Il nuovo ravvedimento operoso cambia il rapporto Fisco – Contribuente?

le nuove modalità di ravvedimento operoso potrebbero aprire la possibilità di gestione del rapporto fra Fisco e contribuenti improntata ad una maggiore collaborazione… sogno o possibile realtà?

Il rapporto tra Agenzia delle Entrate e contribuente DEVE CAMBIARE! E’ questa l’unica ed essenziale volontà espressa dal Legislatore con i recenti interventi normativi, vuoi quelli di cui alla dichiarazione precompilata, vuoi quelli di cui al Decreto Stabilità.

Guai agli interpreti che con argomentazioni del tutto didattiche, tecniche e controverse, ancorché non volontariamente, INQUININO l’unica traiettoria da seguire: CAMBIO RADICALE DEL RAPPORTO TRA AGENZIA DELLE ENTRATE E CONTRIBUENTE.

Ma in che cosa deve consistere il cambiamento che deve guidare ogni interpretazione delle disposizioni in materia di controllo?

Si passa (e si avvertono l’amministrazione e il contribuente che si è già passati!!!) da un sistema radicato sul “guardia e ladri presunti” ad un sistema dove l’Agenzia delle entrate, prima di attivare costose attività di accertamento generanti perdite per lo Stato e quindi per la Società, deve porre il contribuente nelle condizioni di poter rilevare le distanze quantitative tra imposte dichiarate e imposte presunte dall’ufficio e di poterne valutare le relative motivazioni.

Il nuovo sistema di dichiarazione e controllo è previsto dai commi 634 e 635 della Legge di stabilità 2015 ma, per la sua attuazione, si dovranno attendere (e si spera non troppo) i provvedimenti attuativi del Direttore dell’Agenzia delle Entrate.

Ciò che non deve sfuggire è che il nuovo paradigma tenderà a porre i contribuenti in tre grandi categorie:

  1. Contribuenti diligenti: quelli che tengono un comportamento dichiarativo impeccabile, scevro da errori nella determinazione delle imposte e puntuale nei versamenti dovuti;

  2. Contribuenti distratti: contribuenti che, pur volendo adottare un comportamento dichiarativo corretto, commettono errori di calcolo, di riporto e comunque assolutamente non dolosi, nella determinazione delle imposte e, per lo più per necessità, non effettuano puntualmente i versamenti dovuti; il nuovo sistema è rivolto proprio a questa categoria di contribuenti!

  3. Contribuenti evasori: contribuenti che adottano comportamenti dichiarativi non corretti con volontà e coscienza.

La finalità quindi del sistema di nuova generazione è quella di consentire ai contribuenti distratti (punto 2) di correggere il proprio comportamento dichiarativo e tributario, fruendo del nuovo strumento di ravvedimento che consente l’applicazione graduata delle sanzioni e quindi di concentrare le attività di controllo verso i veri “ladri” (non più semplicemente presunti) che, con coscienza e volontà, hanno adottato comportamenti fiscali finalizzati all’evasione.

Su questi contribuenti, come afferma la stessa relazione di accompagnamento, si concentrerà l’attività di controllo e verifica. L’individuazione di tale contribuente risulterà semplificata in quanto riconducibile al comportamento non collaborativo del contribuente stesso. Tale atteggiamento non collaborativo, post dichiarazione, è, in alcuni determinati casi, indicativo di un anomalo comportamento fiscale.

ATTENZIONE: L’ATTIVITA’ DI CONTROLLO E VERIFICA DOVRA’ ESSERE UNICAMENTE INDIRIZZATA VERSO IL CONTRIBUENTE CHE, NONOSTANTE LE NON CONGRUITA’ RESEGLI NOTE MEDIANTE I SISTEMI INFORMATICI, TRA QUANTO DICHIARATO E STIMATO DALL’AGENZIA DELLE ENTRATE, NON PONE IN ESSERE ALCUN COMPORTAMENTO VOLTO A DARE CONTO DELLA GIUSTIFICAZIONE DELLA NON CONGRUITA’ RILEVATA, OVVERO A CORREGGERE IL COMPORTAMENTO DICHIARATIVO PER ALLINEARSI A QUANTO INDICATO DALL’UFFICIO.

In sostanza, il sistema dovrà porre a disposizione del contribuente, prima della presentazione della dichiarazione dei redditi, una serie di informazioni, a vario titolo già nella diponibilità dell’Agenzia, che dovranno consentire, già in quella fase, un miglior comportamento dichiarativo.

Successivamente, l’Agenzia delle entrate dovrà comunicare o mettere a disposizione del contribuente ulteriori e più completi dati ed informazioni, anche frutto di elaborazioni di stime radicate su dati disponibili, che consentano al contribuente di verificare la propria posizione fiscale secondo il punto di vista dell’Agenzia delle Entrate e di valutarne le opportunità di rimedio e correzione, potendo fruire del nuovo ravvedimento operoso in modo da evitare l’attività di accertamento.

Pertanto, il contribuente di cui al precedente punto 2), laddove verifichi la commissione di violazioni, sarà portato a correggere il proprio comportamento dichiarativo o a prevenire l’accertamento fornendo dati, informazioni e indicazioni non prese in considerazione dall’Agenzia delle entrate o erroneamente valutate.

 

Il contribuente di cui al punto 3) che, con coscienza e volontà, ha posto in essere l’architettura evasiva, non avrà alcun interesse a correggere la propria posizione e quindi non porrà in essere alcun comportamento “collaborativo”.

L’assenza di comportamenti collaborativi, in presenza di gravi incongruenze tra quando dichiarato e quando stimato dall’agenzia delle entrate, costituirà quindi, nel nuovo rapporto Agenzia delle Entrate e contribuente, il massimo criterio di selezione delle posizioni da sottoporre a controllo.

Si auspica che la concreta attuazione del nuovo sistema di controllo e accertamento determini la fine delle attività di controllo di massa sulla base del Redditometro piuttosto che sulla base dell’accertamento da studi di settore e che ponga la parola fine alle penose scene di controllo modello far west nelle località turistiche nei periodi di massima concentrazione che sono state la massima espressione dell’inefficienza dell’attività di accertamento e controllo (i sistemi informatici di cui dispone l’Agenzia delle Entrate hanno costi che immagino elevati).

Attenzione però:

Il clima deve cambiare e per attuare il vero cambiamento non dimentichiamoci del nostro ruolo di consulenti fiscali.

11 febbraio 2014

Mario Agostinelli