Il nuovo regime forfettario per i contribuenti minimi: le interpretazioni dopo Telefisco

in sede di telefisco 2015, l’Agenzia ha fornito (con un certo ritardo) alcuni chiarimenti riguardanti la fase transitoria di passaggio dal regime semplificato/ordinario, al regime forfetario introdotto dalla legge di stabilità del 2015…

L’Agenzia delle entrate ha fornito nel corso di Telefisco 2015, la manifestazione annuale organizzata dal Il Sole 24 Ore, alcuni chiarimenti riguardanti la fase transitoria di passaggio dal regime semplificato/ordinario, al regime forfetario introdotto dalla legge di stabilità del 2015 (L. n. 190/2014).

Le indicazioni hanno interessato i criteri di computo dei ricavi e compensi conseguiti o percepiti nell’anno precedente al fine di verificare la possibilità di accedere al nuovo regime. Infatti, possono beneficiare della novità in rassegna, non solo i contribuenti che hanno avviato l’attività con decorrenza dal 1° gennaio 2015 o ne inizieranno una nuova in futuro, ma anche coloro che già erano in esercizio nei periodi di imposta precedenti (entro il 31 dicembre del 2014).

Tali soggetti potrebbero aver determinato ricavi o i compensi del 2014, a seconda delle circostanza, in base al principio di competenza o di cassa. Si è posto dunque il problema, in occasione del Telefisco, di comprendere in base a quali criteri verificare se i contribuenti, interessati ad accedere al nuovo regime forfetario, non abbiano superato i limiti indicati dalla legge di Stabilità del 2015 avendo riguardo al diverso codice ATECO che contraddistingue l’attività esercitata.

La disposizione di riferimento (l’art. 1, comma 54 della L. n. 190/2014) prevede che la verifica debba essere effettuata avendo riguardo ai ricavi conseguiti ed ai compensi percepiti, “ragguagliati ad anno”. Sembra quindi, che le imprese individuali, già in attività nel periodo di imposta 2014, debbano effettuare tale riscontro facendo sempre riferimento al principio di competenza, ma l’Agenzia delle entrate si è espressa diversamente.

La fattispecie sottoposta all’attenzione dell’Amministrazione Finanziaria riguardava un contribuente, esercente un’attività d’impresa, che nel periodo di imposta precedente (2014) si era avvalso del regime dei minimi e, trattandosi dell’ultimo anno di applicazione di tale regime agevolato, doveva verificare se fosse o meno in possesso delle condizioni per poter accedere al nuovo regime forfetario.

Secondo l’Agenzia delle entrate la verifica circa la sussistenza del presupposto deve essere effettuata facendo riferimento all’ammontare dei ricavi conseguiti nell’anno precedente determinato secondo i criteri previsti dal regime applicato (nell’esempio nell’anno 2014). Pertanto le imprese in contabilità ordinaria e le imprese minori (in contabilità semplificata), determineranno i ricavi conseguiti seguendo il principio di competenza. Viceversa i contribuenti che si sono avvalsi del regime dei minimi, determineranno i ricavi applicando il principio di cassa, cioè l’unico criterio applicabile al predetto regime agevolato.

Con la risposta viene di fatto superata la “rigida” interpretazione letterale dell’art. 1, c. 54 della legge di stabilità in rassegna che utilizza testualmente l’espressione compensi percepiti solo con riferimento agli esercenti arti e professioni. Invece sembra, ma l’interpretazione non è corretta, che le imprese debbano in ogni caso determinare i ricavi secondo il principio di competenza. I contribuenti minimi nel 2014 effettueranno tale verifica avendo esclusivo riguardo alle somme effettivamente incassate.

Nel computo dei ricavi entrano a far parte, come ulteriormente precisato dall’Agenzia delle entrate anche le cessioni all’esportazione poste in essere con la Città del Vaticano e San Marino. Il comma 55 prevede quale unica ipotesi di esclusione i maggiori ricavi o compensi derivanti dall’adeguamento agli studi di settore.

2 febbraio 2015

Nicola Forte