive (IVA a credito). Il differimento dell’esigibilità dell’IVA a debito e il differimento della detrazione dell’IVA a credito però è limitato nel tempo in quanto l’imposta diviene, comunque, esigibile e detraibile dopo il decorso di un anno dal momento di effettuazione dell’operazione.

 

Considerata la durata triennale dell’opzione “Iva per cassa”, i soggetti che hanno scelto tale regime dall’1/12/2012 (con comunicazione nel quadro VO del mod. IVA 2013), si trovano ora a dover scegliere tra due soluzioni:

proseguire con il regime IVA per cassa: in tal caso non è necessario provvedere ad alcun adempimento / comunicazione in quanto, scaduto il primo triennio, l’opzione si rinnova automaticamente di anno in anno;

tornare all’applicazione del regime IVA ordinario:  in tal caso, dall’1.1.2015 rileva il comportamento concludente del soggetto interessato che poi provvederà a comunicare la revoca dell’opzione nel quadro VO del mod. IVA 2016 relativo al 2015.

 

I contribuenti che adottano tale regime di liquidazione dell’IVA, applicano i seguenti criteri:

– l’IVA a debito diviene esigibile al momento del pagamento dei relativi corrispettivi ovvero decorso un anno dall’effettuazione dell’operazione a meno che l’acquirente / committente nonsia assoggettato a procedure concorsuali;

– l’IVA a credito è detraibile dal momento del pagamento dei relativi corrispettivi e comunque decorso un anno dal momento in cui l’operazione si considera effettuata, fermo restando chela detrazione può essere effettuata al più tardi con la dichiarazione IVA relativa al secondo annosuccessivo a quello in cui è avvenuto il pagamento ovvero a quello in cui è decorso un annodall’effettuazione dell’operazione (ex art. 6 Dpr 633/72).

L’Agenzia delle Entrate, nella circolare 15.2.2013, n. 1/E, ha precisato che nel caso di pagamento tramite mezzi diversi dal denaro (ad esempio, bonifico bancario) il corrispettivo si considera incassato nel momento dell’effettiva disponibilità della somma sul c/c bancario, quindi è rilevante la “data disponibile”, corrispondente al giorno a partire dal quale quanto accreditato può essere effettivamente utilizzato e non la semplice e “formale conoscenza” dell’operazione che avviene con l’invio della documentazione contabile da parte della banca. In particolare, l’esigibilità/detraibilità dell’IVA così individuate riguardano il solo soggetto che ha optato e non i clienti / fornitori dello stesso e si applicano a tutte le operazioni attive/passive poste in essere dal soggetto che ha optato per il regime in esame, ferme restando le specifiche esclusioni previste dal citato art. 32-bis, ossia:

– operazioni effettuate applicando i cd “regimi IVA speciali”; in particolare si tratta: del regime “monofase” (art.74, DPR 633/72) – del regime per l’agricoltura e attività connesse (artt. 34 e 34-bis, DPR 633/72) – del regime del margine per beni usati (art. 36, DL 41/95) – del regime delle agenzie di viaggi e turismo (art. 74-ter, DPR 633/72) – dell’agriturismo (art. 5, L. 413/91– operazioni con “IVA ad esigibilità differita” ex art. 6, comma 5, DPR n. 633/72 (cessioni / prestazioni effettuate nei confronti dello Stato, ecc.). Tale fattispecie dovrà ora essere coordinata con il nuovo metodo dello split payment in vigore dall’1.1.2015;

– operazioni con assolvimento dell’imposta da parte dell’acquirente / committente mediante il “reverse charge”;

operazioni intra-UE o operazioni di cui agli articoli 8, 8-bis e 9 del DPR 633/72 (cessioni all’esportazione, operazioni assimilate alle cessioni all’esportazione e servizi internazionali o connessi agli scambi internazionali), per le quali il cedente o prestatore nazionale non indica l’IVA in fattura e non è debitore della relativa imposta.

 

Con riferimento alle operazioni attive escluse, si evidenzia che l’Agenzia delle Entrate nella già citata circolare n. 1/E ha specificato che le stesse non consentono di applicare il regime ordinario di detraibilità dell’IVA a credito relativa agli acquisti afferenti dette operazioni attive escluse dal regime IVA per cassa. In particolare, l’Agenzia ha precisato che il regime in esame non va riferito alle singole operazioni ma all’attività esercitata dal contribuente nel suo complesso e quindi:

– il differimento della detrazione dell’IVA al momento del pagamento opera per tutti gli acquisti compresi quelli relativi alle operazioni attive escluse dal regime;

– non è possibile gestire separatamente le operazioni attive / passive escluse dal regime “IVA per cassa” rispetto a quelle incluse, salvo che le stesse siano riconducibili ad una specifica attività (identificata da un proprio codice ATECO 2007) per la quale il contribuente scelga di operare la separazione delle attività ex art. 36, DPR n. 633/72.

L’opzione o la revoca per il regime in esame si desume dal comportamento concludente del contribuente che:

– a decorrere dall’1.1 dell’anno in cui intende applicare detto regime è tenuto a riportare nelle fatture emesse la specifica dicitura della disciplina adottata quale, ad esempio, “operazione con IVA per cassa ex art. 32-bis, DL 22.6.2012, n. 83”.

in ogni caso l’Agenzia delle Entrate nella circolare del 26.11.2012, n. 44/E, ha chiarito che l’assenza di detta dicitura non inficia l’applicazione della liquidazione IVA per cassa nel presupposto che il comportamento concludente sia altrimenti riscontrabile (modalità di versamento e di detrazione dell’IVA);

– nel quadro VO del mod. IVA relativo all’anno in cui inizia ad applicare la liquidazione IVA per cassa deve comunicare l’esercizio dell’opzione.

Tale scelta è vincolante per 3 anni, fermo restando che il conseguimento in corso d’anno di un volume d’affari superiore a € 2 mln fa decadere dal regime con conseguente obbligo di applicare le ordinarie regole IVA per le operazioni effettuate a partire dal mese / trimestre successivo a quello del superamento. L’opzione quindi ha effetto a decorrere dall’1/1 dell’anno in cui la stessa viene esercitata in caso di inizio attività, in corso d’anno, dalla data di inizio della stessa.

 

Trascorsi i primi tre anni, il contribuente può scegliere di:

proseguire con l’applicazione della liquidazione in esame. In tal caso continua ad emettere le fatture con l’apposita dicitura senza necessità di effettuare alcun ulteriore adempimento in quanto l’opzione si rinnova automaticamente di anno in anno. Dal quarto anno in poi sarà possibile valutare di anno in anno l’opportunità di proseguire o meno con la liquidazione IVA per cassa;

revocare l’opzione con conseguente liquidazione ordinaria dell’IVA. In tal caso dall’1.1 vale il comportamento concludente del contribuente che dovrà poi provvedere a comunicare la revoca dell’opzione nel quadro VO del mod. IVA relativo a detto anno.

 

4 febbraio 2015

Giovanna Greco