Il patto di prova del lavoratore dipendente

esiste un’esigenza, per il datore di lavoro e per il lavoratore, di provare sul campo la reciproca convenienza a stipulare un contratto definitivo e, in quest’ottica, assume sempre più importanza il patto di prova, istituto caratterizzato dalla possibilità di prevedere per il lavoratore un periodo specifico di lavoro da superare positivamente prima dell’instaurazione di un rapporto definitivo

Premessa generale

Esiste un’esigenza, per il datore di lavoro e per il lavoratore, di provare sul campola reciproca convenienza a stipulare un contratto definitivo e, in quest’ottica, assume sempre più importanza il patto di prova, istituto caratterizzato dalla possibilità di prevedere per il lavoratore un periodo specifico di lavoro da superare positivamente prima dell’instaurazione di un rapporto definitivo.

Il datore di lavoro e il lavoratore possono in questo modo valutare la reciproca convenienza alla continuazione del loro rapporto attraverso l’applicazione della normativa contenuta nell’art. 2096 del codice civile che cita testualmente: l’assunzione del prestatore di lavoro per un periodo di prova deve risultare da atto scritto. L’imprenditore e il prestatore di lavoro sono rispettivamente tenuti a consentire e a fare l’esperimento che forma oggetto del patto di prova. Durante il periodo di prova ciascuna delle parti può recedere dal contratto, senza obbligo di preavviso o d’indennità. Se però la prova è stabilita per un tempo minimo necessario, la facoltà di recesso non può esercitarsi prima della scadenza del termine. Compiuto il periodo di prova, l’assunzione diviene definitiva e il servizio prestato si computa nell’anzianità del prestatore di lavoro”… continua a leggere l’articolo….

 

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