Il nuovo ravvedimento operoso lungo previsto dalla Legge di Stabilità 2015

la Legge di stabilità prevede nuovi e più lunghi termini a favore del contribuente per utilizzare la procedura di ravvedimento operoso: una rassegna dei possibili vantaggi in arrivo

L’allungamento dei termini previsti per fruire del ravvedimento operoso, coincidenti con la scadenza della prescrizione per accertare le maggiori imposte, potrà essere d’aiuto per i contribuenti che hanno subito la rettifica della rendita catastale degli immobili posseduti impugnando l’atto di rettifica. Il periodo di attesa necessario per affrontare il primo grado di giudizio davanti alla Commissione Tributaria provinciale è, alcuni casi, pari anche due anni. Tuttavia, il periodo potrebbe allungarsi ulteriormente nei Comuni ove sono ubicati gli immobili che ultimamente hanno subito in diversi casi l’accertamento di una più elevata rendita catastale.

Tale situazione si è verificata, ad esempio, nel Comune di Roma dove la Commissione Tributaria ha dovuto affrontare carichi di lavoro non comuni a seguito del superlavoro dell’Agenzia delle entrate che è intervenuta rettificando numerose rendite.

 

In molti casi la base imponibile delle imposte trova la sua origine nella rendita catastale come si verifica per l’IMU e la TASI. Conseguentemente sia con riferimento alla scadenza di giugno, ma anche a quella di ottobre (per la TASI) i contribuenti che hanno subito un accertamento sono stati obbligati ad effettuare una scelta. In prossimità delle scadenze si è dovuto scegliere se determinare IMU e TASI in base alle vecchie rendite o, viceversa, se tenere conto delle maggiori rendite accertate.

Ognuna delle due soluzioni presenta una controindicazione. La prima potrebbe esporre il contribuente all’irrogazione delle sanzioni amministrative qualora l’esito del giudizio tributario, non ancora noto alla scadenza delle due imposte, fosse negativo. In questo caso il Comune richiederà il versamento delle maggiori imposte calcolate in base alla differenza tra la rendita accertata e quella ante accertamento. Se l’esito del giudizio di primo grado fosse noto decorso un anno dal minore versamento il contribuente non potrebbe più neppure fruire del ravvedimento operoso.

La seconda soluzione è meno rischiosa, ma se l’esito del contenzioso fosse positivo, il contribuente rischierebbe di attendere un periodo lungo per la restituzione delle maggiori somme versate.

Il problema sembra essere stato risolto, sia pure in parte, dalle modifiche in tema di ravvedimento operoso contenute nel disegno di legge di stabilità del 2015. Pertanto, nonostante i tempi di attesa del primo grado siano lunghi, il contribuente potrà beneficiare del ravvedimento operoso fino alla scadenza dei termini di prescrizione dell’accertamento. Le sanzioni ridotte partono da un minimo dello 0,2 per cento (per i primi quattordici giorni di ritardo), fino ad arrivare al 5 per cento qualora il contribuente si avvalga della regolarizzazione entro i cinque anni successivi.

Se la modifica sarà confermata, i contribuenti che hanno subito una rettifica della rendita catastale, potranno pagare IMU e TASI con maggiore tranquillità tenendo in considerazione la rendita ante accertamento. Infatti, anche laddove l’esito del giudizio dovesse ritardare, potranno ottenere la riduzione delle sanzioni per un periodo molto più lungo rispetto al passato. L’unico atto che rischia di bloccare” la possibilità del ravvedimento operoso consiste nella notifica dell’accertamento della maggiore IMU o TASI.

Il versamento delle imposte, delle sanzioni e degli interessi a titolo di ravvedimento operoso, deve essere effettuato in un’unica soluzione. Infatti, il disegno di legge di stabilità del 2015, non prevede la possibilità di rateizzare le somme dovute (a titolo di ravvedimento). Il versamento deve essere contestuale. Tale circostanza non vuole significare che il versamento spontaneo delle sanzioni ridotte debba essere effettuato lo stesso giorno del versamento delle imposte. Più semplicemente, il ravvedimento si perfeziona con il versamento delle imposte, delle sanzioni ridotte e degli interessi. Conseguentemente, qualora il contribuente decida di versare solo le imposte, la regolarizzazione si considererà perfezionata allorquando, anche successivamente, si procederà al versamento delle penalità e degli interessi.

26 novembre 2014

Nicola Forte