Lo “split payment” si applica alle operazioni fatturate dal 1' gennaio 2015, per le quali l’esigibilità dell’imposta si verifichi successivamente alla stessa data

uno dei punti che dava luogo alle maggiori preoccupazioni degli operatori in vista della prossima liquidazione IVA riguardava il trattamento da riservare alle fatture ad esigibilità differita emesse nel periodo d’imposta 2014

Il Ministero dell’Economia e finanze anticipa con apposito comunicato stampa alcuni punti del decreto di attuazione dello split payment previsto dalla legge di stabilità del 2015 (L. n. 190/2014). Per ora è improbabile che il nuovo meccanismo possa interessare la prossima liquidazione Iva che i contribuenti mensili dovranno effettuare entro il 16 febbraio 2015.

Uno dei punti che dava luogo alle maggiori preoccupazioni degli operatori in vista della prossima liquidazione Iva riguardava il trattamento da riservare alle fatture ad esigibilità differita emesse nel periodo d’imposta 2014. Il Comunicato stampa del MEF n. 7 del 9 gennaio 2015 ha chiarito espressamente che nello schema del decreto di attuazione è previsto che il meccanismo della scissione dei pagamenti, ovverosia lo “split payment,” si applica alle operazioni fatturate dal 1 gennaio 2015, per le quali l’esigibilità dell’imposta si verifichi successivamente alla stessa data.

In buona sostanza, per effetto del chiarimento, se nel corso del periodo di liquidazione gennaio 2015 il contribuente (impresa o professionista) dovesse incassare fatture emesse nei confronti della Pubblica amministrazione nel periodo di imposta 2014, il tributo incassato concorrerà alla formazione del debito Iva del periodo di liquidazione (o in diminuzione dell’eventuale credito) secondo le regole ordinarie. Pertanto l’Iva risultante dalla fattura dovrà essere pagata dell’ente debitore unitamente ai compensi/ricavi e a sua volta il cedente o prestatore dovrà effettuare il versamento secondo le regole ordinarie. In tale ipotesi e nella maggior parte dei casi il nuovo meccanismo non influenzerà, come ricordato, il risultato della prima liquidazione dell’anno.

Il meccanismo della scissione dei pagamenti troverà la prima applicazione alle fatture emesse nel periodo di imposta 2015. In questo caso è improbabile che il pagamento della prestazione sia effettuato nel corso del mese di gennaio 2015 e non dovrebbe verificarsi alcun effetto sul computo del tributo a debito o a credito entro il 16 febbraio prossimo.

Il problema degli effetti sulla liquidazione Iva si verificherà solo allorquando il cedente/prestatore incasserà le prime fatture emesse nel corso del periodo di imposta 2015. In tale ipotesi l’Iva addebitata a seguito dell’esercizio della rivalsa sarà trattenuta direttamente dall’ente pubblico cessionario o committente. Il tributo non dovrà così confluire tra il debito Iva della liquidazione periodica del cedente/prestatore.

Il comunicato stampa in rassegna ha altresì chiarito che il meccanismo della scissione dei pagamenti concorrerà con l’esigibilità differita di cui all’art. 6 del Decreto Iva. D’altra parte nessuna disposizione ha modificato la disciplina dell’esigibilità dell’imposta. Il tributo è quindi esigibile al momento del pagamento della fattura ovvero, su opzione dell’amministrazione acquirente, al momento della ricezione della fattura.

L’Amministrazione acquirente può quindi fare una scelta diversa esercitando una facoltà che con molta probabilità sarà disciplina dal decreto di attuazione del nuovo “meccanismo”. In tale ipotesi, ove l’Amministrazione acquirente esercitasse l’opzione, sarebbe obbligata ad effettuare il versamento dell’Iva nelle casse dello Stato, che sarà successivamente trattenuta all’atto del pagamento della fornitura, indipendentemente dal pagamento del debito nei confronti del cedente/prestatore.

Il debito Iva dell’Amministrazione sorge in questo caso nel momento in cui viene ricevuta la fattura. Dovrà però essere verificato, secondo quanto sarà indicato nel decreto, come l’acquirente/committente eserciterà l’opzione per anticipare il versamento del tributo.

Nicola Forte

12 gennaio 2015