Spese di vitto e alloggio dei professionisti: il trattamento fiscale

dopo il decreto sulle semplificazioni fiscali le prestazioni alberghiere e di somministrazione di alimenti e bevande acquistate direttamente dal committente non costituiscono più compensi in natura per il professionista.

L’art. 10 del D.Lgs n. 175/2014 (c.d. Decreto sulle semplificazioni) è intervenuto sul testo dell’art. 54 del TUIR prevedendo che “Le prestazioni alberghiere e di somministrazione di alimenti e bevande acquistate direttamente dal committente non costituiscono compensi in natura per il professionista”.

D’ora in avanti, a decorrere dal 1 gennaio 2005, se un’impresa che organizza un convegno sostiene direttamente le spese alberghiere o del ristorante relative alla partecipazione di un professionista quale relatore all’evento, la prestazione in natura con costituisce più un compenso imponibile. Di conseguenza la spesa anticipata non concorre più alla formazione del reddito professionale quale compenso in natura. Si tratta di una deroga espressa alla previsione di cui all’art. 54, c. 1 del TUIR in base al quale il reddito di lavoro autonomo è determinato effettuando la differenza tra compensi in denaro, ma anche in natura e le spese inerenti, cioè sostenute nell’esercizio dell’attività professionale.

La modifica normativa impone, quale ulteriore conseguenza, anche l’adeguamento degli adempimenti come chiarito espressamente dall’Agenzia delle entrate con la Circ. n. 31/E del 30 dicembre 2014.

Fino al 31 dicembre 2014, cioè nel periodo durante il quale trovava applicazione la precedente disciplina, il professionista doveva emettere la relativa fattura con l’indicazione non solo dei compensi in denaro, ma anche dei compensi in natura, cioè di importo equivalente alle spese anticipate dal committente. L’impresa committente, una volta ricevuta la fattura del professionista, imputava a costo l’intero ammontare, quindi non solo i compensi in denaro, ma anche quelli in natura integralmente deducibili sulla base delle regole ordinarie e quindi senza alcuna limitazione. A sua volta il professionista poteva considerare in deduzione integralmente il costo sulla base della documentazione trasmessa dall’impresa committente (attestante la spesa alberghiera e di ristorazione). Infatti, in tale ipotesi, seguendo il meccanismo descritto, non trovava applicazione il plafond che limitava la deducibilità delle predette spese entro il limite massimo del 2 per cento dei compensi professionali.

Il procedimento descritto rappresentava, nella sostanza, una notevole complicazione che non determinava di fatto alcun incremento di gettito per l’erario. Infatti, se da una parte il professionista doveva assoggettare a tassazione le spese anticipate dal committente, dall’altro tali spese erano integralmente deducibili. L’integrale deducibilità era in grado di sterilizzare completamente gli effetti della tassazione. L’unico effetto che ne derivava era costituito dall’anticipazione finanziaria rappresentata dall’applicazione della ritenuta sui compensi in natura.

Ora, invece, a seguito della modifica dell’art. 54 del TUIR, gli effetti sostanziali sono rimasti praticamente invariati, ma con una radicale semplificazione del procedimento. Tali indicazioni risulteranno più chiare esaminando separatamente la posizione dell’impresa committente rispetto a quella del professionista.

L’impresa committente potrà considerare in deduzione le spese alberghiere e di somministrazione di alimenti e bevande anticipate per conto del professionista. La deduzione, come precisato dalla Circolare n. 31/E del 2014 citata, è integrale non trovando applicazione la limitazione in misura pari al 75 per cento. In precedenza l’impresa deduceva un maggior costo professionale in misura equivalente alle spese anticipate. Ora, per effetto della novità, è diminuito il costo della prestazione professionale deducibile (in quanto le spese anticipate non costituiscono più compensi in natura), ma sono aumentati i costi dovuti alle prestazioni alberghiere e di ristorazione anch’essi deducibili per intero. In pratica si è verificato un mutamento sostanziale della tipologia di costo deducibile, ma senza alcun effetto sul reddito imponibile conseguito dall’impresa committente.

Invece il professionista non dovrà più indicare in fattura le spese anticipate in quanto, come previsto espressamente dal testo novellato dell’art. 54 del TUIR, le spese anticipate non hanno più natura di compensi in natura. Simmetricamente le spese alberghiere e di somministrazione di alimenti e bevande non sono più deducibili per il professionista (lo sono per l’impresa committente).

Il risultato per il professionista è pressoché equivalente in quanto a fronte della non imponibilità delle spese anticipate lo stesso soggetto ha perso la deducibilità dei predetti oneri. Il reddito imponibile conseguito nell’esercizio dell’attività professionale risulta così invariato.

 

15 gennaio 2015

Nicola Forte