La Corte di Cassazione, con la sentenza 20 novembre 2014, n. 48424, è ritornata ad affrontare la problematica relativa al reato di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte, ex art. 11, del D.Lgs. n. 74/2000, per un caso di un complesso intreccio societario, facenti capo ad un unico soggetto, dove dopo la cessione d’azienda la stessa si è trasferita in luogo inesistente, e successivamente cancellata.
Il carattere fraudolento della prima cessione e la consapevolezza dell'esistenza delle obbligazioni tributarie gravanti costituiscono i punti di forza delle motivazioni del Tribunale.
In estrema sintesi, la Corte di Cassazione, conferma che:
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“ai fini della configurabilità del reato, occorre avere riguardo alla situazione esistente al momento della effettuazione dell'atto di alienazione o fraudolento (Sez. 3, n. 5824 del 18/12/2007 - dep. 06/02/2008, Soldera, Rv. 238821, in motivazione)”;
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“ai fini della configurabilità dell'art. 11 d. Igs. n. 74 del 2000 rileva qualunque atto idoneo ad ostacolare il soddisfacimento di un'obbligazione tributaria (Sez. 3, n. 5824 del 18/12/2007 cit., che ha attribuito rilievo alla costituzione di un fondo patrimoniale; nello stesso senso, v. Sez. 3, n. 23986 del 05/05/2011, Pascone, Rv. 250646)”.
Brevi riflessioni
Come è noto, il reato di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte, disciplinato dall'art. 11 del D.Lgs. n. 74 del 2000, prevede che, salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da 6 mesi a 4 anni colui il quale, al fine di sottrarsi al pagamento delle II.DD. o dell’IVA ovvero di interessi o sanzioni relative a dette imposte, di ammontare complessivo superiore a € 51.645, alieni simulatamente o compia altri atti fraudolenti sui propri o altrui beni, idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione.
Il D.L. n. 78 del 31 maggio 2010, conv. con modif. dalla L. n. 122 del 29.7.2010, ha così modificato la norma: “è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila, aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva. Se l'ammontare delle imposte, sanzioni ed interessi è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni”.
Inoltre, nell’art. 11 del D.Lgs. n. 74/2000, viene aggiunto un secondo comma, che punisce, “con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di ottenere per sé o per altri un pagamento parziale dei tributi e relativi accessori, indica nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi per un ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila. Se l'ammontare di cui al periodo precedente e superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni”.
Il reato di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte può essere considerato lo strumento artificioso realizzato dal contribuente, volto a sottrarre, in tutto o in