L'autorizzazione espansiva alle indagine finanziarie vale anche per i soci della società

l’autorizzazione dell’Ufficio a procedere ad indagini finanziarie contro una società fa valere i suoi effetti anche nei confronti dei soci

Con la sentenza n. 21792 del 15 ottobre 2014 (ud. 16 luglio 2014) la Corte di Cassazione torna ad affrontare la questione dell’autorizzazione alle indagini finanziarie.

Il fatto

Il contribuente propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della CTR deducendo la violazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32, c. 1, n. 7, e del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 51, c. 1, per avere la CTR ritenuto che la mancanza dell’autorizzazione del Direttore Centrale o del Direttore Generale dell’Agenzia delle Entrate non abbia determinato inutilizzabilità delle prove acquisite irritualmente: l’autorizzazione concessa all’Agenzia delle Entrate di Breno era infatti limitata all’accertamento fiscale nei confronti di una società partecipata dalla ricorrente, ma non alla sua attività, separata, di consulenza contabile. Da ciò l’inutilizzabilità dei risultati delle indagini bancarie e l’annullamento dell’avviso di accertamento impugnato.

Motivi della decisione

Per la Corte èincontroversa l’esistenza dell’autorizzazione contemplata dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32 e D.P.R. n. 633 del 1972, art. 51, comma 2 alla richiesta alle banche di fornire dati, notizie e documenti relativi ai servizi prestati ed ai rapporti intrattenuti con i propri clienti, quanto meno nei confronti della…; la ricorrente ha omesso di specificare l’esatto contenuto della stessa al fine di desumere la portata dell’autorizzazione medesima, che ha natura meramente procedimentale, configurandosi quale atto preparatorio inidoneo a produrre effetti giuridici all’esterno dell’organizzazione e ad incidere sulla sfera giuridica di terzi e non deve essere motivata (Cass. 26173/2011). Non è invero possibile desumere se l’autorizzazione potesse ritenersi estesa oltre che alla società di persone anche ai conti correnti dei soci. Si osserva al riguardo che l’unitarietà dell’accertamento che è alla base della rettifica delle dichiarazioni dei redditi delle società di persone e delle associazioni di cui al D.P.R. n. 917 del 1986, art. 5 e dei soci delle stesse induce, piuttosto, a ritenere che l’autorizzazione alla verifica dei c/c della società contribuente comprendesse necessariamente anche il controllo di quelli intestati ai soci illimitatamente responsabili. L’accertamento del reddito sociale e l’accertamento del reddito dei singoli soci, attesa la c.d. autonomia patrimoniale imperfetta che caratterizza le società di persone, in presenza della responsabilità solidale e illimitata di tutti i soci per le obbligazioni sociali (art. 2291 cod. civ.), sono in evidente rapporto di reciproca implicazione, in quanto non si può accertare il secondo se non accertando il primo, ed il primo condiziona l’accertamento del secondo (Cass. Ss.Uu. 14815/2008)”.

La Corte conferma che “ha già affermato che, in forza del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32, n. 7, e art. 37, comma 3, l’acquisizione dagli istituti di credito di copia dei conti bancari intrattenuti con il contribuente e l’utilizzazione dei dati da questi risultanti ai fini delle rettifiche e degli accertamenti (se il contribuente non dimostra che ne ha tenuto conto nelle dichiarazioni o che non si riferiscono ad operazioni imponibili) non possono ritenersi limitate, in caso di società di capitali a ristretta base sociale, ai conti formalmente intestati alla società, ma riguardano anche quelli intestati ai soci e agli amministratori (Cass. 13391/2003). Nell’ambito di tale verifica, che nel caso di società di persone è necessariamente unitaria e comprensiva di conti della società e dei soci, in quanto inscindibilmente connessi, furono riscontrate movimentazioni non congrue rispetto alla personale attività della socia, che, in assenza di adeguate giustificazioni della contribuente furono legittimamente poste a base dell’accertamento nei suoi confronti”.

Breve nota

In un precedente pronunciamento, la Corte di Cassazione (sentenza n. 4001 del 19 febbraio 2009) aveva già ritenuto irrilevante la mancata autorizzazione alle indagini finanziarie, ai fini del successivo avviso di accertamento. Per la Corte Suprema “la mancanza della autorizzazione dell’ispettore compartimentale (o, per la Guardia di Finanza, del comandante di zona) prevista ai fini della richiesta di acquisizione, dagli istituti di credito, di copia dei conti bancari intrattenuti con il contribuente, non preclude l’utilizzabilità dei dati acquisiti, atteso che la detta autorizzazione attiene ai rapporti interni e che in materia tributaria non vige il principio (presente nel codice di procedura penale) della inutilizzabilità della prova irritualmente acquisita, salvi i limiti derivanti da eventuali preclusioni di carattere specifico (v. Cass. n. 4987/2003)”. Infatti, “l’autorizzazione dell’autorità giudiziaria, richiesta per la trasmissione, agli uffici delle imposte, dei documenti, dati e notizie acquisiti dalla Guardia di finanza nell’ambito di un procedimento penale, è posta a tutela della riservatezza delle indagini penali, non dei soggetti coinvolti nel procedimento medesimo o di terzi, con la conseguenza che la mancanza dell’autorizzazione, se può avere riflessi anche disciplinari a carico del trasgressore, non tocca l’efficacia probatoria dei dati trasmessi, né implica l’invalidità dell’atto impositivo adottato sulla scorta degli stessi. Quanto poi al requisito motivazionale del provvedimento autorizzatorio, l’apprezzamento della gravità degli indizi può essere espresso anche in modo sintetico, oppure indiretto, tramite il riferimento ai dati allegati dall’autorità richiedente (v. tra le altre Cass. n. 28695/2005)”. Pertanto, per la Cassazione “a prescindere da ogni altra considerazione, la mancanza (e, a fortiori, l’eventuale illegittimità) dell’autorizzazione (del comandante di zona o dell’autorità giudiziaria) ai fini dell’acquisizione di documentazione bancaria (ovvero dell’utilizzazione di quella acquisita nell’ambito di un processo penale) non incide sul valore probatorio dei dati acquisiti né sulla validità dell’atto impositivo adottato sulla scorta dei suddetti dati”.

Nel caso in questione, la Corte, preso atto che è incontroversa l’esistenza dell’autorizzazione nei confronti della società di persone, osserva che l’unitarietà dell’accertamento che è alla base della rettifica delle dichiarazioni dei redditi delle società di persone, porta a ritenere che l’autorizzazione alla verifica dei c/c della società comprenda necessariamente anche il controllo di quelli intestati ai soci illimitatamente responsabili.

25 novembre 2014

Gianfranco Antico