Lettere d'intento degli esportatori abituali: i chiarimenti operativi dell'Agenzia

a seguito dell’approvazione del cosiddetto Decreto semplificazioni la gestione delle lettere d’intento per gli esportatori abituali è completamente cambiata: ecco le nuove regole

L’Agenzia delle entrate ha fornito con la Circolare n. 31/E del 30 dicembre 2014 alcuni chiarimenti relativi ai nuovi obblighi degli esportatori abituali previsti dall’art. 20 del D.Lgs n. 175/2014 (c.d. decreto semplificazioni).

Il documento di prassi ricorda, preliminarmente, come a decorrere dal 1 gennaio 2015 la procedura per l’invio e la consegna delle dichiarazioni d’intento sia stata radicalmente modificata. L’obbligo di comunicazione dei dati non è più a carico del cedente/prestatore, ma è ora posta a carico esclusivamente dell’esportatore abituale. D’altra parte il beneficio principale riguarda tale soggetto che può effettuare acquisti di beni e servizi senza che gli venga addebitata l’Iva a titolo di rivalsa entro il limite massimo del plafond maturato.

L’Agenzia delle entrate ha chiarito attraverso quale procedura il cedente/prestatore debba controllare la correttezza degli adempimenti posti in essere dall’esportatore abituale. L’adempimento iniziale riguarda tale figura. Infatti, l’esportatore è obbligato a trasmettere telematicamente le dichiarazioni d’intento all’Agenzia delle entrate, che rilascia apposita ricevuta telematica. Successivamente tale soggetto consegnerà al fornitore la dichiarazione d’intento trasmessa e la ricevuta attestante l’avvenuto invio telematico.

Il fornitore, una volta ricevuta la dichiarazione di intento, dovrà anche verificare l’avvenuta trasmissione della stessa all’agenzia delle entrate. Tale operazione di verifica dovrà essere effettuata non solo prendendo visione della ricevuta di avvenuta trasmissione (recante anche il numero di protocollo) della dichiarazione, ma anche attraverso un controllo di tipo telematico.

Il documento di prassi ha osservato come l’operazione di riscontro telematico potrà essere effettuata con una duplice modalità alternativa. La prima è immediatamente operativa. Tutti gli operatori possono accedere sul sito internet dell’Agenzia delle entrate all’indirizzo www.agenziaentrate.gov.it ed utilizzare una funzione di libero accesso attraverso la quale, inserendo il codice fiscale del cedente/prestatore, del cessionario/committente, ma anche il numero di protocollo della ricevuta telematica, risulterà possibile il riscontro telematico dell’operazione andata a buon fine. La seconda procedura, disponibile entro breve, richiede l’abilitazione ai servizi telematici Entratel o Fisconline. In questo caso sarà possibile verificare nel proprio cassetto fiscale l’avvenuta presentazione della dichiarazione di intento da parte dell’esportatore abituale, unitamente alla ricevuta telematica.

La circolare in commento ha inoltre chiarito come la nuova procedura non abbia determinato l’abrogazione di taluni obblighi previgenti. In particolare, il fornitore e l’esportatore dovranno continuare a tenere il registro delle dichiarazioni di intento emesse e ricevute a norma dell’art. 39 del Decreto Iva. In alternativa sarà possibile procedere alla registrazione dei predetti documenti nei libri tenuti ai fini dell’imposta sul valore aggiunto. Inoltre il fornitore dovrà continuare ad indicare gli estremi delle dichiarazioni di intento nelle fatture emesse, indicando il regime di non imponibilità.

La disciplina previgente sanzionava il cedente o il prestatore che ometteva l’invio dei dati relativi alle dichiarazioni di intento, ovvero assolveva l’adempimento con dati incompleti o inesatti. La sanzione era compresa tra il cento ed il duecento per cento dell’imposta (art. 7, comma 4 – bis, del D.lgs n. 471/1997). Ora l’obbligo di trasmissione delle dichiarazioni di intento è stato “trasferito” in capo all’esportatore. Pertanto è stato necessario modificare anche la fattispecie che determina l’irrogazione della predetta sanzione.

Attualmente, tale sanzione è applicabile laddove il cedente o prestatore effettui operazioni nei confronti dell’esportatore abituale prima di aver ricevuto da parte di questi la dichiarazione di intento ed averne riscontrato telematicamente l’avvenuto invio all’Agenzia delle entrate. Non è sufficiente, come già ricordato, prendere semplicemente visione ed acquisire l’esemplare della ricevuta telematica.

8 gennaio 2015

Nicola Forte