Enti Locali: possibili deroghe all'acquisto di beni sul Mercato Elettronico

Il legislatore è intervenuto sugli obblighi, anche per gli enti locali, dell’acquisto di beni e servizi sul MEPA (Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione) al fine del contenimento della spesa corrente

Sappiamo come il legislatore sia intervenuto sugli obblighi, anche per gli enti locali, dell’acquisto di beni e servizi sul MEPA (Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione) al fine del contenimento della spesa corrente. Tale obbligo è poi confluito nel d.l.66/2014 prevedendo penalizzazioni economiche di riduzione della spesa per gli enti locali che avessero effettuato acquisti fuori dal MEPA in modo inferiore alla mediana (penalizzazione del 5%). Un Comune allora si interroga sulle possibili deroghe a tali obblighi, mediante formulazione di diversi quesiti, le cui risposte sono state fornite dalla Corte dei Conti, sezione regionale di controllo per il Piemonte, nella deliberazione n.64 depositata in data 10/11/2014.

 

LE VALUTAZIONE DEI GIUDICI CONTABILI

Il Collegio contabile, ricostruita la normativa sugli obblighi e le facoltà degli acquisti da parte degli enti locali sul Mercato Elettronico, ovvero alle centrale di committenza, risponde nel modo seguente ai quesiti posti dal Comune.

In caso di importi inferiori a 40.000 Euro, ossia in caso di cottimo fiduciario e nelle ipotesi di affidamento diretto, così come regolati dall’art.125 comma 11 D.Lgs.163/06, se sia obbligatorio ricorrere alle centrali di committenza anche nelle fattispecie in cui l’ordinamento consente l’acquisizione mediante amministrazione diretta per ragioni di semplificazione e di celerità, stante il ridotto importo della medesima. Il Collegio contabile, precisa che l’ordinamento privilegia gli strumenti delle centrali di committenza e delle procedure selettive nel presupposto, imposto anche dal diritto comunitario, che la massima concorrenzialità consenta i migliori risparmi di spesa, contemperando però tale esigenza con il principio di efficienza dell’azione amministrativa in quanto il ricorso a tali procedure implica sicuri costi temporali  e procedimentali incompatibili con le attività quotidiane di un ufficio pubblico. Questa è la ragione per cui gli acquisti sotto i quarantamila euro possono essere fatti direttamente dall’Ufficio economale senza attivazione di procedure concorrenziali. Nulla osta, pertanto, all’adozione delle procedure più garantistiche e al ricorso alle centrali di committenza ove l’ente locale, nel caso specifico, ritenga maggiormente opportuno intraprendere questa seconda strada.

Affidamento ad un prezzo inferiore al MEPA ad altra impresa.  Secondo il Collegio contabile sussiste ancora la possibilità per gli enti locali di rivolgersi al libero mercato con il limite imperativo, dello stesso prezzo – qualità/quantità previsto dal sistema delle convenzioni CONSIP e dei mercati elettronici. Tale interpretazione congiunta, oltre a coordinarsi sistematicamente con il principio generale di economicità dell’attività amministrativa, trova ulteriore conferma letterale nell’ultima parte dell’art. 1 comma 449 della legge 296/2006 che espressamente stabilisce che i soli “enti del Servizio sanitario nazionale sono in ogni caso tenuti ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni stipulate dalle centrali regionali di riferimento ovvero, qualora non siano operative convenzioni regionali, le convenzioni quadro stipulate da Consip S.p.A”. Ritiene, pertanto, il Collegio contabile piemontese, che i Comuni siano legittimati ad acquistare beni e servizi al di fuori del MEPA con il limite imperativo ed ablativo dell’assoluto rispetto dei limiti massimi di prezzo presenti sul mercato elettronico.

Organizzazione di un evento. Anche la risoluzione del quesito se sia possibile procedere all’affidamento diretto mediante trattativa privata senza pubblicazione di bando qualora si intenda organizzare un evento, con un determinato artista, curato in esclusiva da un’agenzia di spettacoli non iscritta al MEPA, trova risposta positiva. Evidenzia in primo luogo il Collegio contabile come la prestazione artistica, non possa rientrare di per sé nella materia dell’appalto di servizi, costituendo una prestazione di opera professionale disciplinata dall’art. 2229 c.c. Non sussistono pertanto, ab origine, le ragioni per l’applicazione del codice dei contratti pubblici alla fattispecie in esame. Anche qualora, si dovesse ritenere che la medesima possa rientrare tra gli appalti di servizi, essa deve essere ricompresa nell’ambito di applicazione dell’art. 572 d. lgs. 163/2006 che consente la procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara “qualora, per ragioni di natura tecnica o artistica … il contratto possa essere affidato unicamente ad un operatore economico determinato”. Pertanto, l’infungibilità della prestazione artistica rende la medesima inidonea ad essere oggetto di procedure comparative o elettroniche (le quali, tra l’altro, possono essere utilizzate solo per acquistare beni e servizi tra cui certamente non può rientrare quella in questione);

Collaborazione diretta con associazioni di promozione culturale e sportiva. Anche l’ultimo quesito, riguardante la possibilità di collaborazione diretta con associazioni di promozione culturale e sportiva che, in quanto tali, non possono iscriversi al MEPA, con il pagamento di una prestazione di servizi, trova risposta positiva ma con alcune precisazioni. Precisa il Collegio contabile come l’impossibilità di aderire al mercato elettronico non può essere da solo requisito sufficiente per derogare al medesimo, considerato che la ragione della sua istituzione risponde ad esigenze di carattere pubblicistico di trasparenza, imparzialità ed economicità che sono prevalenti rispetto a quelle del singolo soggetto associativo di collaborare con l’ente pubblico, anche quando tale volontà non sia supportata da finalità lucrative ma dal perseguimento di scopi ideali, che però assumono rilevanza economica, trattandosi di prestazioni fornite a titolo oneroso. Tuttavia, nel caso in cui l’associazione sia in grado di fornire un servizio non rinvenibile sul mercato elettronico (ovvero rinvenibile sul MEPA ad un prezzo/qualità superiore), allora in questo caso non sembrano esservi preclusioni a consentire tale collaborazione diretta, purché appunto limitata a prestazioni non altrimenti rinvenibili sui mercati elettronici.

CONCLUSIONI

Secondo le conclusioni del Collegio contabile, è possibile da parte dell’Ente locale procedere tramite economato ad acquisto di beni e di servizi, senza procedure di gara, solo qualora tali attività rispondano a requisiti di celerità ed economicità della procedura, anche fino al limite dei 40.000 Euro, senza quindi necessità di procedure selettive e/o concorrenziali. I Comuni possono continuare ad effettuare procedure di acquisto di beni e servizi, anche al di fuori del MEPA qualora i prezzi e la qualità siano migliori del mercato elettronico. Non sono, inoltre soggette ad obbligo del MEPA le attività artistiche e/o tecniche che per loro natura sono da considerarsi infungibili.

18 novembre 2014

Vincenzo Giannotti

Articolo già pubblicato su www.bilancioecontabilita.it